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Ordinanza — n. 23420/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal for lack of specific criticism of lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23420/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed Damiano Berti's cassation appeal against the Lazio Tax Court's decision declaring his tax appeal inadmissible. The lower court rejected the appeal because the taxpayer failed to prove the notification of the initiating act, relying on a receipt that the tax authority argued referred to a different document. The Court upheld this ruling, stating that the appeal lacked specific criticism of the lower court's reasoning and thus constituted a 'non-motive' under Article 366 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.; In tax litigation, a cassation appeal is inadmissible if it fails to specifically criticize the ratio decidendi of the lower court's decision, rendering the appeal a 'non-motive'.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility tax collection proceedings notification of legal acts non-motive requirement ratio decidendi criticism Code of Civil Procedure tax debt enforcement notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 222, della Legge 197 del 2022
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
Art. 2697 c.c.
Roberto Succio quanto a tale cartella dichiararsi la cessazione della materia del contendere come in dispositivo; - il primo motivo di ricorso si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt.
Artt. 115 e 116 c.p.c.
2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art.111 Cost.
Art. 111 Cost.
Art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992
e dell’art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992 in riferimento alla notifica del ricorso avverso l’intimazione di pagamento impugnata per errore di percezione del giudice sul contenuto oggettivo della prova; - il secondo motivo denuncia la violazione dell’art.
Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.
art. 83 comma 3 c.p
129, in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 comma 3 c.p.c.
art. 2697 c.c
Roberto Succio quanto a tale cartella dichiararsi la cessazione della materia del contendere come in dispositivo; - il primo motivo di ricorso si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt.
art. 112 c.p
546 del 1992 in riferimento alla notifica del ricorso avverso l’intimazione di pagamento impugnata per errore di percezione del giudice sul contenuto oggettivo della prova; - il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017
Cass. Sez. 3, Sentenza 14/3/2017 n. 6496
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17330 del 31/08/2015
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005
Cass. n. 8755 del 2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 18392/2023 R.G. proposto da: DAMIANO BERTI rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Domenico Colantoni (con indirizzo PEC: avvdomenicocolantoni@puntopec.it) e ClaudioAlbanese (con indirizzo PEC: claudio.albanese@pecavvocaticivitavecchia.it) ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Pietro Belon n. 129, in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 comma 3 c.p.c. in calce al ricorso per cassazione; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE – ADER (già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.) in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (con indirizzo PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

Oggetto: intimazione di pagamento Cons. Est. Roberto Succio -controricorrente– avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio n. 2337/13/2023 depositata in data 19/04/2023; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 28/06/2024 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato che: - Berti Damiano impugnava l’avviso di intimazione notificatogli con il quale l’Erario agiva con riferimento a pretese derivanti da plurimi avvisi di accertamento e molteplici cartelle di pagamento; - la CTP dichiarava inammissibile il ricorso in quanto riteneva non provata da parte del contribuente la notifica all’Ufficio dell’atto introduttivo del giudizio di merito; -appellava Berti Damiano; - con la sentenza oggetto di ricorso a questa Corte la CTR ha confermato l’inammissibilità del ricorso originario introduttivo del giudizio, in quanto ha ritenuto provato da parte del Riscossore che l’avviso di ricevimento prodotto dal contribuente per dar prova della regolare notifica alla controparte del ricorso di fronte alla CTP in realtà non si riferiva all’atto in argomento ma ad altro; da qui la mancata notifica del ricorso in argomento e la sua inammissibilità; - ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a quattro motivi che illustra con memoria; -resiste Agenzia delle Entrate – R iscossione con controricorso;

Considerato che: - preliminarmente, alla luce di quanto eccepito in controricorso con riferimento alle partite di ruolo recate in seno alla cartella di pagamento numero 097/2014/0077396521/000, va preso atto che in ottemperanza al disposto di cui all’art. 1, comma 222, della Legge 197 del 2022, le stesse sono state annullate; - di conseguenza il giudizio di legittimità prosegue solo in ordine alle cartelle residue ed agli avvisi di accertamento esecutivi, dovendo Cons. Est. Roberto Succio quanto a tale cartella dichiararsi la cessazione della materia del contendere come in dispositivo; - il primo motivo di ricorso si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art.111 Cost. e dell’art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992 in riferimento alla notifica del ricorso avverso l’intimazione di pagamento impugnata per errore di percezione del giudice sul contenuto oggettivo della prova; - il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancata pronuncia sulla inesigibilità delle cartelle e de gli avvis i di accertamento n. TK501F505761/2013, n. TK501F505762/2013 e n. TK3036702939/2012; secondo parte ricorrente la Corte di secondo grado non si è pronunciata su una questione dirimente della vicenda nonostante fosse stata debitamente sollevata ovvero quella dell’inesigibilità delle somme reclamate dal Concessionario inquanto i titoli posti a suo fondamento erano stati già da tempo annullati con sentenze passate in giudicato in quanto mai appellata dall’Ente; -il terzo motivo si incentra sulla violazione ancora dell’art. 112 c.p.c. sotto altro profilo: secondo il ricorrente il giudice del merito non si è pronunciato sull’eccezione sollevata dal contribuente in merito alla violazione dello Statuto del Contribuente e più precisamente dell’art. 7 della medesima norma; -il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 2948 c.c. e degli artt.115 e 116 c.p.c.; secondo il contribuente il Collegio di secondo grado ha errato nel ritenere che le eccezioni mosse dal contribuente in merito all’omessa notifica (degli atti sottesi all’intimazione impugnata) e all’intervenuta prescrizione sarebbero state oggetto di una diversa pronuncia della Corte di Giustizia, quando in realtà le cartelle e gli avvisi di accertamento contenuti all’intimazione di pagamento n. 09720199025310556 000 , sono state annullate con sentenza n. 9043/7/2019 della CTP Roma passata in giudicato; -tutti i ridetti motivi risultano inammissibili;

Cons. Est. Roberto Succio - essi, infatti, mancano di aggredire la ratio decidendi della sentenza impugnata, che la CTR ha espresso nel ritenere che “l'Ufficio, rimasto contumace in I grado, ha contestato di avere ricevuto la notifica del ricorso introduttivo, e ha rilevato che la ricevuta della raccomandata n. 15319981960-1, inviata dall'Avv. Claudio Albanese e pervenuta presso l'Ufficio in data 3.7.2019, si riferiva in realtà alla notifica di pronuncia giudiziale emessa in giudizio riguardante altri contribuenti. A fronte di tale specifica contestazione, il contribuente nulla ha dimostrato né ha argomentato.

In ogni caso, va considerato che dalla predetta ricevuta di ritorno non si evince alcun collegamento con la notifica del ricorso introduttivo”; - orbene, tale accertamento si è appuntato correttamente sul profilo, del tutto preliminare e in concreto dirimente, relativo alla ammissibilità o meno del ricorso in primo grado, la cui prova della regolare e tempestiva notifica senza dubbio incombe a chi intende far valere le eccezioni e difese ivi proposte, quindi al contribuente; -ebbene, tale prova non è stata raggiunta nel giudizio, dal momento che è rimasta insuperata la prova dedotta dall’Amministrazione in ordine alla mancata riferibilità della ricevuta prodotta al ricorso in argomento; - correttamente, quindi, la CTR ha dichiarato inammissibile tale ricorso; - dalla inammissibilità del motivo di cui si è detto deriva la inammissibilità dei motivi di ricorso, la cui proponibilità è condizionata alla – qui definitivamente esclusa in quanto non censurata dai motivi di ricorso per cassazione proposti –ammissibilità dell’impugnazione di fronte al giudice di primo grado; - le doglianze proposte risultano così inammissibili poiché si appuntano su questioni del tutto estranee all ’o rdito motivazionale fornito dal giudice di merito senza muovere invece alcuna critica alla ratio decidendi posta a base della decisione impugnata ("in tema di ricorso per cassazione è necessario che venga contestata Cons. Est.

Roberto Succio specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata"; così Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017); - più precisamente secondo la giurisprudenza di questa Corte il motivod'impugnazione è rappresentato dal l’ enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome perdenunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata; queste ultime, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivo che non rispetti questo requisito; in riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell' art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (Cass.

Sez. 3, Sentenza 14/3/2017 n. 6496, Cass. Sez. 3,Sentenza n. 17330 del 31/08/2015, Cas. Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005; in ultimo Cass. 8755 del 2018 che le richiama tutte in motivazione); -pertanto, il ricorso nel resto va complessivamente rigettato; -le spese sono regolate secondo la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; p.q.m. dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alle pretese di cui alla cartella n. 097/2014/0077396521/000; rigetta nel resto il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese Cons. Est.

Roberto Succio processuali che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre a lle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore import