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Ordinanza Interlocutoria — n. 22822/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to new role due to defendant lawyer's retirement, not suspending proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 22822/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted the Mayor's request to interrupt the proceedings solely because the defendant's lawyer retired, ruling that this event does not automatically suspend the case. Instead, the court ordered a remand to a new role to allow the defendant to appoint a new defender with diligence. The decision emphasizes that the right to defense must be preserved by ensuring the parties can replace their counsel rather than halting the entire litigation process.

Regesto Legislator

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Art. 377, cod. proc. civ.; Art. 377, comma 2, cod. proc. civ.: The retirement of the sole defender of a party does not constitute a ground for suspending the cassation proceedings but rather warrants a remand to a new role to ensure the effective exercise of the right of defense.

Parole chiave

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remand to new role retirement of defender right of defense suspension of proceedings diligence of parties cassation procedure interruption of judgment revoca del gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 377, cod. proc. civ.
Art. 377, comma 2, cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Ordinanza n. 2107 del 24 gennaio 2023
Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14901 del 16/07/2015
altresì Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14901 del 16/07/2015, Rv.
Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 26856 del 14/11/2017
636241 – 01, nonché Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 26856 del 14/11/2017 Rv.
Cass., Sez. III, 28 aprile 2023, n. 11300
Sez. U, Sentenza n. 1206 del 23/01/2006
Sez. U, Sentenza n. 477 del 13/01/2006
585537 – 01; Sez. U, Sentenza n. 477 del 13/01/2006, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8242/2019 del ruolo generale, proposto DA (1) S ERRA A NTONIA (codice fiscale SRR NTN 40B41 E147 L), nata a Grassano (MT) il 1° febbraio 1940, (2) C ORETTI T IZIANA (codice fiscale CRT TZN 63M71 F052 U), nata a Matera il 31 agosto 1973, entrambi residenti a Matera, alla Via Brancaccio n. 12, rappresentate e difese, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. Arcangelo Guzzo (codice fiscale GZZ RNG 63P28 C352 L), con studio in Roma, alla Via Antonio Gramsci, n. 9 - RICORRENTI – CONTRO ilC OMUNE DI M ATERA ( codice fiscale 80002870774), con sede alla Via Aldo Moro, in persona del Sindaco pro tempore , avv.

Raffaele Ruggieri, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso e di delibera della Giunta comunale n. 129/2019, dall’avv. Enrica Onorati (codice fiscale NRT NCM 75C53 G712 R), elettivamente RINVIO A NUOVO RUOLO PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DIFENSORE domiciliata in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 17, presso lo studio dell’avv. Giancarlo Viglione. - CONTRORICORRENTE per la cassazione della sentenza n. 422/02/2018 della Commissione tributaria regionale della Basilicata, depositata in data 11 settembre 2018, non notificata;

U DITA la relazione svolta all’udienza pubblica del 30 maggio 2024 dal Consigliere Ugo Candia; U DITO il Sostituto Procuratore Generale,Mario Fresa, che si è riportato alle motivate conclusioni scritte depositate il 29 aprile 2024, non opponendosi alla richiesta di rinvio del giudizio. CONSIDERATO CHE 1.oggetto del contendere è il diniego del rimborso opposto dal Comune di Matera alla richiesta delle ricorrenti di restituzione della somma di 443,25 €, a favore di Tiziana Moretti, che costituiva parte della somma versata a titolo di IMU per l’anno di imposta 2012 sull’unità immobiliare concessa in comodato da Antonia Serra a favore di Tiziana Coretti, la quale successivamente era divenuta titolare del diritto di abitazione sul predetto bene, costituente abitazione principale, a seguito di assegnazione da parte del Tribunale di Matera, giusta decreto di omologazione della separazione con il coniuge;

2. la Commissione regionale della Basilicata accoglieva l’appello proposto dal Comune di Matera avverso la sentenza n. 475/2/2016 della Commissione tributaria provinciale di Matera, dichiarando non dovuto il rimborso;

3. con ricorso notificato, in data 8/13 marzo 2019, Antonia Serra e Tiziana Coretti proponevano ricorso per cassazione avverso la suindicata pronuncia, formulando un unico motivo di impugnazione, successivamente illustrato con memorie depositate il 24 settembre 2021 ed il 17 maggio 2024;

4. il Comune resisteva con controricorso notificato in data 11/15 aprile 2019, depositando in data 29 settembre 2021 memoria. RILEVATO CHE : è pervenuta in cancelleria istanza, da parte del Sindaco del Comune di Matera del 9 maggio 2024, di interruzione del giudizio in ragione del sopravvenuto collocamento a riposo a far data dal 1° aprile 2024 dell’avv. Enrica Onorati, difensore del Comune, come documentato con attestato di servizio del 6 maggio 2024; RITENUTO CHE :

1. può farsi applicazione anche nella fattispecie in rassegna dell’orientamento di questa Corte (adottato in caso di sospensione disciplinare a tempo indeterminato dell’unico difensore della parte o di cancellazione dall’Albo professionale), secondo cui il dedotto evento non comporta l'interruzione del giudizio ma, eventualmente, consente alla Corte di cassazione, per garantire l'effettività del diritto di difesa, di rinviare il processo ad altra udienza (od adunanza), dovendo la parte attivarsi, con la necessaria diligenza e a fronte della personale comunicazione dell'ordinanza di differimento, per nominare un nuovo difensore (v., in senso conforme, Sez. 3, Ordinanza n. 2107 del 24 gennaio 2023; cfr. altresì Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14901 del 16/07/2015, Rv. 636241 – 01, nonché Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 26856 del 14/11/2017 Rv. 645916 – 01¸ Cass., Sez. III, 28 aprile 2023., n. 11300 cit.);

2. tale ultima pronuncia ha chiarito che «[…] le ragioni che, nei casi come quello in esame, militano a sostegno dell’esigenza di un rinvio a nuovo ruolo, con la comunicazione, alla parte interessata del venir meno del proprio (unico) difensore originario, della facoltà di munirsi di un nuovo difensore, risultano d’altro canto riconosciute dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte, là dove hanno rilevato come, nel giudizio di cassazione, la morte dell'unico difensore (cui dev’essere processualmente equiparata la relativa cancellazione dall’Albo professionale), avvenuta dopo il deposito del ricorso e prima dell'udienza di discussione, ed attestata dalla relata di notifica dell'avviso di udienza, determina la necessità di rinviare a nuovo ruolo la causa dandone comunicazione alla parte personalmente, onde consentirle di provvedere alla nomina di un nuovo difensore, atteso che tale evento incide negativamente sull'esercizio del diritto di difesa e sull'integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità dev’essere garantita nel giudizio di cassazione in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito secondo i principi del giusto processo, considerato che l’udienza di discussione rappresenta, per tradizione storica e secondo la disciplina positiva, un momento tutt'altro che secondario nello svolgimento del giudizio di cassazione; fermo restando che ove la parte, una volta ricevuta tale comunicazione, rimanga inerte e non provveda alla nomina di un nuovo difensore, vengono meno i presupposti per reiterare gli adempimenti prescritti dall'art. 377, secondo comma, cod. proc. civ. (Sez.

U, Sentenza n. 1206 del 23/01/2006, Rv. 585537 – 01; Sez. U, Sentenza n. 477 del 13/01/2006, Rv. 585538 – 01)» (così Cass., Sez. III, 28 aprile 2023., n. 11300 cit.). P . Q . M . la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di dare comunicazione della fissazione della successiva nuova adunanza alla parte ric