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Ordinanza — n. 22860/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax agency appeal as registration duty obligation ended upon final revocation of the underlying judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22860/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission decision regarding registration duties. The agency argued that a provisional execution decree remained taxable despite subsequent suspension, but the court found the underlying judgment had definitively been revoked. Consequently, the court held that the tax obligation ceased when the judgment lost its legal effect, ruling against the agency's claim.

Regesto Legislator

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Art. 37 d.P.R. 131/1986; Art. 8 Tariffa Registro: The registration duty on a judicial act ceases to be due if the act is subsequently definitively revoked, as the tax obligation is extinguished upon the loss of the act's legal effect.

Parole chiave

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registration duty provisional execution judicial revocation tax obligation extinction final judgment effect sospensione della riscossione fiscale ricupero d'imposta elenco dei contribuenti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, n. 3, of the Code of Civil Procedure
Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 37 of D.P.R. 131/1986
La ricorrente ha depositato memoria exart. 378 cod.
Art. 8, letter b) and note II, Part I, of the Registration Tariff
131/1986, nonché dell’art. 8 lett.
Art. 372 of the Code of Civil Procedure
Trattandosi di documento sopravvenuto lo stesso è producibile in sede di legittimità, rientrando nella categoria degli atti consentiti ai sensi dell’art. 372 cd.
Art. 13, paragraph 1 quater, of D.P.R. 115/2002
Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, perché il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 13/02/2020 n. 3617
Cass. 29/11/2023 n. 33273
Cass., Sez. U., 25 novembre 2013 n. 26280
Cass., 14 marzo 2014 n. 5955
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20038/2021R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12, PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; -ricorrente- contro POLY CO. GE. -POLY COSTRUZIONI E GESTIONE SRL, in persona del legale rapp.nte p.t. elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALADIER 44, presso lo studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO (LCSCLD54S26H501P) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ZAMBONI DANIELA (ZMBDNL69T47F205V), CARMINI STEFANO (CRMSFN61M10G337X); -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella COMM ISSIONE TRIB UTARIA REG IONALE della LOMBARDIA1791/02/21, depositata il 1 2 / 05 / 20 21 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2024 dal Consigliere ALESSIO LIBERATI. FATTI DI CAUSA 1. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza menzionata in intestazione, respingeva l’appello proposto dalla Agenzia nei confronti della sentenza n. 4327/2018 della Commissione tributaria provinciale di Milano, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso l’avviso di liquidazione n. 2017/001/DI000003590/0/001 che ingiungeva il pagamento della imposta di registro per euro 154.588,75, in applicazione degli artt. 37 e 41 d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in relazione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ma nel frattempo sospeso.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate,affidato ad un doppio motivo.

3. Ha resistito con controricorso la società intimata.

4. La ricorrente ha depositato memoria exart. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., laricorrente Agenzia lamenta la violazione degli artt. 22 e 37 del d.P.R. 131/1986, nonché dell’art. 8 lett.

b) e nota II, Tariffa, Parte Prima del medesimo decreto, sostenendo la errata statuizione del giudice del gravame atteso che l’atto giudiziario sarebbe comunque soggetto a pagamento della imposta se provvisoriamente esecutivo, indipendentemente dalle sue successive vicissitudini. 1.1. Afferma in sostanza che unico presupposto della imposizione sarebbe la esistenza del titolo giudiziario (decreto ingiuntivo) soggetto a registrazione, nel caso di specie provvisoriamente esecutivo, e rispetto al quale sarebbe del tutto indifferente la successiva sospensione della esecutorietà durante il giudizio di opposizione, assumendo invece rilievo la sola eventuale successiva revoca definitiva.

2. Con il secondo motivo di ricorsosi lamenta - ai sensi del n. 4 dell’art. 360,primo comma, cod. proc. civ. – la motivazione apparente della CTR relativamentealla questione del passaggio in giudicato della sentenza (facendo generico riferimento la decisione di appello al fatto che il medesimo giorno della udienzainnanzi alla CTR, la decisione del G.O. - Tribunale di Milano, 22/04/2020 n. 2541 - sarebbe passata in giudicato).

3. La ricorrente ha depositato memoria exart. 378 cod. proc. civ. con la quale ha prodotto il passaggio in giudicato della sentenza che annullava il decreto ingiuntivo oggetto di imposizione, invocando il venir meno del presupposto impositivo.

4. In ragione del principio della ragione più liquida deve essere preliminarmente analizzata la eccezione inerente l’intervenuto giudicato.

5. Vi è in atti (all. 3 al ricorso) documento attestante l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Milano del 22/04/2020,n. 2541, che revoca definitivamente il decreto ingiuntivo oggetto di imposizione. 5.1. Trattandosi di documento sopravvenuto lo stesso è producibile in sede di legittimità, rientrando nella categoria degli atti consentiti ai sensi dell’art. 372 cd. proc. civ. 5.2. Essendo documentato e incontestato il passaggio in giudicato della sentenza con cui è stata disposta la revoca definitiva del decreto ingiuntivo oggetto di imposizione, si deve quindi ritenere che sia venuto meno il presupposto per la imposta oggetto di avviso di liquidazione, in conformità ad indirizzo espresso da questa sezione:

“In tema di registro, l'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, laddove assoggetta a tassazione l'atto dell'autorità giudiziaria anche se al momento della registrazione è stato impugnato o è ancora impugnabile, salvo conguaglio o rimborso a seguito del passaggio in giudicato della decisione, esclude che l'imposta continui ad essere dovuta in conseguenza della definitiva riforma dell'atto, posto che una diversa interpretazione determinerebbe l'irragionevole conseguenza di obbligare ad un pagamento che dovrebbe essere immediatamente restituito e contrasterebbe con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva, equiparando l'ipotesi di presenza, ancora non definitiva ma comunque attuale, del presupposto impositivo a quella di definitivo accertamento della sua insussistenza” (Cass. 13/02/2020 n. 3617(Rv. 657390 - 01) e, più di recente, in termini anche Cass.29/11/2023, n. 33273 (Rv. 669586 - 01) ) . 5.3.

Ne consegue che il ricorso va respinto.

6. Le spese dei gradi di merito vanno compensate, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

7. Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, perché il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., Sez. U., 25 novembre 2013, n. 26280; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; c ompensa le spese d e i gradi di merito ; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura