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Ordinanza — n. 22840/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal for filing a second identical administrative review after a prior inadmissibility ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22840/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a regional tax commission decision that had previously declared an identical administrative review inadmissible. The appellant attempted to refile the same claim regarding a withheld tax deduction, arguing the original act lacked required notification details. The court ruled that a previously rejected inadmissibility decision cannot be refiled under Article 387 of the Civil Procedure Code, regardless of the missing formalities in the original act.

Regesto Legislator

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Art. 387 cod. proc. civ.; A decision declaring an administrative appeal inadmissible precludes the re-filing of the same claim, even if the original rejection was based on procedural defects like improper notification.

Parole chiave

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re-filing inadmissible appeal Article 387 Civil Procedure Code procedural defect waiver tax commission review identical claim prohibition restituzione dei sussidi statali compensazione della rendita restituzione delle indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 387 cod. proc. civ.
Ai sensi dell’art. 387 cod. proc. civ.,il ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è scaduto il termine fissato dalla legge.Per il resto , nulla dice l’odiern a ricorrente neanche sulla questione dedotta davanti al T.a.r.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Art. 19, lett. g), e dell'art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992
civ., la violazione falsa applicazione dell’art. 19, lett.
Art. 7, comma 2, della l. n. 212 del 2000
212 del 2000, art. 7, comma 2 (e dal d.lgs.
art. 387 cod. proc. civ
Ai sensi dell’art. 387 cod. proc. civ.,il ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è scaduto il termine fissato dalla legge.Per il resto , nulla dice l’odiern a ricorrente neanche sulla questione dedotta davanti al T.a.r.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, n. 6517/2018
Cass., Sez. 6-5, n. 301/2018
Cass., Sez. 5, n. 19675/2011
Cass., Sez. 5, n. 20024/2011
Cass., Sez. 5, n. 10822/2010
Cass., Sez. 5, n. 20532/2006
Cass., Sez. U, n. 11219/2019
Sez. 5, n. 6517/2018
Sez. 5, n. 19675/2011
Sez. 5, n. 19675/2011 , Rv.
Sez. 5, n. 20024/2011
619316 - 01 ; Sez. 5, n. 20024/2011, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7258/2019R.G. proposto da Castellana Martina, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Mercogliano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma, via Aurelia, n. 325, pec : antoniomercogliano@avvocatinapoli.legalmail.it; –ricorrente – contro Amministrazione Provinciale di Napoli, quale Commissario per il governo dell’edilizia scolastica; –intimata – Agenzia delle Entrate; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Campania n. 7812/2018depositata il 14 settembre 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio2024 dal Consigliere Stefania Billi. Oggetto: IMU RITENUTO CHE La controversia ha ad oggetto un ’ impugnativa di un decreto commissariale (n. 61 del 14 marzo 2014) emesso dal Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Napoli, quale Commissario del Governo per la realizzazione del programma di edilizia scolastica(d’ora in poi intimata). Il decreto aveva negato il rimborso di una ritenuta nella misura del 20%, pari ad € 63.985,80,sulla maggiore somma di € 305.353,59 che l’intimata stessa era stata condannata (sentenza Corte d’Appello di Napoli n.446 del 1° febbraio 2012) a pagare a titolo di risarcimento dei danni derivati dall’occupazione acquisitiva di un terreno di proprietà di Martina Castellana (d’ora in poi ricorrente).

La controversia è incentrata sostanzialmente sulla decadenza dal termine di impugnazione e sull’individuazione del termine per l’impugnativa di un decreto commissariale privo dell’indicazione del termine per impugnare, nonché della commissione tributaria competente. La CTP ha dichiarato inammissibile il ricorso , in quanto impugnato tardivamente. La CTR ha confermato la pronuncia di primo grado sulla base delle seguenti ragioni: - i l decreto commissariale, senza dubbio provvedimento lesivo per la contribuente, avrebbe dovuto essere impugnato nel termine di decadenza di giorni 60 dalla conoscenza che è certamente avvenuta, in quanto lo stesso provvedimento è stato già in precedenza oggetto di impugnativa innanzi alla CTP, con ricorso dichiarato inammissibile(CTP n. 15449 del 2015); - la tardività del ricorso non può neppure essere superata qualificando il ricorso quale riassunzione del giudizio amministrativo conclusosi con sentenza del T.a.r.

