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Ordinanza — n. 23458/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax collection appeal due to extinguished dispute via simplified settlement procedure under Law 197/2022.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23458/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax collection appeal extinguished because the underlying fiscal dispute was resolved through a simplified settlement procedure. The taxpayer had submitted a request for this procedure, which the tax authority subsequently validated as regular after independent verification. Consequently, the court ruled that the subject matter of the litigation had ceased to exist, rendering the cassation appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 198, L. 197/2022; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: When a fiscal dispute is extinguished by the completion of a simplified settlement procedure under Law 197/2022, the subject matter of the litigation ceases to exist, leading to the extinction of the judicial proceeding.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax dispute extinction Law 197/2022 cessation of subject matter extinguishment of judgment fiscal litigation tax collection appeal indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022
212 del 2000, violazione del contraddittorio preventivo e/o endoprocedimentale, violazione dell’art. 111 Cost.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi di ricorso sono volti a dedurre: 1) “Erroneità ed illegittimità della sentenza ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell'art.331 c.p.c.
Art. 331 c.p.c.
Art. 14 D.Lgs. 546/92
per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 D.Lgs. 546/92 e [dell’]art.
Art. 39 D.Lgs. 112/99
546/92 e [dell’]art. 39 D.Lgs. 112/99”.
art. 111 Cost
212 del 2000, violazione del contraddittorio preventivo e/o endoprocedimentale, violazione dell’art. 111 Cost.
art. 14 D.Lgs. 546/92
per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 D.Lgs. 546/92 e [dell’]art.
art. 39 D.Lgs. 112/99
546/92 e [dell’]art. 39 D.Lgs. 112/99”.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13763/2016 R.G. proposto da : RISCOSSIONE SICILIA SPA GIÀ SERIT SICILIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CIPRO 77, presso lo studio dell’avvocato RUSSILLO GERARDO (RSSGRD62B22A615E) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FINOCCHIARO SANTO (FNCSNT57L27C351P) -ricorrente- contro IGEA DI FURNERI SRL, rappresentata e difesa dall’Avv. SCARDACI DI GRAZIA FRANCESCO (SCRFNC70A06L840N), con domicilio digitale alla PEC francesco.scardacidigrazia@pec.ordineavvocaticatania.it -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ. della SICILIA n. 5144/2015depositata il 14/12/2015 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2024 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. FATTI DI CAUSA IGEA DI FUMERI S.R.L. era attinta da cartella di pagamento n. 29320130030597766000, con la quale, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione Mod Unico 2012, effettuato ai sensi dell'art. 36-bis DPR n. 600 del 1973 e dell'art. 54-bis DPR n. 633 del 1972, le veniva chiesto il pagamento di euro 564.572,72 a titolo di recupero IVA ed IRES per l'anno di imposta 2011. La contribuente proponeva ricorso, notificandolo a RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., già SERIT SICILIA S.P.A., mediante il quale deduceva inesistenza della notifica, inesistenza della pretesa tributaria, omesso invio di avviso bonario ex art. 5 l. n. 212 del 2000, violazione del contraddittorio preventivo e/o endoprocedimentale, violazione dell’art. 111 Cost. e difetto di motivazione.

Si costituiva Riscossione Sicilia eccependo preliminarmente la non integrità del contraddittorio, per non essere stato evocato in giudizio l'ente impositore, rilevando nel merito la legittimità del proprio operato e contestando comunque la carenza di legittimazione passiva sulle doglianze di natura meritale. Con ordinanza n. 5649/11/14, la CTP di Catania disponeva a cura del ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che tuttavia non si costituiva. Detta CTP con sentenza n. 283/11/15 rigettava il ricorso.

La contribuente proponeva appello nei confronti di Riscossione Sicilia, la quale si costituiva eccependo preliminarmente, di nuovo, la non integrità del contraddittorio. La CTR della Sicilia, con la sentenza impugnata, accoglieva l’appello. Propone ricorso per cassazione Riscossione Sicilia con due motivi. Resiste la contribuente con articolato controricorso. Riscossione Sicilia altresì deposita successiva memoria illustrativa. Con ordinanza interlocutoria n. 34079, pubblicata il 6 dicembre 2023, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo “ mandando le parti, nei 40 giorni dalla comunicazione di Cancelleria, di documentare l’eventuale perfezionamento della procedura di definizione agevolata ex art. 1 l. n. 197 del 2022 e di determinarsi in relazione al presente giudizio”.

La successiva trattazione è avvenuta all’udienza del 5 luglio 2024. RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi di ricorso sono volti a dedurre: 1) “Erroneità ed illegittimità della sentenza ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell'art.331 c.p.c. ed anche n. 5 per omessa e/o insufficiente motivazione”. 2) “Erroneità ed illegittimità della sentenza ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 D.Lgs. 546/92 e [dell’]art. 39 D.Lgs. 112/99”. La causa va estinta, essendo all’evidenza cessata la materia del contendere.

Consta agli atti “comunicazione intervenuta regolarità definizione lite ex art. 1, commi 186-203, L. 197/2022”, resa dall’Agenzia delle Entrate. L’Amministrazione, richiamando la “Cartella di pagamento n. 29320130030597766000”,conclude affermando che “in riferimento alla domanda di definizione lite fiscale indicata in oggetto presentata dalla Igea di Furneri s.r.l. si attesta che la stessa, a seguito di autonoma istruttoria, è stata esita come regolare”. Pertanto, anche alla stregua della documentazione prodotta in atti, che conferma quanto dedotto dalle parti circa il perfezionamento della definizione agevolata della controversia cui ha acceduto la società contribuente con integrale versamento del dovuto, va dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, ex art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022.

Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio per cessata