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Ordinanza — n. 23215/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses taxpayer appeal, ruling ten-year prescription applies to tax debts despite five-year collection deadlines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23215/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against the Regional Tax Court's decision to uphold tax collection notices. The taxpayer argued that a five-year prescription period applied to administrative tax acts, but the court clarified that this short term does not convert to the standard ten-year period merely because the collection deadline expired. Furthermore, the court held that a request for payment installments interrupts the ten-year prescription period, preventing the taxpayer from claiming non-knowledge of the debts.

Regesto Legislator

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Art. 2948 cod. civ.; Art. 2953 cod. civ.: The expiration of the peremptory term to oppose or appeal a collection act does not convert a shorter substantive prescription term into the ordinary ten-year term, and installment requests interrupt the ordinary prescription period.

Parole chiave

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tax prescription period ten year limitation collection deadline effect installment request interruption administrative tax acts Cassation dismissal public debt recovery ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 2948 cod. civ.
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione della disposizione di cui all’art. 2948 cod. civ.» la contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r.
Art. 2953 cod. civ.
472 per i crediti relativi alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste per la violazione di norme tributarie, non accertati in sede giurisdizionale, mentre è decennale per quelli derivanti da sentenza passata in giudicato, in diretta applicazione dell’art. 2953 cod.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a tito
art. 2948 cod. civ
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione della disposizione di cui all’art. 2948 cod. civ.» la contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r.
art. 2944 cod. civ
Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2944 cod. civ.
art. 2946 c.c
art. 2953 cod. civ
472 per i crediti relativi alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste per la violazione di norme tributarie, non accertati in sede giurisdizionale, mentre è decennale per quelli derivanti da sentenza passata in giudicato, in diretta applicazione dell’art. 2953 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23397/2016
Cass. n. 2044/2023
Cass. 06/02/2024, n. 3414
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31217/2020 R.G. proposto da: COLOMBO ELISABETTA, rappresentata e difesa dall’Avvocato Antonella Pirro ed elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, Piazza Cavour, Roma. –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 706/01/2020, depositata in data 5 marzo 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 giugno 2024 dal Consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:

1. In data 5 giugno 2018 l'Agente della Riscossione notificava a Colombo Elisabetta l'avviso di intimazione n. 06820189005955634000, stante il mancato pagamento di diverse Cart. Pag. Altri Trib. 1997; IVA –ALTRO 1997; IRPEF ALTRO 1997 –2004/2007 -2018 cartelle esattoriali, relative all’iscrizione a ruolo di debiti IRPEF e IVA annualità 1997, 2004, 2005, 2006, 2007, per la somma complessiva di € 311.356,55.

2. Con ricorso, la contribuente adiva la C.t.p. di Milano per l'annullamento della citata intimazione esattoriale, limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 06820040013728977000, 06820070345128459000, 06820080327215632000, 06820090403303258000 e 06820110000458356000; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.

3. La C.t.p., con sentenza n. 5611/01/2018, rigettava integralmente il ricorso della contribuente.

4. Contro tale decisione proponeva appello la contribuente dinanzi la C.t.r. della Lombardia; si costituiva anche l’Agente della Riscossione, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.

5. Con sentenza n. 706/01/2020, depositata in data 5 marzo 2020, la C.t.r. adita rigettava il gravame della contribuente.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agente della Riscossioneha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 5 giugno 2024. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione della disposizione di cui all’art. 2948 cod. civ.» la contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha riconosciuto come, in base al principio di equità che giustifica la prescrizione quinquennale della Pubblica Amministrazione, ivi compresa l'Agenzia delle Entrate, il contribuente possa validamente opporsi al pagamento di quanto gli venga richiesto in virtù di atti amministrativi tributari come avvisi, cartelle, intimazioni di pagamento, che gli siano stati notificati da oltre cinque anni, ritenendo invece applicabile il termine di prescrizione ordinario. 1.2.

Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2944 cod. civ. e ciò in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha riconosciuto come non potesse attribuirsi alcun effetto interruttivo della prescrizione né alla notifica degli atti di pignoramento presso terzi, né alla notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria né, infine, alla presentazione delle istanze di rateazione da parte della contribuente.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato. 2.1. Invero, in tema di IRPEF e IVA giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di chiarire che «il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, in assenza di un'espressa previsione diversa, l'art. 2946 c.c., non potendosi applicarsi l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1°, n. 4, c.c. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi» (Cass. n. 12740/2020 e Cass. n. 32308/2019). 2.2.

Diverso è il caso della prescrizione di crediti erariali corrispondenti a sanzioni e interessi: in particolare, il termine di prescrizione è quello quinquennale ex art. 20 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 per i crediti relativi alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste per la violazione di norme tributarie, non accertati in sede giurisdizionale, mentre è decennale per quelli derivanti da sentenza passata in giudicato, in diretta applicazione dell’art. 2953 cod. civ., il quale disciplina specificamente e in via generale la c.d. actio iudicati; per gli interessi, invece, bisogna considerare che essi integrano un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale e, quindi, rimangono sottoposti al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ., nonostante l’assenza di norme speciali (tra le altre, Cass. n. 4969/2024, Cass. n. 17234/2023 e Cass. n. 13781/2023). 2.3.

Ora, è proprio alla stregua di tutti questi principi che si è orientata la C.t.r. nella decisione qui impugnata, statuendo che: «In particolare, oltre ad essere state provate nel giudizio di prime cure le notifiche degli atti presupposti, i tributi erariali, come tutti quelli di cui qui si discute, si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo della prescrizione, perché non possono considerarsi "prestazioni periodiche", atteso che manca una "causa debendi continuativa", caratterizzante ogni prestazione periodica; ciò perché ogni anno d'imposta costituisce per i tributi erariali un nuovo presupposto impositivo e le relative obbligazioni tributarie sono tra loro autonome». 2.4.

In realtà, ciò a cui il contribuente fa riferimento nel motivo qui in esame per sostenere la tesi della prescrizione quinquennale, basandosi sulla nota sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 23397/2016, attiene ai cc.dd. casi di «conversione» del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale ex art. 2953 cod. civ.; la citata pronuncia, infatti, statuisce che «la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.

Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo». 2.5.

Il punto è, però, che il caso di specie non ha riguardo ad alcuna possibile conversione del termine quinquennale in decennale, in quanto per i tributi in oggetto (IRPEF e IVA) non è in generale previsto un termine di prescrizione di cinque anni e, dunque, gli stessi conservano il termine ordinario decennale (ex multis, Cass. n. 2044/2023).

3. Parimenti infondato è il secondo motivo. La relativa censura attinge ad una concorrente ratio decidendi laddove la C.t.r. ha ritenuto che non si fosse compiuto il termine di prescrizione decennale anche in ragione dell’interruzione della prescrizione dovuta alla presenza d’istanza di rateizzazione. Sul precipuo punto, un orientamento giurisprudenziale pacifico, dal quale non vi è ragione di discostarsi, ritiene che “La richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti” (Cass.06/02/2024, n. 3414).

4. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in € 5.600,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a tito