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Ordinanza — n. 23107/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses taxpayer's revocation appeal regarding tax collection notice timeliness as an error of judgment, not fact.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23107/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Anna Frecentese's revocation appeal against the Regional Court's dismissal of her tax collection notice appeal. The taxpayer argued the tax authority erred in fact regarding the timeliness of document production for the notices, while the tax agency contested the claim. The court ruled that the disputed issue concerned the evaluation of procedural evidence rather than an objective factual error, thus barring revocation under Article 395 of the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 395, comma 4, cod. proc. civ.; Art. 391-bis cod. proc. civ.: An error of fact for revocation requires an objectively verifiable mistake regarding the existence of a decisive fact, excluding mere errors in the evaluation or interpretation of procedural evidence.

Parole chiave

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revocation appeal error of fact tax collection notices procedural evidence evaluation of evidence Civil Procedure Code taxpayer rights contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 395, comma 4, cod. proc. civ.
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione art. 395, primo comma, n.
Art. 391-bis cod. proc. civ.
Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Error in procedendo (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.)» la contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r.
Art. 324 cod. proc. civ.
Violazione e falsa applicazione art. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod.
Art. 2909 cod. civ.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titol
art. 324 cod. proc. civ
Violazione e falsa applicazione art. 324 cod. proc. civ.
art. 395 cod. proc. civ
Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione art. 395 cod. proc. civ., primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6505 del 2018
Cass. n. 10040 del 2022
Cass. 22/10/2018, n. 26643
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23642/2020 R.G. proposto da: FRECENTESE ANNA, rappresentata e difesa dall’Avvocato Stefano Salerno ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avvocato Michele Venturiello in Roma, Via Sistina n. 42. –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA – SEZIONE STACCATA DI SALERNO n. 9236/04/2019, depositata in data 10 dicembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 giugno 2024 dal Consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:

1. A seguito del mancato pagamento di cartelle esattoriali (anni d’imposta 2001, 2002, 2003 e 2005), Equitalia Servizi S.p.A. (oggi Cart. Pag. IRPEF –Altro 2003 –Avv. Intim. Irpef –Altro da 2002 a 2005 Agenzia delle Entrate – Riscossione) notificava ad Anna Frecentese l'intimazione di pagamento n. 10020169006222272, per un totale pari a € 9.599,60.

2. Avverso tale intimazione la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Salerno; si costituiva in giudizio anche l’Agenzia delle Entrate eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e l’Ente della riscossione, visto il protocollo d’intesa, affidava l’incarico all’Ufficio per la difesa del proprio operato, chiedendo la conferma dei rispettivi operati.

3. La C.t.p., con sentenza n. 6743/01/2016, accoglieva integralmente il ricorso della contribuente.

4. Contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. della Campania, limitatamente alle cartelle n. 1002010038438303000 (per l'anno d'imposta 2003) e n. 10020110036303326000 (per l'anno d'imposta 2005); si costituiva in giudizio anche la contribuente, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

5. Con sentenza n. 9482/02/2018, depositata in data 6 novembre 2018, la C.t.r. adita accoglieva il gravame dell’Ufficio, compensando tra le parti le spese di lite.

6. Avverso tale sentenza della C.t.r. della Campania, la contribuente proponeva ricorso per revocazione dinanzi la stessa Corte; si costituiva l’Ufficio, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

7. Con sentenza n. 9236/04/2019, depositata in data 10 dicembre 2019, la C.t.r. adita dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione della contribuente.

8. Avverso questa sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrateha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 5 giugno 2024. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione art. 395, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione art. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ. Error in procedendo (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.)» la contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha ritenuto sussistente il contrasto di giudicati tra la sentenza n. 9482/2018, emessa dalla C.t.r. della Campania - Sez. dist. di Salerno, e quanto emergeva dalla sentenza n. 395/2017 della stessa C.t.r. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione art. 395 cod. proc. civ., primo comma, n.

4. Violazione e falsa applicazione art. 32, 58 e 61 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 546. Error in procedendo (in relazione art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.)» la contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso per revocazione sul presupposto che con esso la ricorrente non aveva prospettato un errore revocatorio, ma «una errata valutazione della legittimità della produzione documentale».

2. Il primo motivo è infondato. Costituisce principio giurisprudenziale pacifico (Cass. 04/10/2022, n. 28703) quello secondo cui “In tema digiudicato esterno formatosi nel corso del giudizio di secondo grado, qualora la sua esistenza non sia stata eccepita dalla parte interessata, la sentenza d'appello pronunciata in difformità è impugnabile con ilricorso per revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. e non con quello percassazione, mentre, nelle ipotesi in cui l'esistenza di talegiudicato abbia costituito oggetto di eccezione ritualmente sollevata in giudizio, la sentenza d'appello difforme non è impugnabile con ilricorso per revocazione ma solo con ilricorso per cassazione.

Ancora, “In tema di revocazione, il contrasto di giudicati previsto dall'art. 395, n. 5), c.p.c., sussiste qualora tra le due controversie vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende processuali sussista un'ontologica e strutturale concordanza degli estremi identificativi dei due giudizi, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad essa antitetico, non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico, sempre che la relativa eccezione di giudicato non sia stata proposta innanzi al giudice del secondo giudizio, giacché, in caso contrario, non si verte in tema di contrasto di giudicati, ma ricorre un vizio di motivazione denunciabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (Cass. 03/12/2022, n. 38230).

Nella fattispecie in esame, è pacifico che l'eccezione di giudicato sia stata proposta dalla contribuente nel giudizio di appello in sede di controdeduzioni, pertanto il rimedio esperibile avverso la sentenza era il ricorso per cassazione e non il ricorso per revocazione.

3. Il secondo motivo è, parimenti, infondato. 3.1. Con un recente arresto (n. 13417 del 9 maggio 2023) le SS.UU. di questa Corte hanno ulteriormente puntualizzato il principio secondo cui l'errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'art. 395, comma 4, cod. proc. civ., consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia condotto ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che, dagli stessi atti e documenti, risulti positivamente accertato, sicché i vizi relativi all'interpretazione della domanda giudiziale non rientrano nella nozione di "errore di fatto" denunciabile mediante impugnazione per revocazione (fra le tante da ultimo Cass. n. 6505 del 2018). 3.2.

Ancora, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio di cui all'art.391 bis c.p.c. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. n. 10040 del 2022). 3.3.

Infine, per giurisprudenza costante, l'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391-bis e 395, n. 4 cod. proc. civ., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Suprema Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l'errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione(ex plurimis Cass. 22/10/2018, n. 26643), 3.4.

Nella fattispecie in esame, non sussiste l’errore revocatorio e la C.t.r. ha correttamente ritenuto che il dedotto motivo di revocazione concernente la tempestività della produzione documentale attestante la regolarità della notifica delle cartelle impugnate non configurasse un errore di fatto ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. in quanto la questione relativa alla tempestività del deposito costituiva un punto controverso ed era riferibile alla valutazione delle risultanze processuali e giammai ad un errore di fatto revocatorio.

4. In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio dell'oggettività seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in € 1.400,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titol