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Ordinanza — n. 23162/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses taxpayer appeal on notice of payment, ruling prior tax debt bars new claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23162/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision, which had partially accepted the agency's claim. The taxpayer argued the notice of payment was invalid due to procedural flaws and prescription, but the court found the underlying tax debt was already definitively established in 2008. Consequently, the subsequent notice was treated as a mere reminder rather than a new impositive act, rendering the taxpayer's objections inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 19, comma 3, del d. Lgs n. 546 del 1992; Art. 91 c.p.c.: An act subsequent to a definitive prior impositive act does not constitute a new autonomous act, barring challenges based on defects of the original act unless the taxpayer only learned of the claim through the new notification.

Parole chiave

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tax notice of payment definitive prior act inadmissible appeal new impositive act tax prescription procedural defect absorption of grounds notifica delle Intese

Disposizioni normative citate

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Art. 19, comma 3, del d. Lgs n. 546 del 1992
Art. 91 c.p.c.
Art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
546 del 1992 (art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.) ed è incentrato sulla definitività ed intangibilità del credito erariale iscritto a ruolo per mancata tempestiva impugnazione della cartella di pagamento n.
Art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
e la violazione del giudicato esterno (art. 360, comma primo, n.
Art. 68 del D.lgs. n. 546 del 1992
per avere la sentenza della Commissione regionale violato macroscopicamente il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sia il secondo che deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 68 del D.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art.
Art. 99 e 112 c.p.c.
art. 221 c.p
art. 2909 c.c
art. 91 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 16641/2011
Cass. n. 8704/2013
Cass. n. 23046/2016
Cass. n. 3005/2020
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4167/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 –ricorrente – contro D’AURIZIO DONATO, rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso per cassazione dall’avv. Laudante Giuseppe con il quale Oggetto: impugnazione intimazione di pagamento Cons. Est. Roberto Succio elettivamente domicilia presso il suo studio in Aversa (CE) alla via Salvo D’Acquisto 5 (PEC: giuseppe.laudante@avvocatismcv.it); - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo n. 469/07/22 depositata in data 18/07/2022, non notificata; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 31/05/2024 dal Consigliere Roberto Succio;

Rilevato che: - D’Aurizio Donato contribuente impugnava l’intimazione di pagamento 0832019900350755000 notificata il 13/2/2020, sostenendo di non aver mai ricevuto la cartella di pagamento presupposta, che non era mai stata regolarmente notificata e che aveva già ricevuto una precedente intimazione basata sulla medesima cartella ma che al fine di disconoscere l’autenticità della relata di notifica aveva instaurato autonomo giudizio innanzi il Tribunale di Pescara, con querela di falso ex art. 221 c.p.c., atteso che dalla copia della relata di notifica si evincevano gravi incongruenze per una cancellazione ed uno sbiancamento dei numeri; - eccepiva poi che la cartella era da considerarsi nulla anche per violazione dell’art. 2, comma 3, del d.

Lgs. n. 472 del 1997 in forza del quale le sanzioni non producono interessi; invocava poi la prescrizione e quindi il diritto alla riscossione atteso che la notifica dell’intimazione era avvenuta il 13 febbraio 2020 e quindi al di là del quinquennio rispetto alla presunta notifica della cartella; -la CTP di Pescara dichiarava inammissibile il ricorso; -appellava il contribuente; - con la pronuncia qui gravata la CTR dapprima ritenuto che essere stata impugnata una nuova intimazione, ossia quella n. 0832019900350755000, e che, in mancanza di insorgenza, il contribuente sarebbe stato esposto al pagamento integrale della somma non accertata con sentenza passata in giudicato allo stesso Cons. Est.

Roberto Succio modo che se detto provvedimento fosse stato definitivo; inoltre essa ha statuito che la pretesa tributaria dovesse essere ridotta di un terzo però limitatamente alla somma di cui alla cartella in questione (atteso che l’intimazione è riferita anche ad altre cartelle il cui ammontare è dovuto integralmente); - ricorre a questa Corte Agenzia delle Entrate – riscossione con atto affidato a quattro motivi e illustrato con memoria; - D’Aurizio Donato resiste con controricorso e ha presentato ricorso incidentale articolato in un solo motivo di doglianza;

Considerato che: -vanno esaminati per primi, in quanto dirimenti ai fini del decidere, il terzo e il quarto motivo di ricorso principale; -il terzo motivo dell’impugnazione principale del Riscossore deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39 e 324 c.p.c. e 2909 c.c. e la violazione del giudicato esterno (art. 360, comma primo, n. 3 e 4, c.p.c.); ritiene parte ricorrente, in sintesi, che la sentenza della CTR debba essere cassata per aver ridotto la pretesa erariale di un terzo nonostante la sopravvenuta formazione di un giudicato esterno in ordine alla legittimità della medesima cartella di pagamento sottesa all’intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio; -il motivo è evidentemente fondato; -e invero la stessa CTR in premessa dà espressamente conto dei due giudizi instaurati dal contribuente avverso altre intimazioni di pagamento notificate dall’Agente della Riscossione in forza della medesima cartella di pagamento n. 08320080002399088000 e del loro esito in primo grado negativo per il contribuente nonché della pendenza dei relativi giudizi di appello; - la sentenza della CTP di Pescara n. 118/2/2020, avente ad oggetto l’intimazione di pagamento n. 08320189003359883000 (notificata in data 13/12/2018), fondata sulla medesima cartella di pagamento qui in rilievo, è stata definitivamente confermata dalla sentenza della CTR dell’Abruzzo n. 28/7/2022, depositata in data 28 gennaio 2022, che Cons. Est.

Roberto Succio ha rigettato l’appello del contribuente. Detta ultima sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, ha definitivamente accertato la legittimità della notifica della cartella di pagamento n. 08320080002329088000 e l’infondatezza delle medesime eccezioni di prescrizioni sollevate dal contribuente nel corso del presente giudizio. Detta sentenza, prodotta a questa Corte, è passata in giudicato il 28 luglio 2022, quindi successivamente alla data di costituzione in giudizio dell’Agente della riscossione nel giudizio d’appello (avvenuta in data 10 giugno 2022) nonché dopo la data dell’udienza di discussione del 30 giugno 2022 e addirittura dopo il deposito della sentenza che qui si impugna (avvenuto il 18 luglio 2022); - pertanto, va fatta applicazione della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “nel processo tributario, il giudice di legittimità può direttamente accertare l'esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di merito, fermo restando che la forza degli effetti stabiliti dall'art. 2909 c.c. opera soltanto rispetto alle questioni - dedotte o deducibili - su cui il provvedimento giurisdizionale si sia soffermato e non rispetto a statuizioni meramente apodittiche” (Cass. 07/12/2021, n. 38767; cfr. anche Cass. 28/02/2020, n. 5625); - risulta quindi per tabulas l’esistenza di un sopravvenuto giudicato esterno tra le medesime parti, ovvero la pronuncia della CTR dell’Abruzzo n. 28/7/2022 che ha definitivamente accertato la rituale notifica e la legittimità della cartella di pagamento n. 08320080002329088000; ne deriva che ogni ulteriore contestazione sul punto è chiaramente inammissibile perché il suo esame sarebbe in contrasto con il ridetto giudicato; - il quarto motivo di ricorso principale di Agenzia delle Entrate – Riscossione deduce poi la violazione e/o falsa applicazione degli artt.

Cons. Est. Roberto Succio 19, comma 3, e 21, comma 1, del d. Lgs. n. 546 del 1992 (art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.) ed è incentrato sulla definitività ed intangibilità del credito erariale iscritto a ruolo per mancata tempestiva impugnazione della cartella di pagamento n. 08320080002329088000; secondo parte ricorrente una volta accertata con statuizione incontrovertibile la ritualità della notifica, in data 9 luglio 2008, della cartella di pagamento n. 08320080002329088000, ogni eccezione afferente, in particolare, alla quantificazione della pretesa erariale, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, in assenza di tempestiva impugnazione della cartella medesima; -il motivo è all’evidenza fondato; - secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di Legittimità, che il Collegio qui intende confermare aderendovi completamente, l’atto successivo, che faccia seguito a un atto impositivo precedente divenuto definitivo per mancata impugnazione (o già oggetto di impugnazione), non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all’art. 19, comma 3, del d.

Lgs n. 546 del 1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all’atto presupposto. Tali ultimi vizi, dunque, non possono essere fatti valere con l’impugnazione dell’atto successivo, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione di quest’ultimo (ex multis Cass. nn. 16641/2011; 8704/2013 23046/2016; 3005/2020); - in forza delle decisioni che precedono, i restanti motivi del ricorso principale (sia il primo, incentrato sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c. per avere la sentenza della Commissione regionale violato macroscopicamente il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sia il secondo che deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 68 del D.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. Cons. Est.

Roberto Succio 360, comma primo, n. 3, c.p.c., per avere il giudice del gravame comunque fatto erronea applicazione dell’art. 68 del D.Lgs. n. 546 del 1992, nel testo ratione temporisvigente al momento dell’iscrizione a ruolo del carico tributario) sono assorbiti in quanto divenuti irrilevanti ai fini del decidere; -alla stregua delle considerazioni sopra svolte, resta assorbito anche il motivo di ricorso incidentale del contribuente, con cui lo stesso si duole della violazione dell’art. 91 c.p.c., poiché secondo parte ricorrente incidentale a fronte della soccombenza parziale della Agenzia delle Entrate la CTR ha condannato il contribuente al pagamento delle spese di lite; - la sentenza va allora cassata in accoglimento del terzo e quarto motivo di ricorso principale; non risultando necessari accertamenti di fatto ulteriori, la controversia può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente; - la soccombenza regola le spese di lite del presente giudizio di legittimità, che sono liquidate come in dispositivo, mentre quelle dei gradi di merito vanno integralmente compensate tra le parti. p.q.m. accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso principale; dichiara assorbiti i restanti motivi dell’impugnazione principale ed il motivo di ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso del contribuente; condanna parte ricorrente incidentale al pagament