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Ordinanza — n. 23478/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes tax tribunal ruling for failing to verify simplified notification of payment notices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23478/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Sicily Tax Tribunal's decision regarding the legality of administrative asset seizure notices. While the tribunal upheld the seizure, it failed to verify whether a simplified informational letter was sent after the initial notice to the building porter. The court ruled that this procedural omission violated specific tax code provisions requiring such follow-up communication.

Regesto Legislator

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Art. 60, comma 1, lett. a) e b-bis del D.P.R. n. 600 del 1973; When a tax notice is delivered to a porter, the authority must subsequently send a simplified informational letter, and failure to verify this step renders the administrative act procedurally illegitimate.

Parole chiave

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tax notification procedure simplified informational letter porter delivery administrative seizure procedural illegitimacy DPR 600/1973 tax tribunal jurisdiction contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 60, comma 1, lett. a) e b-bis del D.P.R. n. 600 del 1973
seconda raccomandata informativa (prevista dall’art. 60 D.P.R.
Art. 25, comma 2 del D.P.R. 602/73
Art. 30 del D.P.R. 602/73
Gli interessi mora ex art. 30 DPR n.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
600/73, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”.
articolo 139 c.p
Avuto riguardo al difetto di notifica delle cartelle di pagamento a familiare convivente, confermato dai giudici di prime cure, si osserva che l'articolo 139 c.p.c.
articoli 139 c.p
Con il primo motivo si denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 139 c.p.c.
art. 60 D.P.R. 600/73
seconda raccomandata informativa (prevista dall’art. 60 D.P.R. 600/73), limitandosi ad allegare la documentazione di seguito ri-prodotta (ai fini dell’autosufficienza): […]”.
art. 139 c.p
“In ispecie, si discorre della notifica di atti tributari, in guisa che la relativa disciplina dev’essere rintracciata, non solo nell’art. 139 c.p.c., piuttosto, nel concorso con l’art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 2868 del 03/02/2017, Rv. 642888-01
Sez. 5, n. 2377 del 27/01/2022, Rv. 663662-01
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31027/2021 R.G. proposto da : DI AGOSTO ANTONINO ANSELMO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL GESU' 62, presso lo studio dell’avvocato RAGNO LUIGI (RGNLGU62A02F158C) rappresentato e difeso dall'avvocato CECCIO GIANFILIPPO (CCCGFL69L12G234V) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO, 180, presso lo studio dell’avvocato SALVO CARMELA (SLVCML66E66A662L), rappresentat a e difes a dall'avvocato PAVONE GIUSEPPE (PVNGPP66S05F206J) controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- nonché contro COMUNE di ROMETTA -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA - SEZ.DIST.MESSINAn. 5252/2021 depositata i l 29/05/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2024 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. Considerato che:

1. Dalla sentenza impugnata si apprende quanto segue: • Riscossione Sicilia Spa, in data 24.10.2012, notifica al Sig. Di Agosto Antonino Anselmo preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati descritto in epigrafe conseguente il mancato pagamento di somme iscritte a ruolo, a vario titolo, per complessivi Euro 253.362,14, oltre interessi di mora ed accessori; • Il Sig. Di Agosto Antonino Anselmo propone tempestivo ricorso alla Commissione Tributaria di Messina contro l'Agenzia delle Entrate di Messina, il Comune di Rometta (Me), e Riscossione Sicilia Spa, avverso il citato fermo amministrativo di beni mobili registrati limitatamente all'importo di Euro 92.763,00 sotteso a cartelle di pagamento asseritamente non notificate. Il ricorrente invoca, altresì: ii) difetto di motivazione circa la determinazione degli interessi; iii) l'intervenuta prescrizione quinquennale delle somme richieste in pagamento; iv) illegittimità della procedura di iscrizione ipotecaria per difetto della intimazione di pagamento;

v) illegittimità degli interessi di mora recati sull'atto impugnato; • Riscossione Sicilia Spa si costituisce nel giudizio di primo grado producendo prova documentale della avvenuta notifica di tutte le cartelle di pagamento. Conferma per il resto la piena legittimità dell'atto impugnato […]; • I Giudici di prime cure per mezzo della sentenza descritta in epigrafe, depositata il 28.1.2014, non notificata, accolgono il ricorso in ragione:

i) della ritenuta illegittima determinazione degli interessi di mora, ii) della incompletezza della notifica di atti notificati a familiari conviventi in assenza della ulteriore comunicazione a mezzo raccomandata; • Riscossione Sicilia Spa appella la citata sentenza […].

2. La CTR della Sicilia, con la sentenza in epigrafe, accoglieva l’appello, “conferma[ndo] l’atto impugnato nei termini di cui in motivazione”. Osservava in motivazione quanto segue: Si conferma, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice tributario adito in relazione ai ruoli, contenuti nelle rispettive cartelle di pagamento, relativi a titolo diverso da quello tributario. Relativamente alle cartelle di pagamento per le quali ricorre la fattispecie prevista dall'art. 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, relativo allo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, si dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. […] relativamente alle cartelle che risultano notificate a mani proprie del ricorrente, la sentenza dei giudici di prime cure risulta carente per non aver considerato tale fatto con la conseguenza della piena legittimità delle stesse.

Avuto riguardo al difetto di notifica delle cartelle di pagamento a familiare convivente, confermato dai giudici di prime cure, si osserva che l'articolo 139 c.p.c. prevede, ai suoi commi terzo e quarto, che […]. Ciò posto, risulta infondata anche la deduzione dei giudici di prime cure circa la nullità della notifica per mancato avviso al destinatario, a mezzo raccomandata, dell'avvenuta notificazione mediante consegna del piego a persona diversa dal destinatario (Di Agosto Michele, dichiaratosi figlio del ricorrente; Buonasera Angela, dichiaratasi moglie del ricorrente;

Bisignano Rosa, dichiaratasi suocera del ricorrente). Tale adempimento opera infatti nei soli casi di notifica al portiere o al vicino (art. 139, comma 4, c.p.c.) e non laddove la consegna sia effettuata a persona di famiglia, addetta alla casa o all'ufficio o all'azienda ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c. Avuto invece riguardo ai casi in cui ricorre la fattispecie della irreperibilità relativa di cui all'art. 140 cpc, dalla documentazione agli atti risulta il deposito di copia nella casa del comune di residenza con l'ulteriore comunicazione per raccomandata con avviso di ricevimento.

Dalla regolare notifica delle cartelle di pagamento, divenute definitive per mancata impugnazione, deriva l'impossibilità per il contribuente di muovere eccezioni relative agli interessi di mora indicati nelle cartelle stesse.

3. Propone ricorso per cassazione il contribuente con due motivi. Resistono, con distinti controricorsi, l’Agenzia delle entrate, con il ministero dell’Avvocatura Generale dello Stato, e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, con il ministero di difensore del libero foro.Rseta intimato il Comune di Rometta. Considerato che:

1. Con il primo motivo si denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 139 c.p.c. e 60, comma 1, del D.P.R. 600/73, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”. “Relativamente alla notificazione delle cartelle compiuta a mani di un soggetto diverso dal destinatario -ossia, Agosto Michele nella qualità di figlio del ricorrente - la Riscossione non ha documentato l’invio della c.d. seconda raccomandata informativa (prevista dall’art. 60 D.P.R. 600/73), limitandosi ad allegare la documentazione di seguito ri-prodotta (ai fini dell’autosufficienza): […]”.

“Si censura la decisione che precede [ossia la sentenza impugnata] per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 139 c.p.c. e 60, comma 1, del D.P.R. 600/73”. “In ispecie, si discorre della notifica di atti tributari, in guisa che la relativa disciplina dev’essere rintracciata, non solo nell’art. 139 c.p.c., piuttosto, nel concorso con l’art. 60 del D.P.R. 600/1973 (a mente del quale “la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile (…)”.

E - come noto - la disposizione in parola non si limita a rinviare alle disposizioni processual-civilistiche (artt. 137 e ss. c.p.c.), contemplando espressamente le seguenti modifiche: ‘[…] b- bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.

Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo da' notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata’”. “Ha dunque errato la C.T.R. nell’affermare che l’adempimento della seconda raccomandata operasse ‘nei soli casi di notifica al portiere o al vicino (art. 139, comma 4, c.p.c.) e non laddove la consegna sia effettuata a persona di famiglia’, a ciò corrispondendo l’indebita/erronea esclusione dell’art. 60 del D.P.R. 600/73 (lett. b-bis) dalla disciplina del caso”. 1.2. Il motivo è fondato e merita accoglimento.

“In tema di avviso di accertamento, l’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall’art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l’invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte” (Sez. 5, n. 2868 del 03/02/2017, Rv. 642888-01). L’insegnamento – che merita di essere espressamente ribadito – è ovviamente applicabile anche alla notifica della cartella di pagamento.

La CTR ha omesso di verificare l’effettivo invio della cd. raccomandata informativa, in riferimento alla quale, peraltro, è a specificarsi che “la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa ‘semplice’, e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine” (Sez. 5, n. 2377 del 27/01/2022, Rv. 663662-01).

2. Con il secondo motivo si denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 25, comma 2, e 30 del D.P.R. 602/73, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”. “Con ricorso al preavviso di fermo amministrativo n. 295802012000017323/000 – relativamente alla pretesa per interessi di mora ivi contenuta - il ricorrente ha rappresentato quanto di seguito (trascritto ai fini dell’autosufficienza): ‘(…) si eccepisce l'illegittimità degli interessi di mora portati dall'atto impugnato […]’”. “Il preavviso di fermo, invero, recava una pretesa per interessi di mora pari ad euro 52.554,82, come attesta il ‘frontespizio’ del provvedimento impugnato, di seguito riprodotto (in copia) ai fini dell’autosufficienza[…]”.

La decisione della CTR sul punto è illegittima, essendo contraria alle disposizioni rubricate, in quanto “gli interessi di mora non possono essere contenuti - e pretesi - nella cartella stessa (al più, in atti successivi, come accaduto in ispecie con il preavviso di fermo)”. 2.2. Il motivo è fondato e merita accoglimento. È la stessa CTR, nella parte della sentenza impugnata dedicata allo svolgimento del processo, a ricordare che innanzi alla CTP il contribuente lamentava altresì: “v) illegittimità degli interessi di mora recati sull'atto impugnato”.

A mente di ciò, errata è l’affermazione della medesima nella parte conclusiva della motivazione della sentenza impugnata laddove scrive che “dalla regolare notifica delle cartelle di pagamento […] deriva l'impossibilità per il contribuente di muovere eccezioni relative agli interessi di mora indicati nelle cartelle stesse”. Gli interessi mora ex art. 30 DPR n. 5602 del 1973 non sono contenuti nella cartella, e quindi non cristallizzano per effetto della mancata impugnazione della stessa, maturando invece dopo la sua emissione.

3. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, per nuovo es