Campania n.3701/2014 con declaratoria di carenza di giurisdizione, in quanto avvenuta oltre il termine previsto per legge. Il ricorrente propone ricorso fondato su un unico motivo e deposita memoria, lecontroparti sono rimaste intimate . CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione falsa applicazione dell’art. 19, lett. g), e dell’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992. Contesta la decisione impugnata, in quanto il decreto oggetto di impugnazione era privo dell’indicazione del termine per impugnare, nonché della commissione innanzi alla quale presentare l’impugnativa.

Sostiene, pertanto, che il termine di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 non era mai decorso.

2. Il ricorso è in fondato. Nei fatti l’amministrazione odierna intimata, a seguito della sentenza di condanna sopra riportata , ha trattenuto dall’importo dovuto la somma di € 61.070,72 a titolo di ritenuta di acconto del 20% sul totale liquidato, sul presupposto che,ai sensi dell'art. 11 della legge n. 413 del 1991 , il suolo fosse edificabile perché ricadente,secondo il PRG vigente, nella zona F con destinazione a spazio pubblico, in quanto così classificato nel giudizio dal CTU. La ricorrente ha chiesto la restituzione della somma trattenuta a suo avviso indebitamente el'odierna intimata ha emesso un atto deliberativo, oggetto del presente giudizio, con cui ha respinto la richiesta di rimborso.

La ricorrente a proposto,quindi, un ricorso al T . a . r . Campania con cui ha chiesto l'ottemperanza del giudicato formatosi nelle more per l'intera somma portata dalla sentenza della Corte di appello di Napoli sopra citata.Il giudice amministrativoha declinato la propria giurisdizione in favore di quella tributaria. La ricorrente ha proposto, quindi, un primo ricorso alla CTP in data 8 agosto 2014 dichiarato inammissibile, in quanto l'amministrazione era stata evocata in giudizio con atto notificato a mezzo posta privata. La stessa ricorrente ha,poi, proposto un secondo ricorso che è oggetto del presente giudizio.

Deve essere ricordatopreliminarmente che l’omessa indicazione, nell’atto impugnato, delle informazioni prescritte dalla l. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2 (e dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 2) non inficia la validità dell'atto ma comporta, sul piano processuale, il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in terminiper l'impugnativa, ove questa sia stata tardivamente proposta (v., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 6517/2018, Rv. 647468 - 01 ; Sez. 6 - 5, n. 301/2018 , Rv. 646997 - 01 ;

Sez. 5, n. 19675/2011 , Rv. 619316 - 01 ; Sez. 5, n. 20024/2011, Rv. 619082 - 01 ; Sez. 5, n. 10822/2010 , Rv. 613280 -01; Sez. 5, n. 20532/2006, Rv. 593691 – 01 , v. altresì, in termini generali, Sez. U, n. 11219/2019,Rv. 653602 - 01 ) . Nel caso in esame la rimessione in termini poteva essere richiesta, ma nel giudizio introdotto una prima volta. In quel giudizio ilricorso è stato dichiarato inammissibile in relazione alle modalità della sua notifica. Con il presente giudizio si tratta d ella riproposizione di un medesimo ricorsoche era già dichiarato inammissibile .

Ai sensi dell’art. 387 cod. proc. civ.,il ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è scaduto il termine fissato dalla legge.Per il resto , nulla dice l’odiern a ricorrente neanche sulla questione dedotta davanti al T.a.r. e sulla tardività della sua proposizione e nemmeno censura la rilevata tardività della riassunzione di quel giudizio davanti al giudice tributario.

3. Ne consegue il rigetto del ricorso . Nulla sulle spese stante la mancata costituzionedelle intimate. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricor