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Ordinanza — n. 23255/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal via decree due to cessation of subject matter and taxpayer's withdrawal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23255/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished because the underlying dispute ceased to exist. The taxpayer submitted a request to terminate the proceedings citing the payment of the debt under the simplified settlement regime, which the tax authorities accepted. Consequently, the court ruled that no further judicial action was necessary as the subject matter of the controversy had vanished.

Regesto Legislator

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Art. 6 D.L. 193/2016; Art. 46, comma 3, d.lgs. 546/1992: When the subject matter of a tax dispute ceases to exist due to the taxpayer's adherence to a simplified settlement, the judicial proceeding is extinguished, and the party who advanced the costs bears the expenses.

Parole chiave

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cessazione materia contendere definizione agevolata estinzione giudizio tributario rinuncia ricorrente spese giudizio anticipato contenzioso tributario debiti fiscali diritti del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 6 del d.L. n. 193 del 2016
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 31/05/2024 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato e considerato che: - è in atti istanza di cessazione della materia del contendere, munita di documentazione attestante il pagamento del dovuto in forza dell’art. 6 del d.L.
Art. 1 del d.L. 16 ottobre 2017, n. 148
225, quale integrato dall’art. 1 del d.L.16 ottobre 2017, n.
Art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992
Roberto Succio - ai sensi del comma 3 dell’art. 46 del d.lgs.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
“doppio contributo unificato” di cui all’ art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2018, n. 31732
115 (Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2020, n. 8184
31732; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2020, n. 8184;
Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39284
Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2022, n. 27244
39284; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2022, n. 27244; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2023, n. 2098
27244; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2023, n. 2098);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28560/2016 R.G. proposto da ALESSANDRO TOIA rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. Claudio Lucisano e dall’avv. Maria Sonia Vulcano con domicilio eletto in Roma presso i ridetti difensori in via Crescenzio n. 91 (con indirizzo PEC: claudiolucisano@ordinavvocatiroma.orgoppure mariasoniavulcano@ordineavvocatiroma.org); –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Oggetto: estinzione del giudizio Cons. Est.

Roberto Succio Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (con indirizzo PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); - controricorrente – e contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. Maria Rosa Verna (con indirizzo PEC: mariarosa.verna@milano.pecavvocati.it) con domicilio eletto in Roma presso l’avv. Paolo Boer nel suo studio in via Cola di Rienzo n. 69 (con indirizzo PEC: pboer@pec.studioboer.it) - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 4286/32/16 depositata in data 19/07/2016, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 31/05/2024 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato e considerato che: - è in atti istanza di cessazione della materia del contendere, munita di documentazione attestante il pagamento del dovuto in forza dell’art. 6 del d.L. n. 193 del 2016 come convertito dallaLegge n. 225 del 2016 ; - il Riscossore ha depositato memoria in cui ha dichiarato che nulla osta all’estinzione del giudizio; - rileva il Collegio che sussistono i presupposti previsti dall’art. 6 del d. L 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, quale integrato dall’art. 1 del d.L.16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per dichiarare l’estinzione del procedimento per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, essendo anche intervenuta l’espressa rinuncia del ricorrente all’odierno giudizio;

Cons. Est. Roberto Succio - ai sensi del comma 3 dell’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, le spese del giudizio rimangono a carico della parte che le ha anticipate; - stante la cessazione della materia del contendere per l’adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d. “doppio contributo unificato” di cui all’ art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 , n. 115 (Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2020, n. 8184;

Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2022, n. 27244; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2023, n. 2098);

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; le spese restano a cari