Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23205/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax collection fine due to lack of proof for prior notification of assessment notices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23205/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by Riscossione Sicilia S.p.A. against the Regional Tax Commission's decision annulling a tax payment order. The Regional Commission had overturned the lower court's ruling because the tax collection agent failed to prove the formal notification of preliminary assessment notices to the taxpayer, Antonino Perricone. The court held that the lower court correctly identified this procedural defect as the sole ground for annulment, rejecting the appellant's argument regarding the burden of proof and the omission of the tax authority as a substantive error.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212; Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.: The tax collection agent must prove the notification of preliminary assessment notices; failure to do so renders the payment order void, and the omission of the tax authority is a procedural defect not requiring substantive examination.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax collection agent notification of assessment annulment of payment order procedural defect burden of proof tax liability Cassation appeal sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212
deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
212, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
3.1.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quaterdell'art.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 25154 del 11/10/2018
2.2.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, «Il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito» (Cass. n. 25154 del 11/10/2018; conf.
Cass. n. 10422 del 15/04/2019
Cass. n. 10422 del 15/04/2019; Cass.
Cass. n. 1876 del 25/01/2018
10422 del 15/04/2019; Cass. n. 1876 del 25/01/2018; Cass.
Cass. n. 22083 del 26/09/2013
1876 del 25/01/2018; Cass. n. 22083 del 26/09/2013).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28468/2016 R.G. proposto da: RISCOSSIONE SICILIA SPA, elettivamente domiciliat a in ROMA , VIA G.P. DA PALESTRINA, 19, presso lo studio dell’avvocato DI STEFANI STEFANIA (stefania@pec.studiodistefani.it), rappresentat a e difes a dall'avvocato GALLO ACCURSIO (studiolegalegallo@pec.it) per procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente- contro PERRICONE ANTONINO, elettivamente domiciliato in ROMA,P.ZA DEL POPOLO 3, C/O ST. LEXIA, presso lo studio dell’avvocato DAGNINO ALESSANDRO (alessandro.dagnino@pec.dagnino.it) che lo rappresenta e difendeper procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente- avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG.

DELLA SICILIA n. 1837/35/16depositata il 10/05/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 1837/35/16 del 10/05/2016, la Commissione tributaria regionale della Sicilia (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da Antonino Perricone nei confronti della sentenza n. 405/01/15 della Commissione tributaria provinciale di Agrigento (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso la cartella di pagamento per IRPEF, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2006 e 2011. 1.1.La CTR accoglieva l’appello di Antonino Perricone evidenziando, per quanto ancora interessa in questa sede, che l’Agente della riscossione non aveva fornito la prova della rituale notificazione degli avvisi di accertamento prodromici all’emissione della cartella di pagamento, con conseguente annullamento della stessa. 2.Avverso la sentenza di appello Riscossione Sicilia s.p.a. proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi , illustrati da memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3.Antonino Perricone resisteva con controricorso e depositava memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso Riscossione Sicilia s.p.a. deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’Agente della riscossione abbia l’onere di produrre in giudizio l’avviso di accertamento, trattandosi di atto notificato al contribuente o, comunque, facilmente conoscibile, con la conseguenza che la cartella di pagamento sarebbe sufficientemente motivata. 1.1.Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi. 1.2.La sentenza impugnata ha, infatti, chiarito che l’Agente della riscossione non ha fornito la prova della notifica ad Antonino Perricone degli avvisi di accertamento, notifica la cui regolarità è stata contestata dal contribuente.

Di conseguenza, la CTR ha annullato la cartella di pagamento per mancata notifica degli atti prodromici presupposti. 1.3.Non viene in questione, invece, alcun vizio di motivazione dell’atto impugnato, come erroneamente ritenuto dall’ente ricorrente. 2.Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e/o del procedimento per non essersi la CTR pronunciata sulla richiesta di integrazione del contraddittorio o sulla chiamata in causa dell’ente impositore. 2.1.Il motivo è inammissibile. 2.2.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, «Il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito» (Cass. n. 25154 del 11/10/2018; conf.

Cass. n. 10422 del 15/04/2019; Cass. n. 1876 del 25/01/2018; Cass. n. 22083 del 26/09/2013). 2.3.E, nel caso di specie, la questione concernente la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ente impositore è, appunto, una questione meramente processuale. 3.In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della litedi euro 17.768,00. 3.1.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quaterdell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 3.100,00 per compensi , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per spese borsuali e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unific