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Ordinanza — n. 23134/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax authority's fee compensation due to illogical reasoning violating causality principles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23134/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the lower tribunal's decision to compensate litigation costs for both parties in a tax dispute. The appellant argued this violated the principle of causality because the municipality failed to defend itself, yet the court found the reasoning illogical. Consequently, the judgment was quashed and remanded for a new assessment of the fees.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 15 d.lgs. 546/1992: Compensation of litigation costs is permissible only under exceptional circumstances, and a decision based on illogical reasoning or a failure to identify valid grounds constitutes a violation of law warranting cassation.

Parole chiave

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litigation costs compensation principle of causality illogical reasoning tax administrative litigation exceptional grounds violation of law remand for retrial contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
con l’unico motivo di impugnazione, il ricorrente ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num.
Art. 15, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Art. 24 Cost.
9, comma 1, d.lgs. 24 settembre 2015, n.
Art. 10 legge 212/2000
art. 86 cod. proc. civ
60, in proprio e quale erede di Brigante Riccardo (deceduto il 13/03/2012, difeso da se stesso ex art. 86 cod. proc. civ., nonché rappresentato e difeso dall’avv.
art. 24 della Costituzione
28459)», che non può limitare il diritto del cittadino di ricorrere in giudizio, pena la violazione dell'art. 24 della Costituzione (cfr.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2019, n. 17816
Cass., Sez. III, 8 marzo 2024, n. 6424
654447-01)» (così, Cass., Sez. III, 8 marzo 2024, n. 6424),configurandosi sotto tale prospettiva il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass., Sez.
Cass., Sez. V., 9 marzo 2017, n. 6059
6424),configurandosi sotto tale prospettiva il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass., Sez. V., 9 marzo 2017, n. 6059; Cass., Sez.
Cass., Sez. VI/V, 31 maggio 2016, n. 11222
6059; Cass., Sez. VI/V, 31 maggio 2016, n. 11222);
Cass. Sez. II, 16 maggio 2022, n. 15495
Cass. Sez. L., 7 agosto 2019, n. 21157
Cass., Sez. VI/T., 6 ottobre 2020, n. 21459
Cass., Sez. VI/T., 6 ottobre 2020, n. 21459);
Cass. Sez. 3, sentt. nn. 12867 e 4871
Cass. Sez. VI/II, 21 giugno 2019, n. 16773
Cass. Sez. VI-II, 15 dicembre 2020, n. 28459
Cass. Sez. VI-II, 15 dicembre 2020, n. 28459)», che non può limitare il diritto del cittadino di ricorrere in giudizio, pena la violazione dell'art.
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Testo completo

i pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1798/2022 del ruolo generale, proposto DA B RIGANTE R OBERTO A NTONIO (codice fiscale BRG RRT 68R05 I158 W), nato a San Severo (FG) il 5 ottobre 1968, residente in Monfalcone (GO), alla Via Roma n. 60, in proprio e quale erede di Brigante Riccardo (deceduto il 13/03/2012, difeso da se stesso ex art. 86 cod. proc. civ., nonché rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Campanile (codice fiscale CMP PLA 74D15 F356 J), in forza di procura speciale e nomina conferite in calce al ricorso, domiciliati, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di cassazione. - RICORRENTE – CONTRO il C OMUNE DI P RESICCE –A CQUARICA (codice fiscale 05007900755), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Presicce - Acquarica (LE), loc.

Presicce, alla Via Roma n. 161. - INTIMATO – SPESE GIUDIZIO COMPENSAZIONE per la cassazione della sentenza n. 2307/4/2021 della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata il 28 luglio 2021, non notificata; U DITA la relazione svolta all’udienza camerale del 9 aprile 2024 dal Consigliere Ugo Candia; RILEVATO CHE :

1. oggetto di (residua) controversia è la statuizione contenuta nella suindicata sentenza, con cui la Commissione tributaria regionale della Puglia, dopo aver accolto l’appello proposto dal contribuente in ragione della ritenta fondatezza dell’eccezione di decadenza dall’esercizio del potere impositivo relativo all’ICI dell’anno 2007, compensava le spese di lite, ravvisando la ricorrenza di «[…] eccezionali ragioni connesse alla considerazione che il Comune non ha svolto attività difensiva in entrambi i gradi e che non risulta promossa, nello spirito di collaborazione richiamato dall’art. 10 della legge 212/2000, l’azione di autotutela da parte dell’Amministrazione comunale onde prevenire il contenzioso» (così nella sentenza impugnata);

2. Roberto Antonio Brigante proponeva ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, con atto notificato il 17 gennaio 2022, sulla base di un motivo, depositando in data 18 marzo 2024 memoria ex art. 380-bis 1. cod. proc. civ.;

3. il Comune di Presicce-Acquarica è restato intimato; CONSIDERATO CHE :

1. con l’unico motivo di impugnazione, il ricorrente ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 15, 36, 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 24, 111 Cost., nonché degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, lamentando l'erronea compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, pur in presenza di una soccombenza totale, in violazione del principio di causalità ed identificando in maniera illogica e/o erronea le «altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione» che potevano giustificare la compensazione delle spese di lite»;

2. il motivo è fondato;

3. va subito puntualizzato che da quanto emerge dagli atti il presente giudizio ebbe inizio in primo grado nell’anno 2013 (giacché l’avviso impugnato venne notificato in data 31 gennaio 2013, come risulta dalla sentenza impugnata), cosicché, nella fattispecie, il regime ratione temporisapplicabile per la regolamentazione delle spese di lite è quello di cui al testo dell’art. 15, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che rinviava all’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. antecedente la novella disposta dall’art. 13 d.l., comma 1, 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014, n. 162, secondo cui – per quanto ora interessa - «se […] concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti»;

4. va subito precisato che la doglianza non concerne la scelta di compensare le spese, ma attiene alla coerenza ed alla razionalità della motivazione con cui il giudice di merito ha sorretto la statuizione circa la compensazione delle spese di lite e questa Corte ha chiarito sul punto che è suscettibile di cassazione la «”motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2019, n. 17816, Rv. 654447-01)» (così, Cass., Sez. III, 8 marzo 2024, n. 6424),configurandosi sotto tale prospettiva il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass., Sez. V., 9 marzo 2017, n. 6059; Cass., Sez. VI/V, 31 maggio 2016, n. 11222);

5. la giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, affermato che le predette «altre gravi ed eccezionali ragioni» che possono giustificare la compensazione delle spese di giudizio integrano una nozione elastica (cfr., tra le tante, Cass. Sez. II, 16 maggio 2022, n. 15495) e tra esse sono annoverabili - in termini non esaustivi - la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso (cfr. Sez. L., 7 agosto 2019, n. 21157), la novità delle questioni di fatto o di diritto che rilevano nello specifico caso, la mancanza, sulle questioni dedotte in giudizio, di un orientamento univoco e consolidato della giurisprudenza di legittimità all'epoca della notifica dell'atto impugnato; le modifiche normative, le pronunce della Corte costituzionale o della Corte di giustizia dell'UE eventualmente intervenute (cfr. Cass., Sez. VI/T., 6 ottobre 2020, n. 21459);

6. viceversa – per quanto più direttamente occupa – è stato condivisibilmente chiarito che «[…] non può costituire "grave ed eccezionale ragione" la circostanza che la parte rimasta soccombente abbia deciso di non costituirsi in giudizio, trattandosi di libera scelta difensiva, che non può affatto affermarsi agevolatrice dell'avversa pretesa (cfr. Cass. Sez. 3, da ultimo, sentt. nn. 12867, 22/5/2017 e 4871, 24/2/2017, ma già Cass. n. 21083/2015)» (così, Cass., Sez. VI/II, 21 giugno 2019, n. 16773);

7. allo stesso modo, questa Corte ha pure precisato che «la possibilità di richiedere l'annullamento in autotutela della cartella costituisce una mera facoltà (cfr. Cass. Sez. VI-II, 15 dicembre 2020, n. 28459)», che non può limitare il diritto del cittadino di ricorrere in giudizio, pena la violazione dell'art. 24 della Costituzione (cfr. Cass., Sez, VI/V, 31 maggio 2016, n. 11222, cit., richiamata da Cass., Sez. VI-II, 15 dicembre 2020, n. 28459 cit.);

8. sussiste, quindi, la violazione dell'art.15, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, 546 (nel testo anteriore a quello introdotto dall’art. 9, comma 1, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156), per cui, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata con rinvio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, affinché rinnovi il giudizio sulla liquidazione delle spese di giudizio, provvedendo a liquidare anche le spese del presente giudizio di legittimità; P . Q . M . la Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di