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Ordinanza — n. 23279/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23279/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23279/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23079/2021R.G. proposto da: RISCOSSIONE Sicilia S.p.A. Agente della Riscossione per la Provincia di Messina ( C.F.: 00833920150), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. GIUSEPPE PAVONE (C.F.: PVNGPP66S05F206J ) in virtù di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in in Roma, Via Cola di Rienzo, 180 e con domicilio digitale PEC carmelasalvo@ordineavvocatiroma.org), –ricorrente – contro MORABITO ANGELICA (C.F.

Regesto Legislator

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art. 26 d.P.R. n. 602/1973, art. 91 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 23279/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha posto a carico dell’Ufficio anche le spese del grado di appello.

Parole chiave

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notificazione viziata tempestività tributaria intimazione di pagamento comunicazione fiscale prova dell'avvenuta notifica prova di pagamento

Disposizioni normative citate

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art. 26 d.P.R. n. 602/1973
890, violazione e falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 in relazione all’art.
art. 91 cod. proc. civ
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha posto a carico dell’Ufficio anche le spese del grado di appello.
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Ordinanza — n. 11927/2023 — snciv
Italian Supreme Court dismisses tax appeal for inadmissibility due to generic grounds and failure to prove prior argumentation.
Decreto — n. 9393/2024 — snciv
Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to court's proposal within 40 days.
Sentenza — n. 18949/2023 — snciv
Cassation court dismisses appeal regarding tax collection notice validity and procedural deadlines. The court rejects arguments about notification defects and statute of limitations. The decision upholds the lower court's ruling on tax collection procedures. The court clarifies that specific procedural rules do not apply to registration tax collection. The judgment confirms the validity of the collection notice despite formal irregularities. The court emphasizes the distinction between liquidation and collection deadlines. The ruling maintains the principle of legal certainty in tax enforcement. The decision affirms the lower court's interpretation of relevant tax laws. The court rejects the claim based on established legal precedents. The judgment concludes that the tax authority acted within its powers.
Ordinanza — n. 29879/2021 — snciv
Italian tax court allows appeal when taxpayer's generic denial of document copies lacks specific formal disavowal of conformity.
Ordinanza — n. 12504/2024 — snciv
Cassation court dismisses one taxpayer's appeal for lack of standing while allowing another's claim based on five-year interest prescription.

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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23079/2021R.G. proposto da: RISCOSSIONE Sicilia S.p.A. Agente della Riscossione per la Provincia di Messina ( C.F.: 00833920150), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. GIUSEPPE PAVONE (C.F.: PVNGPP66S05F206J ) in virtù di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in in Roma, Via Cola di Rienzo, 180 e con domicilio digitale PEC carmelasalvo@ordineavvocatiroma.org), –ricorrente – contro MORABITO ANGELICA (C.F.

MRBNLC55A45F158P), rappresentata e difesa dall’Avv. GIUSEPPE VENTURA SPAGNOLO (C.F. Oggetto: tributi –notificazione N.23079/21 R.G. Est. F. D’Aquino VNTGPP78A01F158M), in virtù di procura speciale allegata al controricorso, con domicilio digitale PEC studiolegaleventuraspagnolo@pec.giuffrè.it – controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 1091/10/2021, depositata in data 2 febbraio 2021 udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 28 giugno 2024.

RILEVATO CHE 1. La contribuente MORABITO ANGELICA ha impugnato una intimazione di pagamentonotificata in data 29 marzo 2016, deducendo l’omessa notificazione dell’atto presupposto, costituito da una cartella di pagamento asseritamente notificata in data 25 maggio 2006 , con conseguente prescrizione del credito, nonché deducendo l’assenza di indicazione in relazione al calcolo degli interessi.

2. La CTP di Messina ha accolto il ricorso 3. La CTR della Sicilia, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello dell’Agente della riscossione. Ha ritenuto il giudice di appello che manca agli atti la notificazione della cartella quale atto presupposto, osservando che l’avviso di ricevimento della cartella di pagamento prodotto non recherebbe la firma del ricevente né alcun timbro o sottoscrizione dell’addetto alla distribuzione.

4. Propone ricorso per cassazione l’Agente della riscossione , affidato a due motivi ; resiste con controricorso la contribuente , ulteriormente illustrato da memoria. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., - v iolazione o falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. dell’art. 26d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602in relazione al combinato disposto del d.P.R. 29 marzo 1973, n. N.23079/21 R.G. Est. F. D’Aquino 156(Codice Postale) e degli artt. 38 e 40 d. P.R. 29 maggio 1982, n. 655, falsa applicazione dell’art. 8 l. 20 novembre 1982, n. 890, violazione e falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 in relazione all’art. 8 L. n. 890/1982 applicabile analogicamente.Osserva il ricorrente che nel caso di specie l’Agente della riscossione ha utilizzato lo strumento della notificazione semplificata di cui all’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, per la quale si applicano le norme relative al servizio postale ordinario.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha posto a carico dell’Ufficio anche le spese del grado di appello.

3. Va rigettata la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso, non essendo lo stesso incentrato sul mezzo di gravame di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e sulla revisione dell’accertamento in fatto operato dal giudice di appello, bensì sulla falsa applicazione della normativa di riferimento in tema di notificazione.

4. Il primo motivo è inammissibile nella parte in cui deduce che la notificazione sarebbe avvenuta nelle forme della notificazione semplificata a termini dell’art. 26, primo comma, seconda parte, d.P.R. n. 602/1973 (con conseguente applicazione della disciplina del servizio postale ordinario) per difetto di specificità.

5. Il motivo è, ulteriormente, inammissibile, in quanto non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha ritenuto che l’avviso di ricevimento non contiene alcuna sottoscrizione (come risulta, del resto, dagli allegati agli atti di causa) , né timbro dell’addetto alla distribuzione, così compiendo un accertamento in fatto – come ribadito dal controricorrente in memoria – circa il mancato raggiungimento della certezza giuridica che l’atto presupposto fosse N.23079/21 R.G. Est. F. D’Aquino giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario, con conseguente illegittimità della intimazione di pagamento.

6. Il secondo motivo è infondato, avendo il giudice di appello fatto corretto uso del principio della soccombenza per le spese processuali.

7. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 3.000,00per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterd.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del c