Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 23007/2024 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 23007/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23007/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

’art. 3, comma 28, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, tenuto conto del disposto dell’art. 35 comma 7, del medesimo decreto, risultando il giudizio pendente alla data del 1° gennaio 2023 ed essedo stata comunicata in data 25 gennaio 2024 l’udienza di trattazione della causa in pubblica udienza.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 391 cod. proc. civ; Sentenza — n. 23007/2024 — snciv · Corte di Cassazione: ’art. 3, comma 28, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, tenuto conto del disposto dell’art. 35 comma 7, del medesimo decreto, risultando il giudizio pendente alla data del 1° gennaio 2023 ed essedo stata comunicata in data 25 gennaio 2024 l’udienza di trattazione della causa in pubblica udienza.

Parole chiave

Generato dall'IA
art. 391 cod. proc. civ

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 391 cod. proc. civ
la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

’art. 3, comma 28, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, tenuto conto del disposto dell’art. 35 comma 7, del medesimo decreto, risultando il giudizio pendente alla data del 1° gennaio 2023 ed essedo stata comunicata in data 25 gennaio 2024 l’udienza di trattazione della causa in pubblica udienza.

2. La Corte ritiene, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ. (nuova formulazione per quanto sopra detto), che ricorrano i presupposti per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, tenuto conto della tardiva rinuncia al ricorso, dopo che la controparte aveva già depositato la sua ultima difesa scritta e dopo che questa Corte aveva già rigettato analoghi ricorsi del ricorrente, relativi ad altri anni di imposta, con le pronunce nn. n. 9702, 9709, 9665 e 9724 depositate il 10 aprile 2024. 3.Non ricorrono, invece. le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica all’ipotesi (ivi non contemplata) di estinzione del giudizio (cfr. tra le tante, da ultimo, Cass., Sez.

III, 5 dicembre 2023, n. 34025); P . Q . M . la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia. Condanna Gualtiero Toni al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in favore del Comune di Pistoia nella misura di 3.000,00 € per