Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23251/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal for lacking autonomous grounds, requiring specific objections in the current tax appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23251/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation dismissed the appellant's appeal against a tax court decision regarding Italflex s.r.l. The appellant argued that the lower court erred by refusing to accept tax grievances referenced in an attached document rather than listed as formal grounds. The court rejected this, establishing that tax proceedings require autonomous, specific objections for each challenged act and cannot rely on generic references to other documents or pending appeals.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 18 D.Lgs. n. 546/1992; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: In tax proceedings, every appeal must have precise autonomy and cannot be deemed satisfied merely by referencing grievances contained in an attached document.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal autonomy specific grounds requirement attached document reference tax procedure object inadmissible appeal relationem argument Cassazione ordinanza ammortamento fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 18 D.Lgs. n. 546 del 1992
Con l’unico motivo di ricorso si lamenta l’illegittimità della sentenza d’appello per violazione e falsa applicazione dell’art. 18 D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la CTR escluso che l’indicazione dei motivi di ricorso “possa ritenersi adempiuta attraverso il rinvio per relationem ai motivi presenti in uno degli atti allegati al ricorso”.
Art. 24 d.igs. 31 dicembre 1992 n. 546
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 13934 del 2011
Cass. n. 13934 del 2011).
Cass. n. 23047 del 2012
18 cit., motivi di gravame formulati in altro ricorso quand’anche relativo in ipotesi a causa connessa (Cass. n. 23047 del 2012) o addirittura, come nel caso di specie, delineati all’interno di un allegato del medesimo ricorso, notificato alla controparte unitamente a quest’ultimo, e richiamato per relationem.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9990/2017 R.G. proposto da : MAZZATO HEIDI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO (LCSCLD54S26H501P) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEVANATO DARIO (STVDRA64H16L736U) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del VENETO n. 1120/05/2016depositata il 19/10/2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2024 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. Fatti di causa. L’Agenzia delle entrate notificava per il periodo d’imposta 2006- 2007 avviso di accertamento a Italflex s.r.l., recuperando importi ai fini Ires e Irap per l’errata determinazione di quote di ammortamento di due cespiti. Il ricorso alla CTP di Venezia avanzato dalla contribuente veniva dichiarato inammissibile, in quanto la contribuente chiedeva l’annullamento dell’atto impositivo limitandosi a contestare l’illegittimità per i motivi già sollevati in altri ricorsi pendenti avverso altri atti impositivi.

La CTR del Veneto confermava la sentenza impugnata a seguito di appello proposto dalla curatela del fallimento di Italflex s.r.l., dichiarato nelle more. La curatela fallimentare avanza ricorso incentrato su un solo motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Ragioni della decisione. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta l’illegittimità della sentenza d’appello per violazione e falsa applicazione dell’art. 18 D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la CTR escluso che l’indicazione dei motivi di ricorso “possa ritenersi adempiuta attraverso il rinvio per relationem ai motivi presenti in uno degli atti allegati al ricorso”.

Il motivo è infondato. Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato e merita conferma il principio secondo il quale ogni ricorso, in sede tributaria, deve avere una precisa autonomia, essendo il processo tributario calibrato sul singolo atto oggetto di impugnazione; il che è d'altronde conforme all'insegnamento di questa Corte, secondo il quale il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni comprese nei motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo (art. 18 e 24 d.igs. 31 dicembre 1992 n. 546), i quali motivi costituiscono la causa petendi rispetto all'invocato annullamento dell'atto medesimo (v.

Cass. n. 13934 del 2011). Non è pertanto consentito, nell'impugnazione di un determinato atto, semplicemente e genericamente richiamare, ai sensi dell'art. 18 cit., motivi di gravame formulati in altro ricorso quand’anche relativo in ipotesi a causa connessa (Cass. n. 23047 del 2012) o addirittura, come nel caso di specie, delineati all’interno di un allegato del medesimo ricorso, notificato alla controparte unitamente a quest’ultimo, e richiamato per relationem. Va, in definitiva, affermato il seguente principio di diritto: “Nel processo tributario, che ha un oggetto delimitato rigidamente dalle contestazioni comprese nei motivi di impugnazione dell'atto impositivo, ogni ricorso deve avere una sua precisa autonomia, non essendo consentito, a pena di inammissibilità, che esso si limiti a richiamare motivi di gravame formulati in un allegato al ricorso notificato alla controparte unitamente a quest’ultimo”.

Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2. 300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a