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Ordinanza — n. 22972/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; no unified contribution fee applies to withdrawn appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22972/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal extinguished following the plaintiff's unilateral withdrawal of the case. The plaintiff had reached a settlement agreement with the defendant regarding the tax assessment notice, which was formally accepted by the opposing party. Consequently, the Court ruled that the mandatory unified contribution fee does not apply to appeals withdrawn before judgment.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: A unilateral withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings without requiring the opposing party's acceptance, and the statutory unified contribution fee is inapplicable to such withdrawn appeals.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal unified contribution fee tax assessment notice procedural extinction unilateral renunciation rinuncia all'espropriazione azione di contestazione rimborso dell'imposta preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 391 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
(Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;
Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971
Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass.
Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378
3971; Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n.
Cass., 5 maggio 2011, n. 9857
7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857); e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n.
Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732
9857); e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n.
Cass., 7 giugno 2018, n. 14782
31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n.
Cass., 21 giugno 2016, n. 12743
14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass.
Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876
12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n.
Cass., 14 luglio 2006, n. 15980
3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980).
Cass., 6 agosto 2020, n. 16765
Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n.
Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372
16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n.
Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542
14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n.
Cass., 2 luglio 2015, n. 13636
18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636), induce ad escludere che il meccanismo ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr.
Cass., Sez. 6-3, 30 settembre 2015, n. 19560
Cass., Sez. 6-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 12 ottobre 2018, n. 25485
19560; Cass., Sez. 5, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20020/2020 R.G. proposto da Comune di Vanzago, in persona delsindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Espedito Iasevoli, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, viaSimone Martini, n 125 e dal dott. Fabio Alessandro Elia, domicilio digitale pec: avv.espeditoiasevoli@legalmail.it; –ricorrente – contro Ferrarios.r.l., rappresentata e di fesa dall’Avv. Paolo Gerardo Franco , elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. RosamariaMariano, in Roma, via Guido de Ruggiero, n. 5, domicilio digitale pec: avvocatofranco@milano.pecavvocati.it;

–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lombardia, n. 595/2020depositata il 21 febbraio 2020; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio2024 dal Consigliere Stefania Billi. Oggetto: Ici RITENUTO CHE La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento (n. AU/349/2016)con cui il comune di Vanzago (d’ora in poi ricorrente) ha richiesto alla Ferrario s.r.l.(d’ora in poi controricorrente) il pagamento dell’Iciper l’anno 2010, dovuta per alcune aree edificabili. La CTP ha accolto il ricorso solamente con riguardo all’eccezione del presunto versamento effettuatosui fabbricati fatiscenti insistenti sulle predette aree e oggetto di recupero edilizio, annullando l’avviso impugnato.

La CTR ha confermato la pronuncia di primo grado , respingendo l’appello dell’odierno ricorrente. Ilricorrente propone ricorso fondato su quattro motivi , la controparte propone controricorso.Nel corso del giudizio il ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorrenteha depositato atto di rinuncia al giudizio allegando e documentando di avere raggiunto un accordo con la controricorrentesull’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio. Come statuito dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte, ma pur sempre di carattere ricettizio, poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ. (Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;

Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857); e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980). La rinuncia, nella fattispecie, comprensiva anche della compensazione delle spese legali è stata accettata dall’odierna controricorrente, come risulta dalla documentazione agli atti (verbale di conciliazione).

2. L'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di prelievo di natura tributaria (Cass., Sez. U -, Sentenza n. 20621 del 17/07/2023 (Rv. 668224 -02), è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Va ribadito, inoltre, che anche la ratio di detta disposizione, orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343; Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636), induce ad escludere che il meccanismo ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr. Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636). La stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante:

Cass., Sez. 6-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. 5, 9 maggio 2023, n. 12456).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio; compensa, tr