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Ordinanza — n. 23284/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses tax collection appeal, declaring litigation extinguished by new debt definition law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23284/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished due to the taxpayer's adherence to a new simplified debt definition law. The Regional Tax Commission had previously annulled the tax lien after finding insufficient proof of the debt's content, but the taxpayer subsequently accepted the new legislative framework. Consequently, the court ruled that the ongoing proceedings became legally unnecessary, dismissing the tax agency's appeal and waiving the double uniform contribution fee.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 6, comma 1; Art. 1, comma 231, L. 197/2022: When a new law defining the debt extinguishes the obligation outside the proceedings, pending litigation is automatically extinguished by operation of law without requiring specific procedural acts.

Parole chiave

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tax litigation extinction debt definition law simplified debt procedure double uniform contribution tax lien annulment procedural necessity Cassation ruling sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
civ., in entrambi i casi è possibile procedere alla dichiarazione di estinzione con decreto ai sensi dell'art. 391 cod.
Art. 6, comma 1, D.L. n. 193/2016
Art. 1, comma 231, L. 197/2022
W-2023062908530928, la propria dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (“rottamazione- quater” ex art. 1, commi da 231 a 252, legge n.
Art. 375, n. 3, c.p.c.
Art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
civ., in entrambi i casi è possibile procedere alla dichiarazione di estinzione con decreto ai sensi dell'art. 391 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. 34742/2023
Cassation court declares tax debt collection appeal extinguished due to debtor's late participation in debt restructuring program.
Cass. 24082/2018
34742/2023; Cass. 24082/2018); conclusivamente, va dichiarata quindi l’estinzione del giudizio rimanendo per legge le spese correlative a carico delle parti(in termini anche Cass.
Cass. Sez. 6^, n. 24083/2018
Cass. sez. 5, ord. 18 gennaio 2022, n. 1
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24903/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Presidente pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale dall’avv. Carmela Trotta con domicilio eletto in Roma presso il suo studio in via F. Corridoni n. 4 (con indirizzo PEC: c.trotta@pec.giuffre.it) –ricorrente – Contro SALERNO GIUSEPPE rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. prof. Angelo Scala (con indirizzo PEC: studioassociatoscala@legalmail.it) e dall’avv.

Pasquale Amodio (con indirizzo PEC studiolegaleamodio@pecògiuffre.it) con domicilio eletto Oggetto: estinzione del giudizio Cons. Est. Roberto Succio in Roma presso l’avv. Alessandro Izzo nel suo studio in Roma, alla via E. Q. Visconti n. 103 - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania sez. staccata di Salerno n. 2981/09/16 depositata in data 29/03/2016, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 31/05/2024 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato che: - Salerno Giuseppe impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificatagli dal riscossore in conseguenza del mancato pagamento di imposte iscritte a ruolo; - l a CTP di Salerno per quanto qui interessa rigettava il ricorso relativamente alla controversia per la quale dichiarava di avere giurisdizione;appellava il contribuente; - con la pronuncia impugnata la CTR ha accolto l'appello annullando di conseguenza l'iscrizione ipotecaria e le cartelle impugnate ordinando altresì la cancellazione delle ipoteche in quanto ha ritenuto non provato da parte di Agenzia delle Entrate riscossione il contenuto del plico raccomandato notificato dal riscossore al contribuente: plico che secondo il riscossore conteneva le cartelle impugnate, non risultando sufficiente la produzione degli avvisi di ricevimento delle stesse; - ricorre a questa Corte Agenzia delle Entrate Riscossione (succeduta ex lege a Equitalia) con atto affidato a tre motivi; il contribuente resiste con controricorso; - con ordinanza interlocutoria resa all’esito dell’adunanza camerale del 18 gennaio 2023 questa Corte rinviava a nuovo ruolo al fine di consentire al Riscossore di prendere posizione in ordine alla dedotta definizione del debito tributario da parte del contribuente;

Cons. Est. Roberto Succio - l’ Agenzia delle Entrate – R iscossione ha quindi depositato memoria e documentazione; Considerato che: - è in atti documentazione con la quale il contribuente, qui controricorrente, dichiara di aver aderito alla definizione ex L. n. 197 del 2022; non vi è in atti, peraltro, dichiarazione di rinuncia al presente giudizio o di impegno a rinunciarvi; - il Riscossore precisa e conferma in memoria che Salerno Giuseppe depositava presso l’Agenzia delle Entrate e Riscossione, in data 29/06/2023 prot. W-2023062908530928, la propria dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (“rottamazione- quater” ex art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197 del 2022); -nel presente caso, trova quindi applicazione il c. 236 dell’art. 1 L. n. 197 del 2022, secondo il quale “nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”; -ritiene il Collegio che è ragionevole ricondurre la fattispecie per cui è processo alla nozione dei «casi di estinzione del processo disposta per legge», cui fa riferimento l'art. 391, primo comma, c.p.c., e la cui ricorrenza Cass. Sez. Un. n. 19980 del 2014 ha individuato statuendo che «l'art. 391, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo sostituito dall'art. 15 del d.

Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), alludendo ai "casi di estinzione del processo disposta per legge", si riferisce sia alle ipotesi in cui l'estinzione del processo è disposta direttamente dalla legge, Cons. Est. Roberto Succio senza necessità di comportamenti diretti ad integrare la fattispecie estintiva, sia a quelle in cui tali comportamenti siano necessari poiché l'effetto estintivo è previsto dalla norma in ragione del verificarsi all'esterno del processo di cassazione di determinati fatti che poi devono essere rappresentati e fatti constare» e, quindi facendone conseguire «che, ricorrendone i presupposti di legge e salvo che si debba necessariamente pronunciare sentenza ovvero ordinanza camerale ai sensi degli artt. 375, n. 3, e 380-bis cod. proc. civ., in entrambi i casi è possibile procedere alla dichiarazione di estinzione con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.»; - in tale formulazione possono comprendersi sia in casi in cui è lo stesso legislatore, nel descrivere la vicenda incidente sul processo di cassazione, ad usare l'espressione "estinzione", sia i casi nei quali, pur in mancanza dell'uso di quella espressione, il legislatore, nel descrivere la fattispecie, ne disciplini il contenuto in modo sostanzialmente tale da consentire di individuare una fattispecie estintiva dell’obbligazione tributaria oggetto del processo; - ciò avviene, infatti, anche in quei casi in cui il debitore non può assumere un impegno a rinunciare al giudizio, in quanto ad esempio risulti controricorrente di fronte a questa Corte: anche in tali casi la sua dichiarazione di avvalimento, implicando necessariamente un riconoscimento della pretesa creditoria nei termini di cui al comma 1 dell'art. 6, assumerà gli effetti sulla situazione sostanziale indicati dal comma 5 e dal comma 4 del d.L. n. 193 del 2016, il cui dettato normativo è sovrapponibile in sostanza a quello del comma 231 dell’art.1 della L.197 del 2022; - gli effetti ivi indicati e sopra precisati sono, come s'è veduto, di sostituire al modo di essere della situazione oggetto di giudizio quello emergente dalla dichiarazione di definizione agevolata e, per il caso di suo inadempimento, di sovrapporre ad essa la regolamentazione indicata nel comma 4 sopra citato, che, come s'è detto, suppone il Cons. Est.

Roberto Succio venir meno dell'efficacia regolatrice della sentenza, impugnata in Cassazione dal titolare della pretesa; - ebbene, con riferimento alla sorte del processo di cassazione pendente, siffatta regolamentazione sopravvenuta della vicenda sostanziale si risolve nel rendere inutile il prosieguo del processo e tale inutilità discende direttamente dalla volontà di legge (in argomento Cass. 34742/2023; Cass. 24082/2018); conclusivamente, va dichiarata quindi l’estinzione del giudizio rimanendo per legge le spese correlative a carico delle parti(in termini anche Cass.

Sez. 6^, n. 24083 del 2018 che è stata pronunciata in fattispecie analoga) - in ragio ne della definizione agevolata della controversia, non sussistono i presupposti processuali per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensusanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. sez. 5, ord.18gennaio 2022, n. 1