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Ordinanza — n. 23421/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal regarding notification of payment orders and mortgage inscription. The court rejects the claim that unnotified payment orders were invalid. The ruling upholds the lower court's decision based on procedural rules. The court finds the notification valid and the appeal unfounded. The decision confirms the tax authority's position on procedural validity. The outcome favors the tax authorities against the taxpayer's appeal. The court emphasizes the importance of proper notification in tax proceedings. The ruling clarifies the legal status of payment orders in tax cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23421/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against the Regional Tax Court's decision, which had upheld the tax authority's claim regarding unpaid taxes from 2001 to 2010. The taxpayer argued that payment orders were never properly notified and that a subsequent mortgage inscription was invalid, while the tax authorities maintained that all documents were legally served. The court dismissed these claims by ruling that the payment orders were validly notified and that the specific legal provisions regarding notification and retroactivity did not apply to the taxpayer's situation.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973; Art. 380-bis, cod. proc. civ.: The court holds that the appeal is manifestly unfounded because the payment orders were validly notified and the specific legal provisions regarding notification and retroactivity do not apply to the taxpayer's situation.

Parole chiave

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tax notification validity payment order service mortgage inscription appeal tax collection procedure Cassation dismissal Regional Tax Court procedural unfoundedness censure procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
215/21, che, novellando l'art. 12 del d.P.R.
Art. 380-bis, cod. proc. civ.
Art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.
civ., trovano applicazione anche il terzo e quarto comma dell'art. 96 cod.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
art. 380-bis cod. proc. civ
art. 96 cod. proc. civ
civ., trovano applicazione anche il terzo e quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 21289/20
Cass. n. 31240/19
Cass. n. 31240/19)»; - sulla questione della retroattività della suindicata disposizione, le Sezioni unite hanno, quindi, affermato il seguente principio di diritto: «In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art.
Cass. S.U. n. 27195 del 2023
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8903/2022R.G. proposto da Bellettini Verter, rappresentato e difes o da ll’avvocato Giancarlo Di Mattia presso il cui studio in Roma, via Cassiodoro n. 19, è elettivamente domiciliato, come da procura speciale allegata al ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate - Riscossione , rappresentatee difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sonodomiciliate in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrenti – e nei confronti di Regione Lazio - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lazio n. 4195/01/2021, depositata il 22.09.2021.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Tania Hmeljak nella camera di consiglio del29 maggio 2024 . RILEVATO CHE Oggetto: Tributi - Con la sentenza in epigrafe indicata l a CT R del Lazio accoglieva l’appello proposto da ll’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle entrate -Riscossione contro la sentenza della CTP di Roma che aveva accoltoil ricorso propost o da l predetto contribuente avverso l’estratto di ruolo relativo a diverse cartelle di pagamento , riguardanti vari tributi, per gli anni di imposta dal 2001 al 2010; - dalla sentenza della CTR si evince, per quanto ancora qui rileva, che: - il contribuente aveva impugnato l’estratto di ruolo, riguardante diverse cartelle di pagamento di cui sosteneva di non avere avuto mai conoscenza; -il primo giudice aveva accolto il ricorso esclusivamente per l’assenza in giudizio delle Amministrazioni convenute; - dall’esame della documentazione depositata in appello si evinceva che tutte le cartelle di pagamento erano state ritualmente notificate, alcune direttamente al destinatario e altre al familiare convivente; - non si era verificata alcuna prescrizione, in quanto erano stati notificati ben sette atti interruttivi e la maggior parte delle pretese si riferiva a tributi erariali; - il contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato aquattro motivi ; - l ’Agenzia delle e ntrate e l’Agenzia delle entrate – Riscossione resistevano con controricorso , mentre la Regione Lazio rimaneva intimata; -in data 6 .1 2 .2023 il Consigliere delegato ha emanato la proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell'articolo 380-bis, comma 1, cod. proc. civ., nel senso della manifesta infondatezza delricorso; - la proposta è stata comunicata in data 7 .1 2 .2023 e i l difensor e del ricorrente ha depositato il 13.01 .202 4 tempestiva istanza per la decisione del ricorso;- è stata pertanto disposta la trattazione e fissata l’udienza camerale del 29.05.2024e il difensore del ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO CHE - Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 137 e ss. cod. proc. civ., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.,per non avere la CTR considerato inesistenti e nulle le notificazioni delle cartelle di pagamento impugnate e degli atti interruttivi (avvisi di intimazione e preavviso di iscrizione ipotecaria); - con il secondo motivo di ricorso, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948 cod. civ., 5 del d.l. n. 953/82, modificato dall’art. 3 del d.l. n. 2/86, convertito nella legge n. 60/86 e successive modifiche, 20 del d.lgs. n. 472/1997, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato prescritti i tributi sottesi alle cartelle di pagamento impugnate; -con il terzo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR malgovernato l’onere probatorio in ordine al procedimento di notificazione, con conseguente carenza motivazionale; - con il quarto motivo di ricorso, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., e l’omesso esame della contestazione mossa in tal senso, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato tardiva la documentazione prodotta dall’Agenzia delle entrate - Riscossione in spregio dell’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 e per non essersi pronunciata sul conseguente stralcio degli atti interruttivi depositati solo in secondo grado;- i suindicati motivi, che vanno esaminati congiuntamente per connessione, sonopalesemente infondati; - sul punto occorre premettere che, in virtù del principio iura novit curia di cui all'art. 113, comma primo, cod. proc. civ., il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all'art.112 cod. proc. civ., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti (Cass., 27 novembre 2018, n. 30607;

Cass., 10 giugno 2020, n. 11103; Cass., 25 ottobre 2022 n. 31561); - nella specie, è indubbio che il contribuente ha impugnato, unitamente alle cartelle di pagamento di cui ha lamentato la mancata notificazione, l’estratto di ruolo, come risulta dalla sentenza impugnata e a p. 6 dello stesso ricorso per cassazione; - ciò premesso, sul punto occorre richiamare l'art. 3 - bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, che, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", ha inserito il comma 4-bis, stabilendo non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»; - a seguito di detto intervento legislativo, che ha inciso sulla questione dell’impugnazione dell’estratto di ruolo, sono intervenute recentemente le Sezioni unite di questa Corte (Cass.

Sez. U., 6 settembre 2022, n. 26283), precisando che «La prima disposizione del comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili», e osservando che «Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo; di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l’invalidità di un’intimazione regolarmente notificata e non contestata, per l’omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v.

Cass. n. 31240/19)»; - sulla questione della retroattività della suindicata disposizione, le Sezioni unite hanno, quindi, affermato il seguente principio di diritto: «In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n.602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione».; -nel caso di specie non ricorre alcuna delle ipotesi di azione “diretta” di cui alla seconda parte del citato art. 12, comma 4-bis, avendo il ricorrente evidenziato nella memoria solo una sopravvenuta iscrizione ipotecaria a favore dell’allora Equitalia Sud s.p.a., riguardante l’immobile destinato a prima casa; -in conclusione, il ricorso va rigettato; - le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; - poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., trovano applicazione anche il terzo e quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ. (Cass.

S.U. n. 27195 del 2023); - il ricorrente va , pertanto, condannato a pagare a ciascun a delle parti controricorrenti costituite una somma equitativamente determinata nella misura indicata in dispositivo e a versare una ulteriore somma, determinata in euro 1.500,00, in favore della cassa delle ammende;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle parti controricorrent i costituite, delle spese del giudizio di legittimità , che liquida in euro 4.300,00, oltre alle spese prenotate a debito; Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., al pagamento, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti costituite , della ulteriore somma pari ad euro 2.000,00, nonché al pagamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende; Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pa