Cassation appeal dismissed due to lack of proof of service receipt for the taxpayer's defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible because the taxpayer failed to prove receipt of the notification. Although the letter was mailed, the required proof of delivery (receipt notice) was missing from the file. Consequently, the appeal was deemed untimely and rejected without addressing the merits of the tax refund claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 149, ultimo comma, c.p.c.; Art. 291 c.p.c.: The notification of a cassation appeal by registered mail is perfected only upon physical delivery to the recipient, evidenced by a receipt notice; without this proof, the appeal is inadmissible for lack of timely service.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 15627/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); –ricorrente – contro MANNINO CARMELO -intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 7471/06/2020 depositata in data 16/12/2020; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 28/06/2024 dal Consigliere Roberto Succio;
Oggetto: sisma Sicilia –residenza del contribuente Cons. Est. Roberto Succio Rilevato che: - Mannino Carmelo impugnava il silenzio rifiuto formatosi a fronte dell’istanza di rimborso per IRPEF versata negli anni 1990/1992 a seguito delle agevolazioni previste per i contribuenti interessati dagli eventi sismici del dicembre 1990 avanzata ex art. 9 c. 17 L. 289 del 2002; -la CTP di Catania accoglieva il ricorso; appellava l’Ufficio; -la CTR con la sentenza oggetto di ricorso di fronte a questa Corte ha confermato la statuizione di primo grado; - ricorre l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi di impugnazione; - il contribuente è rimasto intimato, non avendo svolto attività difensiva;
Considerato che: - va preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso per cassazione; -invero lo stesso risulta regolarmente inviato a mezzo posta, ma non è in atti la prova della regolare ricezione dell’atto in parola da parte del destinatario; -trova quindi applicazione la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 20778 del 21/07/2021 ) ai fini della verifica della tempestività delricorso per cassazione, lanotifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da allegarsi all'originale a norma dell'art. 149, ultimo comma, c.p.c.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità delricorso per inesistenza dellanotifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.;
Cons. Est. Roberto Succio -pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; - non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante la mancata costituzione dell’intimato contribuente; p.q.m. dichiara in