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Ordinanza — n. 23276/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to failure to notify second lawyer after first was unreachable, citing civil procedure rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23276/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's cassation appeal against a regional tax commission decision. The lower court had annulled tax assessments due to a lack of motivation, but the appeal failed because the tax agency did not properly notify the second lawyer after the first became unreachable. The court ruled that the second lawyer's mandate remained valid despite their resignation, requiring notification to them, which the agency neglected, leading to the process's extinction.

Regesto Legislator

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Art. 85, cod. proc. civ.; The presence of multiple lawyers for the same party implies that if the first is unreachable, notification must be made to the second without waiting for a formal resignation, as the mandate remains ultra vires in the absence of specific instructions from the represented party.

Parole chiave

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multiple lawyers mandate unreachable party notification tax appeal cassation ultractivity of mandate civil procedure code process extinction contradictory procedure dichiarazione dei redditi

Disposizioni normative citate

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Art. 85, cod. proc. civ.
Art. 307, comma 3, cod. proc. civ.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Sidà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater,in presenza di inammissibilità del ricorso proposto dalla parteammessa alla prenotazione a debito non sussistono i presup- postiper il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovu
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 7205 /2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro MOBILIAMORE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rap- presentantep.t.; –intimata – Oggetto:notifica ricorso cassazione-pluralità di- fensori– rinuncia man- dato– principio di diritto avverso la sentenza della Corte Commissione Tributaria Regionale dellaSicilia, sez. staccata di Catania , n. 634/18/15 depositata il 20 febbraio2015, non notificata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 3 1 maggio 2024 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez.staccata di Catania , veniva accolto l’ appell o propost o da società Mobili Amore S.r.l. in liquidazione avverso la sentenza della Com- missione Tributaria Provinciale di Ragusa n. 199 / 1 /20 08 di rigetto deiricorsi introduttiv i riuniti , avent i ad oggetto due avvis i di accer- tamentoe relativa cartella di pagamento per II.DD. e IVA per gli ann i diimposta 20 0 3 e 2004 sanzioni . 2.Con gli atti impositivi venivano accertati maggiori redditi non di- chiaratidalla società, in conseguenza della contestazione di indebita deduzionedi costi non inerenti e maggiori ricavi sulla base di indagini finanziariesu conti correnti dell’amministratore della società .

Il giu- dice d’appello annulla va gli avvisi di accertamento e la cartella di pagamento,ritenendo decisivo un vizio di motivazione degli atti im- positivi, per la mancata produzione in giudizio di tutti i documenti richiamatinegli avvisi.

3. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’Agenziadelle entrate , affidato a cinque motivi, mentre la società è rimastaintimata. 4.Con ordinanza interlocutoria, la Corte in via pregiudiziale, rileva t a lanon corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’in- timata, ha disposto il rinnovo della notifica all ’ intimata ai fini della regolareinstaurazione del contraddittorio. Consideratoche:5.È prodotto agli atti l’avviso di ricevimento della notifica del ricorso percassazione nei confronti del difensore domiciliatario Avv.

Marco MariaMangiameli attesta nte la mancata consegna per irreperibilità . Inoltre,dalla sentenza censurata , risulta che la società ha nominato unaltro difensore al quale avrebbe dovuto essere effettuata la no- tificauna volta riscontrata l’irreperibilità dell’altro difensore . 6.Non rileva che dalla sentenza impugnata emerga che il secondo difensore, l’ Avv. Gaetano Siciliano , ha rinunciato al mandato , in quantoil conferimento del mandato difensivo a due diversi procu- ratori implica che ciascuno è stato investito di poteri per agire in autonomia.

Per l’effetto , nel caso di rinuncia al mandato da parte di uno dei difensori,in assenza di specifiche indicazioni della parte rappresen- tata, opera l’ ultrattività del mandato a rappresentarla ai sensi dell’art.85, cod. proc. civ.. 7.Dev’essere così affermato il seguente principio di diritto: «Lapresenza in giudizio di più difensori della stessa parte implicache, in caso di irreperibilità del primo, la notifica del ricorsoper cassazione dev’essere effettuata nei confronti del secondo, senza che la necessità dell’adempimento venga menoper rinuncia al mandato da parte del secondo difensore in quanto, in assenza di specifiche indicazioni della parte rappresentata,opera l’ultrattività del mandato a rappresen- tarlaai sensi dell’art. 85, cod. proc. civ..

» . 8.In applicazione del principio di diritto , la Corte ha ritenuto che la circostanza che la notifica ad uno dei due difensori fosse risultata priva di effetti avrebbe dovuto indurre alla notifica nei confronti dell’altrodifensore, sebbene questi avesse rinunciato, in quanto non formalmentesostituito da nuovo difensore e , a tal fine, ha disposto ilrinnovo della notifica alla intimata ai fini della regolare instaura- zionedel contraddittorio.9.L’ordinanza è stata ritualmente comunicata all’Agenzia e, ciò no- nostante,l’adempimento non è stato compiuto dalla ricorrente , con conseguente estinzione del processo ex art.307, comma 3, cod. proc.civ. per inosservanza dell’ordine del giudice, non essendo in- tervenutol’atto di impulso richiesto alla parte . 10.Nessun provvedimento va adottato sulle spese di lite, in assenza dicostituzione della contribuente .

Sidà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater,in presenza di inammissibilità del ricorso proposto dalla parteammessa alla prenotazione a debito non sussistono i presup- postiper il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovu