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Ordinanza — n. 23428/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-deposit; only counterclaim filed; procedural defect renders appeal inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23428/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the required filing fee under Article 369 of the Code of Civil Procedure. Although the respondent's counterclaim was entered into the docket, the appellant did not formally submit their own appeal, a defect the court noted despite the respondent's awareness. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the minimum procedural costs to the respondent.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; The Court of Cassation may declare an appeal inadmissible ex officio if the appellant fails to deposit the filing fee, even if the respondent's counterclaim has been entered into the docket and the respondent is aware of the appeal's existence.

Parole chiave

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non-deposit appeal procedural inadmissibility filing fee requirement ex officio declaration counterclaim entry anticipo delle spese allegazioni insufficientemente motivate indigenza processuale non provata

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
5107/19/2022 depositata in data 03/06/2022; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 28/06/2024 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato che: - i l ricorso per cassazione è improcedibile, non essendo stato depositato ai sensi dell’art. 369 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.
art. 369 c.p
5107/19/2022 depositata in data 03/06/2022; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 28/06/2024 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato che: - i l ricorso per cassazione è improcedibile, non essendo stato depositato ai sensi dell’art. 369 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 31693 del 2022
Cass. Sez. Un. n. 20621 del 2023
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 4650/2023 R.G. proposto da: CI.SA. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’avv. Lilla Giovanna Lo Sciuto (PEC: losciutolillagiovanna@pec.ordineavvocatimarsala.it); –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); -controricorrente – Oggetto: improcedibilità del ricorso Cons. Est.

Roberto Succio avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 5107/19/2022 depositata in data 03/06/2022; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 28/06/2024 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato che: - i l ricorso per cassazione è improcedibile, non essendo stato depositato ai sensi dell’art. 369 c.p.c. ed essendo stato iscritto a ruolo il (solo) controricorso; - come è noto, il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l’improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso ove la parte resistente ne abbia portato a conoscenza della Corte l’esistenza con il controricorso (Cass. n. 31693 del 2022); - le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura minima (Cass.

Sez. Un. n. 20621 del 2023); p.q.m. dichiara improcedibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida, in favore del controricorrente, in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto