Court dismisses appeal and declares case extinguished due to settlement via third-party payment agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the parties reached a settlement agreement facilitated by a third-party co-obligor. The original dispute involved tax assessments on property transfers, which the lower court had dismissed due to the statute of limitations. The court ruled that the specific provisions allowing for a simplified definition of the dispute through third-party payment justified terminating the proceedings without a full judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 14, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 6, comma 13, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119: When a third party pays the disputed amounts under a simplified definition procedure, the court must declare the litigation extinguished for cessation of the subject matter.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
25/ 20 1 6 R.G., propost o DA l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE CONTRO Amato Giuseppe, nonché Rosset Andrea e Rosset Jeannette Sophie, questi ultimi in proprio ed in qualità di eredi legittimi della defunta Vevey Ies, tutti rappresentati e difes i dall’Avv. Michele Peracino, con studio in Torino, nonché dall’Avv. Claudio Lucisano e dall’Avv. Maria Sonia Vulcano,entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliat i, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTI avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale della Val d’Aosta il 6 luglio 2015, n. 17/01/2015; IMPOSTA DI REGISTRO ACCERTAMENTOudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3 luglio 2024dal Dott. Giuseppe Lo Sardo. RILEVATO CHE: 1.l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricors o per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionaledella Val d’Aosta il 6 luglio 2015, n. 17/01/2015, l a quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avvisidi liquidazione dell’ imposta di registro (con contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative) in relazione a lla registrazione d’ufficio di unmandato irrevocabile senza obbligo di rendiconto da parte di Ines Vevey, Andrea Rosset e Jeannette Sophie Rosset in favore di Giuseppe Amato, desunto da due procure speciali conferite,a mezzo di scritture private autenticate il 13 giugno 2008, da Ines Vevey, Andrea Rosset e Jeannette Sophie Rosset a Giuseppe Amato, il quale, in forza delle medesime, aveva venduto - in proprio ed in qualità di procuratore speciale di Ines Vevey, Andrea Rosset e Jeannette Sophie Rosset a Giuseppe Amato - alla “ ARCAS S.p.A .” due terreni, di cui l’uno appartenente a Ines Vevey, per il prezzo di € 495.000,00, e l’altro appartenente a d Andrea Rosset e Jeannette Sophie Rosset, per il prezzo di € 820.000,00, ricevendo la successiva disponibilità (in parte, il 29 dicembre 2008, e, in parte, il 2 gennaio 2009) della somma complessiva di € 1.315.000,00, dopo l’emersione di un contratto preliminare di compravendita a mezzo di scrittura privata redatta il 5 ottobre 1990, con il quale Ines Vevey, Andrea Rosset e Jeannette Sophie Rosset avevano promesso di vendere a Giuseppe Amato, che aveva promesso di acquistare “per sé o per persona da nominare”, un terreno per il prezzo di £ 756.000.000 (pari ad un controvalore di € 390.441,42), da corrispondere “in lavori concordati tra venditore ed acquirente”, ha accolto l’appello proposto daGiuseppe Amato, nonché da Andrea Rosset e Jeannette Sophie Rosset, in proprio ed in qualità di eredi legittimi della defunta Ines Vevey, nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale diAosta il 2 aprile 2014, n. 29/02/2014, con compensazione delle spese giudiziali;
2. il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure – che aveva rigettato, dopo la relativa riunione, i ricorsi originari - sul presupposto che l’ amministrazione finanziaria fosse decaduta dall’esercizio del potere impositivo per il decorso del termine triennale, in relazione alle scritture private autenticate il 13 giugno 2008, che erano state allegateall’atto pubblico del 17 novembre 2008;
3. Giuseppe Amato, nonché da Andrea Rosset e Jeannette Sophie Rosset, in proprio ed in qualità di eredi legittimi della defunta Ines Vevey, hanno resistito con controricorso;
4. nelle more, questi ultimi hanno chiesto di avvalersi in via estensiva ex art. 6, comma 14, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dell’adesione alla definizione agevolata da parte del coobbligato solidale Giampaolo Marcozex art. 6, comma 2- ter, del medesimo d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nel procedimento pendente dinanzi a questa Corte col n. 5883/2016 R.G. ed avente ad oggetto l’impugnazione dei medesimi avvisi di liquidazione, per la quale è stata dichiarata l’estinzione per cessazione della materia del contendere con decreto reso il 28 luglio 2022, n. 23576.CONSIDERATO CHE:
1. come si è detto, in corso di causa, Giuseppe Amato, nonché Andrea Rosset e Jeannette Sophie Rosset, in proprio ed in qualità di eredi legittimi della defunta Ines Vevey, hanno chiesto di avvalersi in via estensiva ex art. 6, comma 14, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dell’adesione alla definizione agevolata da parte del coobbligato solidale Giampaolo Marcoz, il quale h a presentato d omanda, con il pagamento degli importi dovuti, ai sensi dell'art. 6, comma 2- ter, del medesimo decreto, nel procedimento pendente dinanzi a questa Corte col n. 5883/2016 R.G. ed avente ad oggetto l’impugnazione dei medesimi avvisi di liquidazione; per quest’ultimo procedimento è stata dichiarata l’estinzione per cessazione della materia del contendere con decreto reso il 28 luglio 2022, n. 23576; 2.pertanto, il collegio valuta la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di estinzione anche del presente procedimento per cessazione della materia del contendere; 3.l e spese giudiziali restano a carico d i chi le ha anticipate , stante la specifica previsione dell’art. 6, comma 13, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
4. in ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensusanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate. Così deciso a Romanella camera di con