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Ordinanza Interlocutoria — n. 23121/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower tribunal to obtain second-instance file regarding procedural nullity and evidence issues.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 23121/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remanded the case to a new term to acquire the second-instance file for a complete examination of the preliminary procedural issue. The appellant argued that the appellate court failed to address the inadmissibility of the appeal due to missing proof of service and ignored an annulment of tax notices. The court decided to remand because the procedural nullity claim required access to the second-instance file to be fully assessed.

Regesto Legislator

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Art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.; Art. 360, primo comma, n. 3 cod. civ.: When a cassation appeal raises a preliminary issue of procedural nullity or illegitimacy that requires examination of the second-instance file, the court must remand the case to a new term to acquire that file for a complete disamina.

Parole chiave

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procedural nullity second instance file tax appeal admissibility remand to new term evidence of service preliminary issue Cassation remand imposta sul capitale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.
con il primo motivo parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., nullità e illegittimità della sentenza impugnata per violazione degli artt.
Art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.
con il primo motivo parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione del disposto normativo di cui all’art.
Art. 112 cod. proc. civ.
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dell’art.
Art. 132 cod. proc. civ.
Art. 7 comma 1 lettera l) del d.lgs. 504/92
civ., violazione e falsa applicazione del disposto normativo di cui all’art. 7 comma 1 lettera l) del d.lgs. 504/92 e succ.
Art. 39 d.l. 223/2006
mod., letto in combinato disposto con l’art. 39 d.l. 223/2006, convertito in legge 4.8.2006 n.
Art. 73 comma 1, lett. c) del d.P.R. 917/86
248, con l’art. 73 comma 1, lett.
Art. 2697 cod. civ.
Art. 9, comma 6, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174
, con l’art. 9, comma 6, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, in L.
Art. 7 deld. lgs. 546/92
213; con l’art. 7 deld. lgs. 546/92 e con gli artt.
Artt. 115 e 116 cod. proc. civ.
Art. 112 cod. civ.
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod.
Art. 2909 cod. civ.
civ., dell’art. 2909 cod.
Art. 74 legge 342/2000
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.16321/2023 R.G. proposto da : CASA GENERALIZIA DELLA SOCIETÀ DELLAPOSTOLATO CATTOLICO, elettivamente domiciliata in ROMA COLA DI RIENZO 212, presso lo studio dell’avvocato BRASCA LEONARDO (BRSLRD73L16F537Z) che larappresenta e difende -ricorrente- contro ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato ROSSI DOMENICO (RSSDNC65L07C352T) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 53/2023 depositata il 10/01/2023;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024dal Consigliere FABIO DI PISA; RILEVATO CHE 1. la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio con la sentenza n. 53/14/2023 depositata in data 10 gennaio 2023, e non notificata, in accoglimento dell’appello proposto da Roma Capitale ed in riforma della sentenza di primo grado rigettava il ricorso proposto dall’ente Casa Generalizia della Società dell’Apostolato Cattolico avverso gli avvisi di accertamento per IMU riferiti agli anni 2014 e 2015;

2. contro detta sentenza la Casa Generalizia della Società dell’Apostolato Cattolico propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati con successiva memoria;

3. Roma Capitale resiste con controricorso; CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., nullità e illegittimità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., pur avendo dato atto del fatto che parte appellata aveva eccepito - pur trattandosi di questione rilevabile d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio - l’inammissibilità del proposto appello, stante il mancato deposito delle prove delle notifiche in sede di costituzione –questione, peraltro, rile vabile d’ufficio aveva omesso di pronunziarsi sul punto;

2. con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., illegittimità dell’impugnata sentenza in quanto i giudici di appello non avevano, in alcun modo, esaminato il prodotto avviso di annullamento in autotutela emesso da Roma Capitale la quale aveva provveduto a prestare acquiescenza alla decisione della Commissione Tributaria Regionale che con riferimento ai periodi 2009 – 2010 e 2011 aveva accertato che la contribuente aveva comprovato che gli immobili erano utilizzati per fini istituzionali, per l’ospitalità dei Padri appartenenti all’Ente mentre nessuna prova di svolgimento di attività commerciale era stata fornita dall’ente impositore;

3. con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione del disposto normativo di cui all’art. 7 comma 1 lettera l) del d.lgs. 504/92 e succ. mod., letto in combinato disposto con l’art. 39 d.l. 223/2006, convertito in legge 4.8.2006 n. 248, con l’art. 73 comma 1, lett.

c) del d.P.R. 917/86, 2697 cod. civ. , con l’art. 9, comma 6, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, in L. 7 dicembre 2012, n. 213; con l’art. 7 deld. lgs. 546/92 e con gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. assumendo che era palesemente illegittima la decisione nella parte in cui i giudici dell’appello hanno motivato l’accoglimento del gravame assumendo che gli elementi dedotti dalla ricorrente erano ritenersi sufficienti ad escludere lo svolgimento di attività commerciali atteso che l’ospitalità dei religiosi, per i vari motivi riportati nelle allegate dichiarazioni, non poteva costituire prova che l’ente svolgeva, esclusivamente, attività religiosa;

4. con il quarto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art.74 legge 342/2000”, non avendo i giudici territoriali tenuto conto in alcun modo dell’annullamento degli avvisi di classamento da parte della Suprema Corte, con conseguente regressione della rendita a quella originaria, con riferimento agli immobili di cui ai progressivi 10 e 16 degli avvisi apparendo evidente illegittimità della sentenza opposta anche sotto l’ulteriore profilo dell’avallo illegittimo agli avvisi d’accertamento opposti, traenti sul punto origine da altri atti della P.A. oggetto di annullamento;

5. la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo risultando necessario acquisire il fascicolo d’ufficio di secondo grado ai fini di una compiuta disamina della questione preliminare sollevata con il primo motivo di ricorso;

P.Q.M.

la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria di acquisire il fascicolo d’ufficio di secondo grado. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data 26 giugno 2024 Il Presidente (Oronzo De Masi)