Cassation court dismisses tax appeal due to missing new power of attorney for collegial decision procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible because the appellant failed to submit a new power of attorney required for the collegial decision procedure. Although the defense argued the existing power sufficed, the court held that Article 380-bis of the Civil Procedure Code strictly mandates a distinct new authorization. Consequently, the judgment was dismissed in conformity with the lower court's proposal, and the appellant was ordered to pay legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; When an application for a collegial decision lacks the mandatory new power of attorney, the appeal is inadmissible, and the judgment must be rendered in conformity with the proposal to avoid procedural defects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8266/2022R.G. proposto da Manganelli Claudio Antonio, rappresentato e difes o da gli avvocati Luca Zitiello e Giuseppe Marino, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, via Nazionale n. 204, come da procura speciale allegata al ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle Entrate - Riscossione , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l l a Lombardian. 3300/22/ 20 21 , depositata il 17 . 0 9 .20 21 .
Udita la relazione svolta dal Consigliere Tania Hmeljak nella camera di consiglio del29 maggio 2024 . RILEVATO CHE - Con la sentenza in epigrafe indicata l a CT R dell a Lombardia rigettava l’appello proposto da Manganelli Claudio Antonio contro la sentenza della CTP di Milano che aveva rigettato il ricorso propost o Oggetto: Tributi dalpredetto contribuente avverso la cartella di pagamento relativa ad IVA e altro, in relazione all’anno 2015; - il contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato atre motivi; -l’Agenzia delle Entrate – Riscossione resisteva con controricorso; - in data 19.10.2023 il Consigliere delegato ha emanato proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell'articolo 380-bis, comma 1, cod. proc. civ., nel senso della inammissibilità del ricorso; - la proposta è stata comunicata in data 28.10.2023 e i difensor i del ricorrente hanno depositato il 17.11.2023 tempestiva istanza di decisione del ricorso, denominata “memorie difensive”; - è stata pertanto disposta la trattazione e fissata l’udienza camerale del 29.05.2024; - i difensor i del ricorrente ha nno depositato in data 22.03.2024 “memorie illustrative ex art. 380bis.1 c.p.c.”;
CONSIDERATO CHE - Preliminarmente va evidenziato che, in ordine all'istanza di decisione del ricorso in sede collegiale, l'art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. richiede due requisiti:
1) l'istanza deve essere sottoscritta dal difensore del ricorrente “munito di una nuova procura speciale”;
2) l’istanza deve essere depositata entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione del giudizio, emessa ai sensi del primo comma dell'art. 380-biscod. proc. civ.; - nel caso di specie, l'istanza, pur facendo nel testo un espresso riferimento ad una procura speciale (“giusta procura in atti”), non risulta munita di una nuova procura speciale, distinta da quella conferita per la proposizione del ricorso; - come ha già condivisibilmente stabilito questa Corte : “ qualora l'istanza di decisione collegiale di cui all'articolo 380-bis c.p.c. venga chiesta non rispettando i requisiti che le impone il medesimo articolo e quindi sia affetta da vizi processuali, come la tardività, la mancanza di nuova procura, oppure una nuova allegazione della stessa procura sulla base della quale era stato proposto il ricorso, il giudizio non può essere definito con il decreto di estinzione di cui all’articolo391 c.p.c., ma occorre fissarel’adunanza collegiale ai sensi dell’articolo 380 - bis.1 c.p.c., giacché la definizione con decreto si effettua solo qualora non sia propostal’istanza” (Cass. n. 31839 del 15/11/2023); -anche con riferimento all’esito del giudizio, nel caso di mancanza di nuova procura speciale,il Collegio intende dare continuità al principio secondo il quale:
“quando l’istanza di definizione del giudizio dopo la formulazione della proposta sia stata fatta in modo irrituale, il Collegio fissato in adunanza camerale definisce il giudizio in conformità alla proposta per ragioni di rito impedienti la discussione su di essa con piena applicazione del terzo comma dell’articolo 380- bis c.p.c.”(Cass. n. 31839/2023 cit.); - ne consegue che, se il ricorso va collegialmente deciso in modo conforme alla proposta, il ricorrente subisce in modo automatico gli effetti, originariamente dissuasori, dell'ultimo comma dell'articolo 380-biscod. proc. civ.; - il ricorso va, dunque, dichiarat o inammissibile , stante la necessità del conferimento di una distintaprocura speciale per la prosecuzione di un ricorso che altrimenti sarebbe già definitocon il procedimento di decisione accelerata; - la parte ricorrente, risultata soccombente, va condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, liquidate come in dispositivo; - poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati, come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ., il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. , con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma, determinata in euro 1.500,00,in favore della cassa delle ammende; - la condanna al pagamento di tali somme non può essere disposta nei confronti dei difensor i , in quanto quest i , nonostante la mancanza di una nuova procura, hanno comunque compiuto un atto riconducibile all'ambito del giudizio per cui erano stat i nominat i dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.800,00, oltre alle spese prenotate a debito; Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., al pagamento, in favore della controricorrente, della ulteriore somma pari ad euro 2.500,00, nonché al pagamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende; Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso