Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23408/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses tax appeal as untimely, prioritizing receipt notice over postal stamp date absent false claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23408/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a tax assessment notice, ruling it was filed too late. The lower court determined the notice was validly served on December 17, 2014, based on the signed receipt, while rejecting the taxpayer's argument that the later postal stamp date indicated a different service date. The Court upheld this decision by establishing that the signed receipt constitutes a public document with privileged evidentiary value, and any dispute regarding its accuracy must be resolved through a separate false claim procedure rather than by the judge altering the apparent facts.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2700 cod. civ.; Art. 4, comma 3, l. n. 890 del 1982: The signed receipt of service constitutes a public document with privileged evidentiary value regarding the date of service; the judge must prioritize these apparent facts unless a specific false claim is filed to challenge their veracity.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal timeliness service of notice evidence signed receipt validity false claim procedure postal stamp date public document privilege Cassation review tempestività dell'invio postale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2700 cod. civ.
Art. 4, comma 3, della l. n. 890 del 1982
in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, costituisce, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della l.
Art. 153, comma 2, cod. proc. civ.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 60, d.P.R. n. 600 del 1973
Art. 148, 149 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 8500/2005
Solo in tali casi il giudice può disattendere le risultanze apparenti dell'atto di notifica mentre, in ogni altro caso, ove occorra un giudizio di compatibilità tra le date apposte, tale valutazione deve avvenire nell'ambito dell'apposito giudizio per querela di falso (Cass. n. 8500/2005; Cass.
Cass. n. 8032/2004
8500/2005; Cass. n. 8032/2004; Cass.
Cass. n. 24852/2006
8032/2004; Cass. n. 24852/2006; Cass.
Cass. n. 8082/2019
24852/2006; Cass. n. 8082/2019); - nel contrasto delle opposte risultanze, quindi, deve ritenersi prevalente quanto emerge dall'avviso di ricevimento (Cass.
Cass. n. 3737/2004
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30041/2018 R.G. proposto da Filippetti Vasinto, rappresentato e difes o da ll’avvocato Francesco Capolupo, elettivamente domiciliato in Roma, via Federico Cesi n. 21, presso lo studio dell’avvocato Salvatore Torrisi, come da procura speciale in calceal ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle e ntrate , rappresentat a e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pesaro n. 74/04/2017, depositata il 19.01.2017, e la sentenza della Commissione tributaria regionale d e l l e Marche n. 3 6 6 / 0 6 / 20 18 , depositata l’8.06.2018.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Tania Hmeljak nella camera di consiglio del29 maggio 2024 . RILEVATO CHE Oggetto: Tributi -La CTP di Pesaro dichiarava inammissibile, in quanto intempestivo, il ricorso proposto da Filippetti Vasinto avverso l’avviso di accertamento, per IRPEF e altro, in relazione all’anno d’imposta 2007, con il quale venivano recupera ti a tassazione costi ritenuti indeducibili; - c on la sentenza in epigrafe indicata l a CT R del le Marche rigettava l’appello proposto dal predetto contribuente, osservando, per quanto ancora qui rileva, che: - la notifica dell’avviso di accertamento si era perfezionata in data 17.12.2014, come si evinceva dalla data di consegna dello stesso, riportata sull'avviso di ricevimento prodotto in giudizio dall’Agenzia delle entrate; - anche la spedizione della CAN (che peraltro non era necessaria, atteso che la consegna era avvenuta a mani proprie del destinatario che aveva sottoscritto la ricevuta) risultava essere stata effettuata nella stessa data; -la data così apposta faceva fede fino a querela di falso; - il timbro postale apposto sulla busta contenente l’avviso di accertamento, che riportava la data del 19.12.2014, era da ritenersi erroneo e non poteva inficiare la data apposta sull’avviso di ricevimento, sottoscritto dal destinatario che non aveva proposto la querela di falso, nonostante si fosse riservato di farlo; - andava rigettata anche la richiesta di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, cod. proc. civ., giacché il mancato rispetto del termine perentorio per proporre il ricorso non era dovuto ad un evento non addebitabile alla parte; - il contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motivi ; -l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso .CONSIDERATO CHE - Con il primo motivo di ricorso , il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per error in iudicando, violazione degli artt. 148, 149 e 160cod. proc. civ., 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere CTR ritenuto erroneamente che il ricorso avverso l’avviso di accertamento impugnato fosse stato proposto oltre il termine di legge; -con il secondo motivo, denuncia la nullità della sentenza impugnata per error in iudicando, violazione e falsa applicazione dell’art. 153, comma 2, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente che l’eventuale decadenza in cui sarebbe incorso il contribuente nel proporre il ricorso avverso l’avviso di accertamento non fosse dipesa da un errore a lui non addebitabile; -va premesso che il ricorso proposto avverso la sentenza della CTP di Pesaro è inammissibile, non essendo detta sentenza ricorribile in cassazione; - ciò posto, i suddetti motivi, che vanno esaminato congiuntamente per connessione, sono inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza; - questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest’ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo (Cass. n. 5185 del 2017; n. 30378 del 2018; n. 906 del 2019); -il ricorrente ha omesso di trascrivere il contenuto della notificazione dell’avviso di accertamento impugnato, con riferimento alla quale è stata denunciata la violazione delle norme che disciplinano il procedimento notificatorio, e de gli altri documenti necessari per comprendere la censura, avendo la CTR accertato che il ricorso avverso l’avvisodi accertamento era stato proposto oltre la scadenza del termine di decadenza previsto dal d.lgs. n. 546 del 1992; -i motivi sarebbero in ogni caso infondati; - in presenza di una divergenza tra la data apposta sull'avviso di ricevimento e quella presente sulla busta contenente l’atto impositivo, la CTR ha ritenuto, conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte, di dare prevalenza alla prima, ravvisando pertanto la tardività del ricorso; -va rilevato, infatti, che, in tema di notificazione a mezzo posta, che si perfeziona, per il destinatario, con la consegna del plico, l'avviso di ricevimento, parte integrante della relazione di notifica, ha natura di atto pubblico che, essendo munito della fede privilegiata di cui all'art.2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, costituisce, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della l. n. 890 del 1982, il solo documento idoneo a provare – in riferimento alla decorrenza dei termini connessi alla notificazione - sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale è stata eseguita e che ha sottoscritto l'atto, salvo che, ai sensi del successivo comma 4, la data di consegna non risulti apposta o sia comunque incerta, sicché in tal caso i termini connessi alla notificazione decorrono dalla data risultante dal timbro postale.

Ne consegue che la parte, qualora intenda dimostrare la non veridicità delle risultanze dell'avviso di ricevimento, deve proporre querela di falso - anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza del pubblico ufficiale - a meno che dallo stesso contesto dell'atto non risulti in modo evidente l'esistenza di un mero errore materiale compiuto da questi nella redazione del documento il quale ricorre nel caso di apposizione di data inesistente o anteriore a quella della formazione dell'atto notificato o non ancora maturata.

Solo in tali casi il giudice può disattendere le risultanze apparenti dell'atto di notifica mentre, in ogni altro caso, ove occorra un giudizio di compatibilità tra le date apposte, tale valutazione deve avvenire nell'ambito dell'apposito giudizio per querela di falso (Cass. n. 8500/2005; Cass. n. 8032/2004; Cass. n. 24852/2006; Cass. n. 8082/2019); - nel contrasto delle opposte risultanze, quindi, deve ritenersi prevalente quanto emerge dall'avviso di ricevimento (Cass. n. 8082/2019 cit.e Cass. n. 3737/2004); - nella specie, la CTR ha ritenuto correttamente che, in mancanza di una querela di falso, le risultanze dell'avviso di ricevimento avessero valore probatorio preminente, per cui la notificazione dell’avviso di accertamento doveva considerarsi avvenuta in data 17.12.2014, con conseguente tardività della presentazione del ricorso; -in conclusione, il ricorso va rigettato; -le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pesaro n. 73/04/2017 e lo rigettaper il resto; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400,00, oltre alle spese prenotate a debito; Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma de