Cassation court quashes tax appeal judgment for apparent reasoning violating procedural law on false application of statutes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court accepted the tax agency's appeal against a lower tribunal's dismissal of a company's tax dispute. The lower court rejected claims regarding non-existent invoices and undocumented costs but failed to logically connect its reasoning to the legal basis. The court found the lower tribunal's motivation apparent because it contradicted itself by asserting facts were non-existent while simultaneously shifting the burden of proof based on subjective non-existence without explaining the logical transition. Consequently, the judgment was quashed and remanded for a new trial with proper reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 18, commi 2 e 4 d.lgs. 546/1992: A judgment is null if its reasoning is merely apparent, failing to make the decision's foundation perceptible through objectively unsuitable arguments that cannot be completed by hypothetical conjectures.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17699/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO EASY METAL SRL IN LIQUIDAZIONE , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TREBBIA 3, presso lo studio dell’avvocato CASSESE ANTONIETTA (CSSNNT53D53D390M), rappresentato e difeso dall'avvocato LEGGIO ROSA (pec: decostanzoleggioavvocati@legalmail.it); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
DELLA LOMBARDIA n. 1708/06/22depositata il 28/04/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 1708/06/22 del 28/04/2022, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza n. 869/02/21 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da Easy Metal s.r.l. (poi in liquidazione e, quindi, in fallimento, di seguito EM) avverso un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2014. 1.1.Come si evince dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento è stato emesso in ragione dell’utilizzazione, da parte di EM, di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da BM Carpenteria e Costruzioni Meccaniche s.r.l., nonché per la deduzione di costi non documentati. 1.2.La CTR rigettava l’appello di AE evidenziando che:
a) nel caso di specie difettavano le condizioni per ritenere inesistenti i soggetti fornitori;
b) EM aveva dimostrato di avere operato in buona fede e con diligenza operativa;
c) i costi erano deducibili a pieno titolo. 2.Avverso la sentenza di appello AE proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. 3.EM resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso AE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 18, commi 2 e 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la CTR erroneamente ritenuto l’ammissibilità del ricorso originario di EM, il quale non recherebbe gli estremi dell’atto impugnato. 1.1.Il motivo è infondato. 1.2.La CTR ha affermato che l’atto impositivo impugnato è stato regolarmente allegato al ricorso originario, sicché deve ritenersi che, nella valutazione del giudice di appello, detta allegazione escluda ogni incertezza in ordine all’atto effettivamente impugnato. 1.3.Del resto, l’omessa indicazione in ricorso dell’atto impugnato non ha precluso, in concreto,le difese di AE nel merito. 2.Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR), degli artt. 697, 2727 e 2729 cod. civ., nonché degli artt. 19, 21 e 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR violato i principi di ripartizione dell’onere della prova sottostanti alla contestazione di fatture inesistenti e alla inerenza dei costi. 2.1.Con il terzo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 36 e 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 111, settimo comma, Cost., per avere la CTR emesso motivazione apparente, omettendo di pronunciarsi sui motivi di appello. 2.2.Con il quarto motivo si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., dell’art. 109 del TUIR e degli artt. 19, 21 e 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per ragioni parzialmente analoghe a quelle già esposte con il secondo motivo di ricorso, con specifico riferimento alla contestazione di operazioni inesistenti. 2.3.Con il quinto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., omessa pronuncia in relazione al rilievo concernente mancata documentazione di costi per euro 64.960,00, con riferimento al quale la società contribuente non avrebbe proposto alcuna contestazione. 3.Il terzo motivo è fondato, mentre i restanti motivi restano assorbiti. 3.1.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass.
S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019). 3.2.Nel caso di specie, la CTR ha prima affermato che la contestazione dell’Ufficio riguardi operazioni oggettivamente inesistenti (pag. 4, rigo 9, della sentenza impugnata) e poi ha indicato l’onere della prova dell’Ufficio in materia presupponendo che la contestazione medesima riguardi operazioni inesistenti solo soggettivamente (pag. 4, in fine, e pag. 5, all’inizio), con palese illogicità della motivazione. 3.2.1.Ad ogni buon conto, la CTR si è limitata ad affermare, senza dare spiegazione alcuna, che EM ha «operato in buona fede e con diligenza operativa» e che i costi siano stati legittimamente dedotti anche sotto il profilo dell’inerenza, rinviando integralmente alla decisione di prime cure senza riportarne il contenuto. 3.3.Una motivazione siffatta, limitata a semplici petizioni di principio, non è idonea a chiarire il fondamento logico giuridico che ha condotto il giudice di appello alla decisione della controversia e va, pertanto, considerata apparente. 3.4.Gli ulteriori motivi, attenendo comunque al merito delle questioni controverse, restano assorbiti dall’accoglimento del terzo motivo. 4.In conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo, assorbiti gli altri.
La sentenza impugnata va cassata in relazione al motiv o accolt o e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributar