Cassation appeal dismissed and case extinguished due to tax debt settlement and waiver of appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation extinguished the cassation appeal filed by SADIP against a regional tax commission's rejection of an appeal regarding property tax adjustments. The taxpayer had previously sought a tax debt settlement under the 'rottamazione ter' scheme and later declared full payment of the rateable debt while formally renouncing the appeal. The court ruled that the procedural outcome was the extinction of the proceedings due to the cessation of the subject matter and the lack of interest in a substantive decision following the settlement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 386, para. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 3 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119: When a taxpayer settles a tax debt and renounces the appeal, the subject matter ceases to exist, leading to the extinction of the proceedings and precluding the imposition of the double unified contribution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 131/2018R.G., proposto DA la “SADIP –CARLO DI PROPERZIO S.a.s.”, con sede in Pescara, in persona del socio accomandatario gerente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. Massimo Basilavecchia, constudio in Pescara, elettivamente domiciliata presso l’Avv. Quirino D’Angelo, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove elettivamente domiciliata; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo – sezione staccata di Pescara il 24 maggio 2017, n. 480/07/2017; IMPOSTA DI REGISTRO ACCERTAMENTOudita la relazione della causa svolta nellacamera di consiglio non partecipata del 3 luglio 2024. RILEVATO CHE:
1. la “ SADIP – CARLO DI PROPERZIO S.a.s ”. ha proposto ricorso (sulla base di quattro motivi) per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo –sezione staccata di Pescara il 24 maggio 2017, n. 480/07/2017, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di rettifica di valore e liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione alla compravendita di un fabbricato con terreno pertinenziale in Pescara, riqualificata in termini di compravendita di areaedificabile ex art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Pescara il 15 marzo 2016, n. 187/02/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali;
2. l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso;
3. emanata cartella di pagamento dopo la decisione di prime cure, la ricorrente ha depositato memoria, deducendo di aver presentato il 16 novembre 2018 la domanda di definizione agevolata (c.d. “ rottamazione ter ”) dei carichi affidati all’agente della riscossione ex art. 3 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con la rateizzazione del debito tributario fino al 30 novembre 2027,e chiedendo di disporre la sospensione del presente procedimento;
4. rinviata a nuovo ruolo per verificare l’esito della definizione agevolata, la causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 3 luglio 2024;5. nelle more, con ulteriore memoria, la contribuente ha chiesto di dichiarare l’estinzione del presente procedimento, documentando l’integrale pagamento del debito rateizzato e dichiarando di rinunciare al ricorso;
6. pertanto, non resta che dichiarare l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse ad una decisione di merito (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721);
7. le spese giudiziali restano a carico d ella parte che le ha anticipate (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733);
8. in ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. “doppio contributounificato”, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura latu sensusanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e pone in via definitiva le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate. Così deciso a Rom