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Ordinanza — n. 23304/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal regarding ten-year prescription and free forum lawyer representation for tax collection agency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23304/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the taxpayer's appeal challenging the Regional Tax Commission's decision on prescription periods and the tax agency's legal representation. The taxpayer argued for a five-year prescription term and claimed the tax agency must use state-appointed lawyers, while the agency successfully defended its right to hire free forum lawyers. The court ruled that ordinary prescription applies to all tax debts and confirmed the agency's authority to utilize free forum attorneys under the relevant convention.

Regesto Legislator

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Art. 2948, n. 4 c.c.; Art. 12 d.lgs. 546/1992: Ordinary prescription applies to all tax debts, and the Tax Collection Agency may represent itself using free forum lawyers without state appointment.

Parole chiave

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tax prescription period ten year limitation free forum lawyer tax collection agency state appointed counsel tax debt limitation legal representation rules differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 2948, n. 4 c.c.
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2948, n.
Art. 12 d.lgs. n. 546/1992
D’Aquino disciplinata dal successivo art. 12 d.lgs. n. 546/1992.
Art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Il che è conforme al fatto che l'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 riguarda la rappresentanza processuale dell'Agente della riscossione, ossia la capacità e alla legittimazione a stare in giudizio dell'organo che rappresenta l'ente, laddove la difesa tecnica è N.25673/21 R.G.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 12 d.lgs. n. 546/1992
D’Aquino disciplinata dal successivo art. 12 d.lgs. n. 546/1992.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. VI, 17 dicembre 2019, n. 33266
D’Aquino diversamente, tale evento non incide, né modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella, termine che in caso di tributi erariali rimane quello prescrizionale ordinario (adde, ex multis: Cass., Sez. VI, 17 dicembre 2019, n. 33266;
Cass., Sez. VI, 11 dicembre 2019, n. 32308
Cass., Sez. VI, 11 dicembre 2019, n. 32308; Cass., Sez.
Cass., Sez. V, 9 febbraio 2007, n. 2941
32308; Cass., Sez. V, 9 febbraio 2007, n. 2941).
Cass., Sez. U., 19 novembre 2019, n. 30008
1611, ovvero anche nei casi in cui, ancorché riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio (Cass., Sez. U., 19 novembre 2019, n. 30008; Cass., Sez.
Cass., Sez. VI, 15 febbraio 2021, n. 3864
30008; Cass., Sez. VI, 15 febbraio 2021, n. 3864).
Cass., Sez. VI, 29 settembre 2020, n. 20646
3.4.2 della stessa, prevede che l'Ente stia in giudizio avvalendosi anche di avvocati del libero foro nelle controversie relative a liti innanzi alle Commissioni Tributarie (Cass., Sez. VI, 29 settembre 2020, n. 20646; Cass., Sez.
Cass., Sez. VI, 18 settembre 2020, n. 19448
20646; Cass., Sez. VI, 18 settembre 2020, n. 19448).
Cass., Sez. V, 14 ottobre 2015, n. 20628
Cass., Sez. VI, 15 ottobre 2018, n. 25625
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25673/2021R.G. proposto da: ITALDESIGN S.r.l. (C.F. 07014891001 ) , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. SAVERIO COSI(C.F. CSOSVR60L02B842C) in virtù di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Crescenzio, 20 e con domicilio digitale PEC saveriocosi@ordineavvocatiroma.org –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE – ADER (C.F . 13756881002),in persona del Direttore pro tempore, rappresentate e Oggetto: tributi – avvocato libero foro – agente riscossione - prescrizione N.25673/21 R.G.

Est. F. D’Aquino difese ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso la quale sono domiciliate in Roma, via dei Portoghesi, 12 – controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 4375/01/2021, depositata in data 4 ottobre 2021 udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 28 giugno 2024. RILEVATO CHE 1. La società contribuente ITALDESIGN S.r.l. ha impugnato una comunicazione preventiva di iscrizione di ipotecaria e la sottesa cartella di pagamento, relativa anche a tributi del periodo di imposta 2009, deducendo (per quanto qui ancora rileva) l’omessa notificazione dell’atto presupposto, con conseguente prescrizione del credito tributario.

2. La CTP di Roma ha accolto il ricorso in punto di prescrizione quinquennale.

3. La CTR del Lazio, con la sentenza qui impugnata , ha accolto l’appello dell’Agente della riscossione ritenendo che l’appello dell’Agente della riscossione potesse essere proposto anche mediante avvocato del libero foro e, nel merito, che andasse applicata la prescrizione decennale trattandosi di tributi erariali.

4. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a due motivi; resiste con controricorso l’Agente della riscossione. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile la prescrizione ordinaria ai tributi erariali. Osserva parte ricorrente che deve farsi applicazione della prescrizione N.25673/21 R.G. Est. F. D’Aquino quinquennale ai tributi locali, ad interessi e sanzioni, oltre che ai contributi INPS ai tributi erariali, compresa l’IVA.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’Agente della Riscossione abbia potuto spiegare difesa tecnica avvalendosi di avvocato del Libero Foro, ritenendo che nel giudizio di merito ADER debba avvalersi dell’Avvocatura dello Stato.

3. Il primo motivo è inammissibile nella parte in cui deduce la prescrizione quinquennale in relazione a tributi locali, interessi e sanzioni oltre che ai contributi INPS (per i quali vi sarebbe in ogni caso difetto di giurisdizione), trattandosi di questione nuova, non trattata nella sentenza impugnata, né potendosi convertire il motivo quale omessa pronuncia, non avendo il ricorrente dedotto di avere presentato tali questioni in primo gradoe di averle riproposte in appello. Il che è confermato dall’accertamento compiuto dal giudice di appello, secondo cui «l’impugnazione si riferiva, tuttavia, solamente al ruolo … relativo ad omessi versamenti IRES ed IVA anno d’imposta 2009».

4. Il primo motivo è infondatoin relazione alla dedotta prescrizione quinquennale dei tributi erariali, essendo i tributi erariali –per costante giurisprudenza di questa Corte - assoggettati a prescrizione ordinaria (Cass., Sez. V, 8 marzo 2024, n. 6302; Cass., Sez. V, 8 gennaio 2024, n. 568; Cass., Sez. V, 25 gennaio 2023, n. 2359; Cass., Sez. VI, 16 dicembre 2020, n. 28846; Cass., Sez. V, 27 novembre 2020, n. 27188; Cass., Sez. V, 3 novembre 2020, n. 24278). E’ la stessa sentenza delle Sezioni Unite citata da parte ricorrente (Cass., Sez.

U., 17 novembre 2016, n. 23397) che afferma il principio secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, si limita a produrre l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito; N.25673/21 R.G. Est. F. D’Aquino diversamente, tale evento non incide, né modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella, termine che in caso di tributi erariali rimane quello prescrizionale ordinario (adde, ex multis: Cass., Sez. VI, 17 dicembre 2019, n. 33266;

Cass., Sez. VI, 11 dicembre 2019, n. 32308; Cass., Sez. V, 9 febbraio 2007, n. 2941).

5. Né può sostenersi che sia rilevabile di ufficio (come sostiene il ricorrente) la questione dell’omessa notifica dell’atto presupposto, costituente eccezione di merito al pari della prescrizione, riservata ad eccezione di parte.

6. Il secondo motivo è infondato. Questa Corte ha statuito che, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate- Riscossione - salva la facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale e al giudice di pace - si avvale, nei casi previsti dalla Convenzione stipulata con l'Avvocatura dello Stato - di quest'ultima per i casi ad essa riservati dalla Convenzione; negli altri casi si può avvalere di avvocati del libero foro, senza necessità della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, ovvero anche nei casi in cui, ancorché riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio (Cass., Sez. U., 19 novembre 2019, n. 30008; Cass., Sez. VI, 15 febbraio 2021, n. 3864).

7. Si è osservato che, a termini della suddetta Convenzione (Protocollo di intesa), il par. 3.4.2 della stessa, prevede che l'Ente stia in giudizio avvalendosi anche di avvocati del libero foro nelle controversie relative a liti innanzi alle Commissioni Tributarie (Cass., Sez. VI, 29 settembre 2020, n. 20646; Cass., Sez. VI, 18 settembre 2020, n. 19448). Il che è conforme al fatto che l'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 riguarda la rappresentanza processuale dell'Agente della riscossione, ossia la capacità e alla legittimazione a stare in giudizio dell'organo che rappresenta l'ente, laddove la difesa tecnica è N.25673/21 R.G.

Est. F. D’Aquino disciplinata dal successivo art. 12 d.lgs. n. 546/1992. Se, pertanto, la rappresentanza processuale può essere assunta da un delegato a sottoscrivere l'atto difensivo (Cass., Sez. V, 14 ottobre 2015, n. 20628), questa delega può essere conferita anche a un avvocato del libero foro, in considerazione del fatto che l'attribuzione all'Agente della riscossione della capacità di stare in giudizio direttamente o mediante la struttura sovraordinata non esclude la possibilità di avvalersi della difesa tecnica, ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n. 546/1992 (Cass., Sez.

VI, 15 ottobre 2018, n. 25625).

8. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagam ento delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 2.400,00per compensi , oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q