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Ordinanza — n. 23208/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal against betting data center, ruling it exempt from 2007 single tax due to lack of objective grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23208/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed Claudia Gasperini's appeal against the Lazio Regional Tax Commission, which had upheld a tax assessment against her data transmission center. While the court rejected arguments regarding EU discrimination and the applicability of the 2010 law to pre-existing contracts, it found that the specific tax year 2007 lacked the necessary objective grounds for imposition on the data center. Consequently, the lower court's decision was annulled in relation to the accepted ground, and the original tax appeal was granted.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 66, lett. b) della l. n. 220 del 2010; The single tax on betting does not apply to data transmission centers for years prior to 2011 due to the absence of objective tax grounds and the exclusion of pre-existing contracts from the new regime.

Parole chiave

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single tax on betting data transmission center objective tax grounds pre-existing contracts tax exemption 2007 solidarity principle Cassazione Roma tassa sulle case da gioco

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 66, lett. b) della l. n. 220 del 2010
11792/25/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dalla contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per mancato pagamento dell’imposta unica sulle scommesse di cui all’art. 1 del d.lgs.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
1.1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt.
Art. 49 ss. e 56 ss. del TFUE
Art. 117, primo comma, Cost.
6 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali del 1950 (CEDU), dell’art. 117, primo comma, Cost., degli artt.
Art. 1 e 3 del d.lgs. n. 504 del 1998
11792/25/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dalla contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per mancato pagamento dell’imposta unica sulle scommesse di cui all’art. 1 del d.lgs.
Art. 1, comma 66, della l. n. 220 del 2010
504 del 1998 e dell’art. 1, comma 66, della l. n. 220 del 2010, in relazione all’art.
art. 3 Cost
220, relativo al requisito soggettivo di applicazione dell’imposta, non era discriminatorio, né sussisteva una violazione dell’art. 3 Cost., realizzando il CTD il presupposto impositivo;
art. 53 Cost
1.7.Con il settimo motivo si lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8757 del 30 marzo 2021
Cass. n. 8907-8911/2021
Cass. n. 9079-9081/2021
Cass. n. 9144-9153/2021
Cass. n. 9160/2021
Cass. n. 9162/2021
Cass. n. 9168/2021
Cass. n. 9176/2021
Cass. n. 9178/2021
Cass. n. 9182/2021
Cass. n. 9184/2021
Cass. n. 9516/2021
Cass. n. 9528-9537/2021
Cass. n. 9728-9735/2021
Cass. n. 26384/2022
da ultimo Cass. n. 26384/2022;
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Testo completo

24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18096/2016 R.G. proposto da : GASPERINI CLAUDIA, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA VINCENZO BELLINI 24, presso lo studio dell’avvocato TERRANOVA ANTONELLA (TRRNNL64D44H501M), che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati AGNELLO DANIELA (GNLDNL65D41F158W), FERRARO FABIO (FRRFBA71S12F839X), JACCHIA ROBERTO A. (JCCRRT46L22D969T) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliata in ROMA,VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DEL LAZIO n. 356/2 8/ 16 depositata il26/01/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 356/28/16 del 26 / 01 /20 16 , la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito C TR) rigettava l’appello proposto da Claudia Gasperini avverso la sentenza n. 11792/25/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dalla contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per mancato pagamento dell’imposta unica sulle scommesse di cui all’art. 1 del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 relativa all’anno 2007. 1.1.Come si evince dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte , l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione del fatto che la contribuente svolgeva l’attività di centro trasmissione dati (di seguito CTD) per la raccolta delle scommesse per conto di Stanleybet Malta Ltd. (di seguito Stanleybet), bookmakeravente sede in Malta. 1.2.La CTR respingeva l’appello di Claudia Gasperini evidenziando, per quanto interessa, che:

a) l’art. 1, comma 66, della l. 13 dicembre 2010, n. 220, relativo al requisito soggettivo di applicazione dell’imposta, non era discriminatorio, né sussisteva una violazione dell’art. 3 Cost., realizzando il CTD il presupposto impositivo;

b) l’avviso di accertamento era completamente motivato;

c) sussistevano, altresì, sia il presupposto oggettivo di applicazione del tributo, concernente la raccolta delle scommesse, sia il presupposto territoriale, sia, infine, il presupposto soggettivo, riguardante l’imputazione dell’imposta anche al CTD. 2.Avverso la sentenza di appello Claudia Gasperini proponeva ricorso per cassazione, affidato a otto motivi. 3.L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) resisteva in giudizio con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il ricorso di Claudia Gasperini è affidato a otto motivi, che si riassumono brevemente come segue. 1.1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49 ss. e 56 ss. del TFUE, dell’art. 1, comma 66, della l. 220 del 2010, nonché dei principi di diritto unionale di parità di trattamento, non discriminazione e legittimo affidamento, chiedendosi in via subordinata la rimessione della questione alla Corte di giustizia della UE ai sensi dell’art. 267 del TFUE. 1.2.Con il secondo motivo si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza delle leggi di cui all’art. 3 Cost., dell’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell’art. 1, commi 64 e 66, lett. b), della l. n. 220 del 2010. 1.3.Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241, per avere la CTR ritenuto sufficientemente motivato l’avviso di accertamento, nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, per mancato esame della doglianza concernente l’indicazione dei criteri utilizzati per l’applicazione dell’aliquota dell’imposta. 1.4.Con il quarto motivo si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 504/1998 come interpretato dall’art. 1, comma 66, lett.

a) della l. n. 220 del 2010, avendo la CTR erroneamente ritenuto integrato il presupposto oggettivo dell’imposta unica. 1.5.Con il quinto motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, lett. b), della l. 3 agosto 1998, n. 288 e degli artt. 1326e 1327 cod. civ, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel ravvisare in capo al CTD il presupposto territoriale del tributo. 1.6.Con il sesto motivo si contesta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell’art. 1, comma 66, della l. n. 220 del 2010, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto il CTD soggetto passivo del tributo. 1.7.Con il settimo motivo si lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53 Cost. e del principio di capacità contributiva, degli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, dell’art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220 del 2010 e dell’art. 64, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. 1.8.Con l’ottavo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione del principio dell’equo processo di cui all’art. 6 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali del 1950 (CEDU), dell’art. 117, primo comma, Cost., degli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, nonché dell’art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220 del 2010. 2.L’esame del sesto motivo di ricorso è preliminare, costituendo la ragione più liquida, ed è fondato, con assorbimento degli altri motivi di ricorso. 2.1.Le questioni poste nel presente giudizio sono state oggetto di ripetuta e articolata disamina da parte di questa Corte a partire dalla sentenza n. 8757 del 30 marzo 2021, seguita da numerose altre (tra le tante Cass. 8907-8911/2021, 9079-9081/2021, 9144-9153/2021, 9160/2021, 9162/2021, 9168/2021, 9176/2021, 9178/2021, 9182/2021, 9184/2021, 9160/2021, 9516/2021, 9528-9537/2021, 9728-9735/2021; v. da ultimo Cass. n. 26384/2022;

Cass. n. 813/2023; Cass. n. 6761/2023), che, all’esito di una compiuta ed analitica ricostruzione del sistema dell’imposta unica scommesse, fondata anche sui recenti interventi della Corte costituzionale (sentenza n. 27 del 2018) e della CGUE (sentenza 26 febbraio 2020, in causa C-788/18), ha, tra l’altro, precisato che: - sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi d’imposta sia nei confronti del titolare della ricevitoria che del bookmaker estero privo di concessione, per il quale il primo operi, tra loro in rapporto di solidarietà paritetica; -sussistono i presupposti territoriali: l'imposta, che non ha natura di sanzione, si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti, restando esclusa ogni restrizione discriminatoria, violazione della libertà di prestazione di servizi o lesione di affidamento; - l’imposta richiesta non è equiparabile, né riconducibile ad un trattamento sanzionatorio; - l’art. 1, comma 66, lettera b), della l. n. 220 del 2010, va applicato anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore; -la decisione della Corte costituzionale n. 27/2018 ha escluso che siano assoggettate ad imposta solo le ricevitorie per le annualità antecedenti al 2011; - non sussistono i presupposti per ritenere l’obbiettiva incertezza normativa per le annualità a partire dal 2011; - l’imposta non ha natura armonizzata e non sussiste contrasto con l’art. 401 direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (direttiva IVA), né profili di doppia imposizione. 2.2.Applicando i superiori principi di diritto al caso di specie, il sesto motivo di ricorso è, come anticipato, fondato in quanto il CTD non risponde dell’imposta unica con riferimento all’anno 2007, oggetto del presente giudizio. 3.In conclusione, va accolto il sesto motivo di ricorso, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa va decisa nel merito, con conseguente accoglimento dell’originario ricorso della ricorrente. 3.1.Quanto alle spese, sussistono giusti motivi in ragione della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale, per disporne l’integrale compensazione tra le parti con riferimento a tutti i gradi del giudizio.

P.Q.M.

La Corteaccoglie il sesto motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, acc