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Ordinanza — n. 23291/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court allows appeal against regional tribunal for failing to require fuel log mileage records for deduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23291/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed the tax authority's appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had granted fuel expense deductions without requiring mileage logs. The authority argued that the Regional Commission erred by accepting fuel costs despite the absence of required mileage annotations on fuel cards. The Court ruled that strict adherence to the mileage requirement is mandatory for both income tax deduction and VAT input credit, rejecting the lower court's lenient interpretation.

Regesto Legislator

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Art. 109 DPR 917/1986; Artt. 19, 21 DPR 633/1972; Artt. 1, 4 DPR 444/1997: Compliance with mandatory mileage records on fuel cards is an indispensable condition for deducting fuel costs from business income and for VAT input credit, with no room for equivalent documentation or accounting entries.

Parole chiave

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fuel expense deduction VAT input credit mileage log requirement tax administration appeal documentary compliance imposta sui carburanti spese del veicolo a motore contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 109 DPR 917/1986
c.p.c., viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 109 del D.P.R.
Artt. 19, 21 DPR 633/1972
Artt. 1, 4 DPR 444/1997
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..
Art. 384, comma 2 c.p.c.
Art. 385, comma 3 c.p.c.
2.2 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, a norma dell’art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 16809/2017
Cass. n. 16809/2017, Cass.
Cass. n. 24409/2016
16809/2017, Cass. n. 24409/2016, Cass.
Cass. n. 25122/2014
24409/2016, Cass. n. 25122/2014).
Cass. n. 22481/2015
1.7 Dai surriferiti princìpi di diritto, da ribadire in questa sede, si è erroneamente discostata la Commissione regionale, la quale ha ritenuto non indispensabile ai predetti fini l’indicazione del chilometraggio degli automezzi nelle schede carburante (cfr., sull’argomento, Cass. n. 22481/2015).
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Testo completo

ZA sul ricorso iscritto al n. 21669/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -ricorrente- contro COSTRUZIONI DIUVAL S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA n. 732/01/17 depositata il 1° marzo Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 giugno 2024 dal Consigliere Danilo CHIECA FATTI DI CAUSA La Direzione Provinciale di Palermo dell’Agenzia delle Entrate notificava alla Costruzioni Diuval s.r.l. due distinti avvisi di accertamento con i quali rettificava ai fini delle imposte dirette e dell’IVA il reddito d’impresa dichiarato dalla prefata società nel periodo oggetto di verifica, previo disconoscimento della deducibilità e della detraibilità dei costi inerenti ai consumi di carburante per autotrazione, determinati in 63.858,33 euro.

La società impugnava i predetti atti impositivi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, la quale accoglieva parzialmente il suo ricorso, rideterminando in 30.000 euro i costi da riprendere a tassazione. La decisione veniva appellata da ambo le parti davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, la quale, con sentenza n. 732/01/17 del 1° marzo 2017, accoglieva il gravame principale della contribuente e respingeva quello incidentale dell’Amministrazione Finanziaria, per l’effetto annullando interamente gli avvisi di accertamento impugnati.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. La Costruzioni Diuval s.r.l. è rimasta intimata. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c., viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 109 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), degli artt. 19 e 21 del D.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 444 del 1997. 1.1 Si sostiene che avrebbe errato la CTR nel ritenere deducibili i costi per i consumi di carburante dichiarati dalla contribuente, sebbene nelle apposite schede previste dal D.P.R. n. 444 del 1997 non fosse stato indicato il chilometraggio degli automezzi riforniti. 1.2 Il motivo è fondato. 1.3 La CTR ha riconosciuto la deducibilità dei costi in questione dal reddito d’impresa dichiarato dalla Costruzioni Diuval s.r.l., nonchè la loro detraibilità ai fini dell’IVA, in base al rilievo che l’Amministrazione Finanziaria non aveva mai contestato che gli stessi fossero stati effettivamente sostenuti dalla contribuente, ma si era limitata ad eccepire che le schede carburante prodotte dalla contribuente risultavano prive dell’indicazione dei chilometri percorsi dai veicoli aziendali alla fine dei periodi di riferimento. 1.4 La motivazione posta dal collegio di secondo grado a sostegno del «decisum»non appare condivisibile. 1.5 Con riguardo alle modalità di documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione, il regolamento emanato con D.P.R. n. 444 del 1997 -abrogato dall’art. 1, comma 926, lettera b), della L. n. 205 del 2017 a decorrere dal 1° gennaio 2018, ma applicabile «ratione temporis»alla presente controversia- prevede l’istituzione di apposite «schede carburante», le quali devono recare la firma di convalida dell’addetto al distributore, apposta all’atto di ogni rifornimento, e contenere l’annotazione del numero dei chilometri percorsi dal veicolo alla fine del mese o del trimestre (artt. 2, 3 e 4). 1.6 In sede di interpretazione della richiamata normativa, questa Corte ha avuto modo di precisare che l’osservanza delle previsioni regolamentari costituisce condizione imprescindibile sia per la deducibilità dei costi inerenti al consumo di carburante dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo, sia per la detraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti di combustibile, e che gli adempimenti prescritti non ammettono equipollenti e non possono essere sostituiti dalla mera contabilizzazione delle operazioni nelle scritture contabili (cfr.

Cass. n. 16809/2017, Cass. n. 24409/2016, Cass. n. 25122/2014). 1.7 Dai surriferiti princìpi di diritto, da ribadire in questa sede, si è erroneamente discostata la Commissione regionale, la quale ha ritenuto non indispensabile ai predetti fini l’indicazione del chilometraggio degli automezzi nelle schede carburante (cfr., sull’argomento, Cass. n. 22481/2015).

2. Per le ragioni illustrate, il ricorso va accolto. 2.1 Deve, conseguentemente, disporsi, ai sensi dell’art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c., la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi. 2.2 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, a norma dell’art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c..

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consigli