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Ordinanza — n. 23191/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to late filing and missing pages in the original document.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23191/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible because the original filing was incomplete with missing pages and the second submission was late. The taxpayer argued the appeal should be accepted, but the court ruled that missing pages in the original document render the appeal procedurally impossible. Consequently, the appeal was dismissed, and the agency was ordered to pay the taxpayer's legal fees.

Regesto Legislator

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Art. 36, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 58, comma 2, d.lgs. 31/12/1992 n. 546: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the original document filed with the registry is incomplete, even if the copy served to the opposing party is complete.

Parole chiave

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inadmissible appeal missing pages original late filing penalty tax dispute cassation procedural impossibility reddito da lotterie, giochi e scommesse probabilità di successo del ricorso allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 36, comma 1, lett. a) c.p.c.
Art. 58, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
a) l’originario ricorso era ammissibile, come ricavabile dall’avviso di ricevimento depositato in appello ai sensi dell’art. 58, comma 2, del d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 18121 del 14/09/2016
Cass. S.U. n. 4092 del 16/02/2017
18121 del 14/09/2016; Cass. S.U. n. 4092 del 16/02/2017; conf.
Cass. n. 2537 del 27/01/2022
Cass. n. 2537 del 27/01/2022; si veda anche Cass.
Cass. n. 2961 del 08/02/2021
2537 del 27/01/2022; si veda anche Cass. n. 2961 del 08/02/2021).
Cass. n. 9262 del 07/05/2015
1.2.Peraltro, la sanatoria della notificazione può operare solo in presenza del tempestivo deposito di un atto originale completo, come evidenziato anche dalle Sezioni Unite, pena l’improcedibilità del ricorso (Cass. n. 9262 del 07/05/2015).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28448/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliat a in ROMA,VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che la rappresenta e difende -ricorrente- contro IORIO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VINCENZO BELLINI 24, presso lo studio dell’avvocato JACCHIA ROBERTO A. (roberto.a.jacchia@milano.pecavvocati.it), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati TERRANOVA ANTONELLA (antonellaterranova@ordineavvocatiroma.org), AGNELLO DANIELA (avvdanielaagnello@puntopec.it), FERRARO FABIO (fabioferraro@avvocatinapoli.legalmail.it) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DEL LAZIO n. 1165/ 02/ 19 depositata il27/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2024 dal ConsigliereGIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 1165/02/19 del 27/02/2019, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da Francesco Iorio nei confronti della sentenza n. 8098/03/17 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal contribuente avverso una cartella di pagamento concernente l’imposta unica sulle scommesse relativa agli anni d’imposta 2010 e 2011. 1.1.La CTR accoglieva l’appello di Francesco Iorio evidenziando che:

a) l’originario ricorso era ammissibile, come ricavabile dall’avviso di ricevimento depositato in appello ai sensi dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;

b) l’Ufficio non aveva provato la regolare notifica dell’avviso di accertamento, nonché l’attività di raccolta e gestione delle scommesse esercitata dal contribuente. 2.Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle entrate – Riscossione (di seguito AER) proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3.Francesco Iorio resisteva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va pregiudizialmente evidenziato che AER ha proposto un duplice ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza: un primo ricorso, tempestivo (notificato il 27/09/2019, ultimo giorno utile), privo delle pagine pari dello stesso; un secondo ricorso, tardivo (notificato il 15/10/2019 a fronte di sentenza pubblicata il 27/02/2019), integro in ogni sua parte.

L’originale del primo ricorso è stato, peraltro, depositato tempestivamente in cancelleria in forma ugualmente incompleta, mentre l’originale del secondo ricorso veniva depositato in cancelleria in forma completa solo in data 18/10/2019. 1.1.Orbene, come di recente evidenziato da questa Corte, «La mancanza nella copia notificata del ricorso per cassazione, il cui originale risulti tempestivamente depositato, di una o più pagine non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma costituisce vizio della notifica sanabile, con efficacia "ex tunc", mediante nuova notifica di una copia integrale, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell'intimato, salva la possibile concessione a quest'ultimo di un termine per integrare le sue difese» (Cass.

S.U. n. 18121 del 14/09/2016; Cass. S.U. n. 4092 del 16/02/2017; conf. Cass. n. 2537 del 27/01/2022; si veda anche Cass. n. 2961 del 08/02/2021). 1.2.Peraltro, la sanatoria della notificazione può operare solo in presenza del tempestivo deposito di un atto originale completo, come evidenziato anche dalle Sezioni Unite, pena l’improcedibilità del ricorso (Cass. n. 9262 del 07/05/2015). 1.3.Nel caso di specie, il ricorso tempestivamente depositato, al pari della copia notificata alla controparte, risulta mancante delle pagine pari, con conseguente improcedibilità. 2.L’improcedibilità implica che non va esaminato l’unico motivo di ricorso proposto dalla ricorrente. 3.In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente procedimento, liquidate in euro 5.800,00 per compensi , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad