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Ordinanza — n. 22821/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to loss of interest after accessing administrative settlement procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22821/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the tax appeal inadmissible because the taxpayer lost her interest in the litigation by voluntarily opting for an administrative settlement procedure. Although the taxpayer had not yet paid the final installment, the court ruled that her explicit declaration of adherence to the settlement extinguished her need for a judicial decision on the merits. Consequently, the case was closed as inadmissible for lack of current interest rather than as extinguished by the completion of the payment schedule.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The access to an administrative settlement procedure for tax debts causes the loss of concrete interest in the judicial proceeding, rendering the appeal inadmissible for lack of interest.

Parole chiave

Generato dall'IA
loss of interest tax settlement procedure inadmissibility administrative definition procedural extinction tax litigation concrete interest valore venale dell'immobile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 100 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Art. 1, comma 236, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
l’art. 1, comma 236, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevede che il giudizio si estingue dopo il pagamento delle rate convenute, circostanza nella specie non avvenuta, essendo il pagamento dell’ultima rata prevista per il 30 novembre 2027;
Art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non ricorrono, infine, i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso previsto dall’art. 13, comma 1- quater, d.P.R.
art. 391 cod. proc. civ
art. 100 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. T., 29 dicembre 2023, n. 36431
Cass., Sez. T., 5 giugno 2023, n. 15722
Cass., Sez. T., 22 marzo 2024, n. 7806
Cass., Sez. T., 22 marzo 2024, n. 7806) e tale soluzione va ritenuta applicabile anche al coobbligato che intenda avvantaggiarsi di tale beneficio;
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Testo completo

di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24988/2019 del ruolo generale, proposto DA B ERARDI P ATRIZIA (codice fiscale BRR PRZ 53B51 H501 K), nata a Roma l’11 febbraio 1953 ed ivi residente in Largo Pietro di Brazzà n. 26, rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina rilasciate in calce al ricorso, dall’avv. Claudio Manzia (codice fiscale MNZ CLD 51S10 H501 H) e dal prof. avv. Francesco Cardarelli (codice fiscale CRD FNC 61R04 H501 F), elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale Clodio, n. 14. - RICORRENTE – CONTRO l’A GENZIA DELLE ENTRATE (codice fiscale 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale 80224030587), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - CONTRORICORRENTE – INAMMISSIBILITA’- SOPRAVVENUTODIFETTO INTERESSE-DEFINZIONE AGEVOLATACOOBBLIGATO NONCHÉ V ANNELLI S TEFANIA (codice fiscale VNN SFN 82L50 G274 P). - INTIMATA – per la cassazione della sentenza n. 317/16/2019 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 28 gennaio 2019, non notificata;

U DITA la relazione svolta all’udienza del 13 giugno 2024 dal Consigliere Ugo Candia. RILEVATO CHE :

1. oggetto di controversia era l’avviso di liquidazione indicato in atti, con cui l’Ufficio rideterminava il valore dei beni (fabbricati e terreni) oggetto di compravendita con atto del 26 ottobre 2012, registrato in data 11 novembre 2012, dichiarato in complessivi 105.000,00 €, rettificandolo nella somma complessiva di 194.665,00 €, recuperando a tassazione le relative imposte di registro ed ipo- catastali;

2. con la suindicata sentenza, la Commissione tributaria regionale del Lazio, decidendo sugli appelli riuniti proposti da Patrizia Berardi (acquirente dei beni) e Stefania Vannelli (venditrice dei beni) avverso la pronuncia n. 25655/35/2017 della Commissione tributaria provinciale di Roma, li accoglieva parzialmente, ritenendo preliminarmente l’avviso motivato sulla scorta della stima dei beni ivi allegata, sviluppata in base ai criteri di cui all’art. 51, comma 3, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; 2.1 nel merito il Giudice regionale confermava il valore dichiarato dalle parti (pari a 17.731,39 €) relativamente alle particelle nn. 888/886, siccome aventi ad oggetto fabbricati collabenti, detraeva dalla base imponibile la somma di 10.183,50 € relativa all’area urbana di mq 1395 (censita in catasto al folio 11, p.lla 634, sub. 502), in quanto non ricompresa nei beni sottoposti a verifica, mentre confermava il valore assegnato dall’Ufficio ai terreni (per complessivi 149.517,00 € al netto della somma di 10.183,50 € di cui sopra), considerando non applicabile il criterio del prezzo- valore, trattandosi di terreno non edificabili, e rispettati i criteri, pari ordinati, di cui all’art. 51 comma 3, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e non computabili i vincoli regionali in quanto apposti dopo la cessione oggetto di tassazione;

3. Patrizia Berardi notificava il 24/25 luglio 2019 ricorso per cassazione contro la predetta sentenza, formulando tre motivi di impugnazione, successivamente depositando in data 3 giugno 2024 memoria ex art. 380-bis.

1. cod. proc. civ. con cui ha chiesto di dichiarare la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per carenza di interesse;

4. l’Agenzia delle Entrate-Riscossione resisteva con controricorso notificato il 2 ottobre 2019;

5. Stefania Vannelli è restata intimata. CONSIDERATO CHE :

1. con la citata memoria di cui all’art. 380-bis.

1. cod. proc. civ., l’istante ha rappresentato che: - « Nel corso del presente giudizio di legittimità l'Agenzia delle Entrate ha notificato alla ricorrente e a Vannelli Stefania, quali debitrici in solido, le cartelle di pagamento n. 09720200150685158000 […], quanto alla prima, e n. 09720200150685158001 […], quanto alla seconda, per l'importo di € 68.747,83; cartelle emesse dopo le pronunce di primo e secondo grado e riferite entrambe all'avviso di liquidazione n. 20121T033316000 del 2012 oggetto del contenzioso all'esame di codesta Ecc.ma Corte»; - «A seguito di quanto sopra la coobbligata Vannelli Stefania, non costituita nel presente giudizio, ha presentato in data 23.05.2023 dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (c.d. "rottamazione quater" –[…], cui ha fatto seguito la comunicazione delle somme dovute […] da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e l'inizio dei pagamenti con il versamento delle prime rate […]» (così nella suindicata istanza);

2. la ricorrente ha, quindi, dichiarato di aderire alla definizione agevolata di cui sopra da parte del soggetto obbligato in solido e di non voler pertanto proseguire il presente giudizio, avendo perso interesse a coltivare il gravame ed ha chiesto di dichiarare la sopravvenuta inammissibilità o improcedibilità del ricorso per carenza di interesse, disponendo l'estinzione del giudizio ex art. 391 cod. proc. civ. con compensazione delle spese, richiamando sul punto, in relazione a fattispecie analoghe, le pronunce di questa Corte del 29 dicembre 2023, n. 36431 e del 5 giugno 2023, n. 15722). In via del tutto subordinata ha chiesto la sospensione del giudizio in attesa del completamento dei pagamenti rateali;

3. la previsione dell’art. l’art. 1, comma 236, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevede che il giudizio si estingue dopo il pagamento delle rate convenute, circostanza nella specie non avvenuta, essendo il pagamento dell’ultima rata prevista per il 30 novembre 2027;

4. nondimeno, questa Corte, in analoghe vicende, ha, da ultimo, chiarito che le disposizioni relative alla definizione agevolata delle controversie rendono tipiche le fattispecie di estinzione del giudizio conseguente al perfezionamento di questa speciale procedura amministrativa di definizione dei carichi pendenti, ma non escludono di per sé l’operatività degli ordinari istituti processuali che presiedono in via generale al giudizio di legittimità, tanto più connotato da carattere ufficioso;

5. per tale via, il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile ogniqualvolta emergano dagli atti univoci elementi per ravvisare in capo al ricorrente il venir meno – proprio per effetto dell’accesso alla procedura definitoria in esame – di un concreto ed attuale interesse alla prosecuzione del giudizio ed all’ottenimento di una decisione sul fondo della questione ex art. 100 cod. proc. civ.;

6. nel caso di specie, la suindicata dichiarazione della contribuente è chiara e testuale nella rappresentazione del venir meno dell’interesse alla decisione, sicché il giudizio può chiudersi secondo le regole proprie del processo e, quindi, con una declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse all’impugnazione e non per estinzione a seguito del perfezionamento della procedura di definizione agevolata;

7. la pronuncia di inammissibilità del presente processo non preclude la compensazione delle spese di lite, posto che «la condanna della parte che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe, infatti, con la ratiodi questa» (cfr. Cass., Sez. T., 22 marzo 2024, n. 7806) e tale soluzione va ritenuta applicabile anche al coobbligato che intenda avvantaggiarsi di tale beneficio;

8. non ricorrono, infine, i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso previsto dall’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, tenuto conto della sopravvenuta inammissibilità del ricorso in esame (cfr. Cass., Sez. T., 22 marzo 2024, n. 7806). P