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Ordinanza — n. 23143/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court orders correction of Cassation judgment for omitted lawyer fee deduction under civil procedure error rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23143/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted an order to correct a previous judgment for the material omission of lawyer fee deductions. The applicant, representing the winning party, argued that the lower court's decision failed to deduct anticipated legal fees from the losing party's costs. The Court ruled that such deductions are a distinct right of the defending lawyer, not subject to appeal, and must be corrected via the specific error correction procedure rather than ordinary appeals.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288, 380-bis, 391-bis c.p.c.; In cases of omitted deduction of lawyer fees, the remedy is the material error correction procedure, not ordinary appeals, as the lawyer acts for an autonomous right.

Parole chiave

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material error correction lawyer fee deduction Cassation judgment civil procedure code omitted pronouncement defender's rights judicial costs

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
Art. 380-bis c.p.c.
149/2022, non trova più applicazione il procedimento di cui alla precedente formulazione dell’art. 380-bis cod.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
149/2022, non trova più applicazione il procedimento di cui alla precedente formulazione dell’art. 380-bis cod.
Art. 391-bis c.p.c.
Art. 93 c.p.c.
La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod.
art. 391-bis cod. proc. civ
art. 380-bis cod. proc. civ
149/2022, non trova più applicazione il procedimento di cui alla precedente formulazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ., svolgendosi, invece, il procedimento secondo la forma camerale di cui all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. T., 9 maggio 2024, nn. 12545, 12729 e 12739
Cass., Sez. U., n. 16037/2010
12545, 12729 e 12739, che richiamano Cass., Sez. U., n. 16037/2010 e Cass.
Cass., Sez. III, 26 febbraio 2024, n. 5082
12962/2012; nello stesso senso, Cass., Sez. III, 26 febbraio 2024, n. 5082);
Cass., Sez. II/VI, 26 marzo 2019, n. 8436
Cass., Sez. II, 29 novembre 2018, n. 30945
Cass., n. 12184/2020
Cass., n. 14/2016
Cass., n. 21213/2013
Cass., n. 21070/2009
Cass., n. 6184/2010

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Testo completo

i pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21798/2023 del ruolo generale, proposto DA V ITOLO G IUSEPPE (codice fiscale VTL GPP 68S03 H703 A), nato a Salerno il 3 novembre 1986, in proprio e nella qualità di difensore del Comune di Ischia nel giudizio R.G. n. 5729/2016, da sè medesimo rappresentato e difeso ai sensi dell’art.86 cod. proc. civ.; - RICORRENTE – CONTRO P ETTORINO G IANPAOLO (codice fiscale PTT GPL 77D18 F839 Z), nato a Napoli il 18 aprile 1977 e residente in Ischia (NA), alla Via Venanzio Marone, n.6, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce in calce al controricorso, dall’avv. Stefano Pettorino (codice fiscale PTT SFN 60C04 E329 N) del Foro di Napoli. - CONTRORICORRENTE – C ORREZIONE ERRORE MATERIALE DISTRAZIONE SPESE GIUDIZIO per la correzione dell’errore materiale di cui alla sentenza della Corte di cassazione n. 3592 pubblicata il 12 febbraio 2021; U DITA la relazione svolta all’udienza camerale del 15 maggio 2024 dal Consigliere Ugo Candia; R ILEVATO CHE :

1. con la suindicata sentenza, resa nel giudizio iscritto al n. RG 9963/2016, questa Corte rigettava il ricorso proposto da Giampaolo Pettorino contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 8863/2015 depositata il 12 ottobre 2015, condannandolo al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Ischia nella misura di 2.800,00 € per competenze, oltre rimborso spese generali di difesa ed oneri accessori, come per legge;

2. con istanza notificata in data 24 ottobre 2023 e depositata in data 9 novembre 2023 l’avv. Giuseppe Vitolo ha evidenziato l’errore materiale contenuto nella predetta sentenza per omessa distrazione delle spese in suo favore, chiedendone la correzione, depositando memoria in data 24 aprile 2024;

3. Gianpaolo Pettorino ha resistito con memoria depositata in data 11 dicembre 2023; C ONSIDERATO CHE :

1. questa Corte ha già enunciato il principio di diritto secondo cui «In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione» (così, tra le tante, da ultimo, Cass., Sez.

T., 9 maggio 2024, nn. 12545, 12729 e 12739, che richiamano Cass., Sez. U., n. 16037/2010 e Cass. n. 12962/2012; nello stesso senso, Cass., Sez. III, 26 febbraio 2024, n. 5082);

2. all’esito della novella di cui al d.lgs. n. 149/2022, non trova più applicazione il procedimento di cui alla precedente formulazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ., svolgendosi, invece, il procedimento secondo la forma camerale di cui all’art. 380-bis.1. cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 287 e ss. cod. proc. civ.;

3. non hanno fondamento le eccezioni del controricorrente, in quanto: -il ricorso – a tacer d’altro – risulta notificato al Comune di Ischia in data 24 ottobre 2023; - l’istanza non sconta il limite temporale dei sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, giacchè il rimedio in esame non è un mezzo di impugnazione (cfr., tra le tante, da ultimo, Cass., Sez. III, 26 febbraio 2024, n. 5082); -in tema di spese giudiziali, il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, dichiarando di avere anticipato le prime e di non aver ricevuto i secondi, agisce per un diritto proprio e autonomo, con la conseguenza che il credito sorge direttamente a favore del difensore nei confronti del soccombente e che per disporre la distrazione è sufficiente la sua dichiarazione, senza alcun margine di sindacato sulla rispondenza al vero della stessa (così Cass., Sez.

II/VI; 26 marzo 2019, n. 8436, che richiama Cass. n. 21070/2009; n. 6184/2010); risulta, quindi, preclusa ogni contestazione sul diritto alla richiesta distrazione rispetto al quale il controricorrente non ha alcun interesse, trattandosi di statuizione che incide solo nel rapporto tra la parte vittoriosa ed il suo difensore (cfr., tra le tante, Cass., Sez. II, 29 novembre 2018, n. 30945);

4. nel controricorso dell’11 maggio 2016, notificato il 14 maggio 2016, l’avv. Giuseppe Vitolo aveva concluso: «con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, per dichiarato anticipo»;

5. deve, pertanto, provvedersi con ordinanza nel senso chiesto in ricorso, dal momento che la sentenza manca della statuizione sulla distrazione, pronuncia che risulta essere stata domandata nel corso del definito giudizio di legittimità;

6. nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cui non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente (v. Cass. n. 12184/2020; Cass. n. 14/2016; Cass. n. 21213/2013); P . Q . M . dispone che nella sentenza di questa Corte n. 3592/2021, resa nel giudizio iscritto al n. RG 9963/2016 e depositata in data 12 febbraio 2021, alla pagina 5, dopo le parole «come per legge», sia da intendere aggiunta la locuzione «con distrazione in favore d