Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific attunement to the appealed judgment's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by the Revenue Agency inadmissible, ordering the agency to pay the opposing party's legal costs. The lower court had annulled a tax assessment against a notary for lack of motivation, citing insufficient details in the administrative act regarding the underlying notarial deeds. The cassation appeal failed because its sole ground of attack did not specifically address the reasoning of the appealed judgment, violating procedural requirements for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3, cod. proc. civ.; Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds of attack do not specifically relate to the reasoning of the appealed judgment, as such uncoupled censure is assimilated to a failure to state required motives.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
Generale dello Stato, con sede in Roma, ove elettivamente domiciliata; RICORRENTE CONTRO Gucciardo Claudia, rappresentata e difes a dal Prof. Avv. Salvatore Sammartino, con studio in Palermo , ove elettivamente domiciliata (indirizzo mail per comunicazioni e notificazioni: salvatoresammartino@avvocatiagrigento.it ) , giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale della Sicilia il 24 novembre 2020, n. 6678/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del3 luglio 2024 dal Dott.
Giuseppe Lo Sardo. IMPOSTA DI REGISTRO DONAZIONI RIMBORSO NOTAIORILEVATO CHE: 1.l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale della Sicilia il 24 novembre 2020, n. 6678/03/2020, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per il recupero del rimborso ricevuto da Claudia Gucciardo, in qualità di notaio avente sede in Agrigento, ha rigettato l’appello proposto d a ll’Agenzia delle Entrate, rilevando che andava accolta l’eccezione di nullità dell’atto –non esaminata dal primo giudice e riproposta dalla parte appellata – per difetto di motivazione;
2. l a Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di prime cure– che aveva accolto il ricorso originario -sul presupposto che la cartella di pagamento fosse carente di motivazione, non consentendo di ricostruire le ragioni poste a fondamento della pretesa restitutoria; 3.Grazia Gucciardo ha resistito con controricorso;
4. la controricorrente ha depositato memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ. CONSIDERATO CHE: 1.il ricorso è affidato a d un unico motivo, col quale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 57, 58 e 77 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il notaio fosse legittimato, in luogo dei contraenti,a chiedere ed ottenere il rimborso dell’imposta di registro versata su atti e contratti stipulati a mezzo di rogiti redatti col suo ministero;
2. il ricorso è inammissibile; 2.1 aben vedere, lacensura non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata, non confrontandosi con la relativa motivazione che era interamente incentrata sull’inadeguatezza motivazionale della cartella di pagamento; difatti, secondo il giudice di appello: «Va, in via preliminare, preso in esame per ragioni di priorità logica e giuridica, l’originario motivo di ricorso con il quale era stato denunciato il difetto di motivazione dell’atto impugnato, motivo non esaminato dal primo giudice e riproposto in questa sede dalla parte appellata. (...) infatti, (…), al giudizio di merito non è dato pervenire quando ricorrono vizi formali dell’atto, quali il difetto assoluto di motivazione, di fronte ai qualiil giudice deve arrestarsi alla pronunzia di annullamento (…), senza entrare nel merito, come, invece, ha fatto il primo giudice sulla base di argomentazioni dedotte dall’Amministrazione in sede giudiziale a chiarimento delle ragioni poste a fondamento della propria pretesa.
Le ragioni e i chiarimenti successivamente dedotti dall’Amministrazione finanziaria nel corso del giudizio originato dall’impugnazione dell’atto, infatti, non possono integrare ex post una motivazione totalmente mancante, perché una motivazione successiva non può sanare l’invalidità per difetto di motivazione di un atto preesistente (...). I l motivo con il quale era stato dedotto il difetto di motivazionedella cartella impugnata, conseguentemente, andava esaminato in via preliminare ed essendo fondato rivestiva carattere assorbente; il relativo vizio dell’atto, a fronte dell’omesso esame in primo grado deve essere riconosciuto in questa sede.
Solo in giudizio, infatti, siè potuto accertare che le somme erano state iscritte a ruolo per il recupero di quanto rimborsato in precedenzaal notaio rogante dopo un versamento che lo stesso aveva effettuato, in qualità di responsabile d’imposta, per impostedi registro dovute dalleparti, e solo in giudizio l’Amministrazione ha chiarito che, a suo avviso, il notaio non era legittimato a chiedere il rimborso (che, tuttavia, era stato in precedenza effettuato). La cartella, di contro, non permetteva in alcun modo di ricostruire tali ragioni poste a fondamento della pretesa, perchénella stessa veniva soltanto fatto riferimento ad una circolare interna, ma senza indicazione del suo contenuto, mancava l’indicazione dell’atto notarile (o degli atti notarili) in relazione al quale (o ai quali) era stato in precedenza effettuato il rimborso (poi revocato) e mancava anche l’indicazione dell’atto di revoca del precedente atto di rimborso, menzionato soltanto con un numero, (ma non allegato e mai in precedenza notificato), con conseguente preclusione di ogni possibile difesa per l’impossibilità di conoscere, comprendere e contestare i presupposti su cui l’Amministrazione aveva ritenuto di poter fondare una pretesa di pagamento nei confronti del notaio.
La sentenza di annullamento dell’atto impugnato deve essere, conseguentemente confermata, ancorché sulla base della diversa motivazione che precede»; 2.2 pertanto, soffermandosi soltanto sulla legittimazione del notaio a chiedere il rimborso dell’imposta di registro versata sulle donazioni rogate con il proprio ministero nell’arco temporale dal mese di febbraio dell’anno 2009 fino al mese di settembre dell’anno 2011, il mezzo non attacca la motivazione posta a fondamento della sentenza impugnata; 2.3 pertanto, va confermato l’orientamento di questa Corte secondo cui la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisumdella sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, che è rilevabile anche d’ufficio (tra le tante:
Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2020, n.19787; Cass., Sez. 6^-5, 22 dicembre 2021, n. 41220; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2022, n. 10004; Cass., Sez. 5^, 31 maggio 2022, n. 17509; Cass., Sez. 5^, 25 novembre 2022, n. 34760; Cass., Sez. 5^, 16 gennaio 2023, n. 998; Cass., Sez. 5^, 12 giugno 2024, n. 16325);
3. in conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, si deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso;
4. le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo;
5. nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 gennaio 2022, n. 2615; Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2022, n. 3314; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2022, nn. 3814 e 3831; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2022, n. 19747).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge. Così deciso a Romanella camera di consiglio del 3 luglio 2024. IL PRESIDENTE Dott.Liberato Paolitto