Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22810/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of decisive factual error and procedural abuse.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22810/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the revocation appeal inadmissible because the alleged factual error by the lower court lacked decisiveness and the appeal failed to meet procedural requirements. The applicants argued that the lower court's reasoning was insufficient without specific classification plan details, but the Court found no definitive error warranting a new trial. Consequently, the appeal was rejected, and the applicants were ordered to pay court costs and a sanction for abusing the legal process.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391-bis, 395 n. 4 c.p.c.; The revocation appeal is inadmissible if the alleged factual error is not decisive and the request lacks logical-legal foundation, constituting an abuse of process.

Parole chiave

Generato dall'IA
revocation appeal factual error decisiveness requirement abuse of process procedural inadmissibility cassation procedure sanction costs motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391-bis c.p.c.
Art. 395 n. 4 c.p.c.
Art. 96 comma 3 c.p.c.
La manifesta inammissibilità del proposto motivo di ricorso, così come sopra ripercorsa, fonda, da ultimo, la statuizione sanzionatoria prevista dall’art. 96, comma3, cod.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
civ., della ulteriore somma di €500,00; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 395 cod. proc. civ
art. 96 cod. proc. civ
La manifesta inammissibilità del proposto motivo di ricorso, così come sopra ripercorsa, fonda, da ultimo, la statuizione sanzionatoria prevista dall’art. 96, comma3, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8051 del 23/04/2020
Cass., 4 agosto 2021, n. 22208
27623; v., altresì , Cass., 4 agosto 2021, n. 22208;
Cass., 15 febbraio 2021, n. 3830
Cass., 15 febbraio 2021, n. 3830; Cass., 24 settembre 2020, n.
Cass., 24 settembre 2020, n. 20018
3830; Cass., 24 settembre 2020, n. 20018; Cass., 18 novembre 2019, n.
Cass., 18 novembre 2019, n. 29812
20018; Cass., 18 novembre 2019, n. 29812; Cass., 21 novembre 2017, n.
Cass., 21 novembre 2017, n. 27623
29812; Cass., 21 novembre 2017, n. 27623; v., altresì, Corte Cost., 6 giugno 2019, n.
Corte Cost., 6 giugno 2019, n. 139
27623; v., altresì, Corte Cost., 6 giugno 2019, n. 139; Corte Cost., 23 giugno 2016, n.
Corte Cost., 23 giugno 2016, n. 152
139; Corte Cost., 23 giugno 2016, n. 152).
Cass., 30 novembre 2012, n. 21570
già Cass., 30 novembre 2012, n. 21570 cui adde Cass., 21 novembre 2017, n.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 107/2019R.G. proposto da: Avv. Giovanni Attingenti, nato a Pollena Trocchia il 29.1.1941, che si difende in proprio, ed Avv. Francesca Attingenti, nata a Napoli il 5.10.1979 (C.F.:TTN FNC 79R45 F839X), entrambi residenti in Pollena Trocchia (NA), alla Via Garibaldi n. 349, anche quali eredi diLiliana Antonelli, nata a Forlì del Sannio (IS) il 20.5.1944 (C.F.: NTN LIN 44E60 D703N ) , morta il 27.9.2017, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Attingenti(C.F.: GNN 41A29 G795P; p.e.c. : giovanniattingenti@avvocatinapoli.legalmail.it ; fax : 081 7879041), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.

Stefania Iasonna, in Roma alla Via Montesanto n. 68, come da procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla, con sede inNapoli, alla Revocazione – Avvisi intimazione contributi consortili Via Giovanni Porzio n.4 (C.F.: 80015070636), in persona del Commissario Straordinario, dott. Giuseppe Testa, autorizzato a stare in giudizio con deliberazione commissariale n. 79 del 21 dicembre 2018, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Arcangelo Guzzo (C.F.:

GZZRNG63P28C352L; pec: arcangeloguzzo@ordineavvocatiroma.org) e Claudio Mar ti no ( C.F.: MRTCLD69DIOH501H; pec: claudiomartino@ordineavvocatiroma.org; fax: 06\80687995) ed elettivamente domiciliato nello studio dei medesimi avvocati in Roma, alla Via Antonio Gramsci n. 9; - controricorrente - e GEFIL Gestione Fiscalità Locale s.p.a.; -intimata - - avverso l ’ordina nza n. 1 2054 / 20 18 emessa dalla C orte di Cassazione in data 17/05/2018e non notif icata ; -udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta . Rilevato che 1.

In ordine agli avvisi di intimazione loro notificati per contributi al Consorzio di Bonifica Napoli-Volla relativi all'anno 2011, Liliana Antonelli, Francesca Attingenti e Giovanni Attingenti ricorrevano per cassazione avverso il rigetto dell'appello dagli stessi proposto contro il rigetto dell'impugnazione di primo grado.

2. Con ordinanza n. 12054 del 17.5.2018 la Suprema Corte rigettava il ricorso, affermando, per quanto qui ancora rileva, che i ricorrenti si erano lamentati che il giudice d'appello avesse ritenuto idonea la motivazione degli avvisi nonostante l'omessa indicazione degli estremi del piano di classifica e che, a fronte di ciò, il ricorso neppure avesse riprodotto gli avvisi la cui motivazione contestava, in violazione del principio di autosufficienza.

3. Avverso tale ordinanza Francesca Attingenti e Giovanni Attingenti, anche quale erede di Liliana Antonelli, hanno proposto ricorso per revocazione basato su un unico motivo. Il Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla ha resistito con controricorso. La GEFIL Gestione Fiscalità Locale s.p.a. non ha svolto difese. Considerato che 1. Con l’unico motivo i ricorrenti deducono, in relazione agli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., l’errore di fatto consistito nell’aver ritenuto che essi si fossero lamentati dell’omessa indicazione degli estremi del piano di classifica, laddove la loro censura aveva avuto ad oggetto l’omessa indicazione di quest’ultimo negli atti impositivi. 1.1.

Il motivo è inammissibile. Invero, non sussiste differenza sostanziale tra il dolersi che la motivazione degli avvisi impugnati non fosse idonea perché non contenente gli estremi del piano di classifica ed il lamentarsi che il detto piano non fosse indicato negli atti impositivi. In entrambe le evenienze la Cassazione, da un lato, ha rilevato che, a fronte della considerazione della CTR secondo cui la motivazione degli avvisi era idonea (specificando gli stessi la natura del tributo, l’ubicazione e la consistenza degli immobili, l’anno di riferimento e le voci di dettaglio), i contribuenti hanno omesso, in violazione del principio di autosufficienza, di riprodurre gli avvisi di cui contestano la motivazione e, dall’altro lato, ha posto in evidenza che, a seguito della produzione in giudizio del piano di classifica, i contribuenti non avevano formulato “alcuna contestazione specifica”, sicché giuridicamente corretta era la conseguente presunzione di godimento dei benefici consortili quale presupposto dell’obbligo contributivo.

Il principio di autosufficienza è stato richiamato non in relazione al rilevato difetto di indicazione «degli estremi del piano di classifica», ma con riferimento al contenuto sostanziale portante degli atti impugnati, com’è reso evidente dal seguente passaggio: «Il giudice d'appello ha ritenuto idonea la motivazione degli avvisi per la specificazione che essi operano quanto a natura del tributo, ubicazione e consistenza degli immobili, anno di riferimento, voci di dettaglio; a fronte di ciò, il ricorso neppure riproduce gli avvisi la cui motivazione contesta, in violazione del principio di autosufficienza (Cass. 9536/2013 Rv. 626383, Cass. 16147/2017 Rv.644703)».

Detto principio, con riferimento alla motivazione degli atti tributari, è declinato dalla Corte nel senso che la censura involgente la congruità della motivazione dell'avviso di accertamento necessariamente richiede che il ricorso per cassazione riporti i passi della motivazione dell'atto che, per l'appunto, si assumano erroneamente interpretati o pretermessi (v. Cass., 13 agosto 2004, n. 15867 cui adde, ex plurimis, Cass., 19 novembre 2019, n. 29992; Cass., 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., 4 aprile 2013, n. 8312;

Cass., 29 maggio 2006, n. 12786). Il difetto di autosufficienza, pertanto, non conseguiva dall’aver ritenuto che la censura involgeva l’omessa indicazione degli estremi del piano di classifica, ma involgeva l’effettivo contenuto motivazionale dell’atto che non era stato riprodotto. Del resto, i contribuenti avrebbero potuto dolersi solo della omessa indicazione negli avvisi degli “estremi” del piano di classifica, alla luce della pronuncia a Sezioni Unite di questa Corte (emanata proprio in una fattispecie in tema di riscossione di contributi consortili ai sensi dell'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215) secondo cui La cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione.

Tale motivazione può essere assolta "per relationem" ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità e l'atto richiamato, quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella - secondo una interpretazione non puramente formalistica dell'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (c.d.

Statuto del contribuente) -sempre che in essa siano indicati nella cartella i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione. (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11722 del 14/05/2010). Senza tralasciare che nella fase rescindente del giudizio di revocazione, il giudice, anche una volta verificato l'errore di fatto (sostanziale o processuale) esposto ai sensi del n. 4 dell'art. 395 cod. proc. civ., deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa; e solo ove tale accertamento dia esito negativo,nel senso che la sentenza impugnata risulti, in tal modo, priva della sua base logico-giuridica, il giudice deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del merito della controversia, che tenga conto dell'effettuato emendamento (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8051 del 23/04/2020).

Nel caso di specie, invece, per quanto detto in precedenza, difetterebbe altresì il presupposto indefettibile della decisività dell’errore di fatto in cui sarebbe incorso il giudice a quo.

2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. La manifesta inammissibilità del proposto motivo di ricorso, così come sopra ripercorsa, fonda, da ultimo, la statuizione sanzionatoria prevista dall’art. 96, comma3, cod. proc. civ., e per importo correlato a quello oggetto di liquidazione a titolo di spese processuali. Come statuito dalla Corte, difatti, la condanna ex art. 96, c omma 3, cit., applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, c ommi 1 e 2, cod. proc. civ., e con queste cumulabile, volta, – con finalità deflattive del contenzioso, – alla repressione dell’abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di «abuso del processo», quale l’aver agito o resistito pretestuosamente (Cass., 4 agosto 2021, n. 22208;

Cass., 15 febbraio 2021, n. 3830; Cass., 24 settembre 2020, n. 20018; Cass., 18 novembre 2019, n. 29812; Cass., 21 novembre 2017, n. 27623; v., altresì, Corte Cost., 6 giugno 2019, n. 139; Corte Cost., 23 giugno 2016, n. 152). E, come si è rimarcato in ordine alla quantificazione della misura, il terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., rinviando all’equità, richiama il criterio di proporzionalità secondo le tariffe forensi e quindi la somma da tale disposizione prevista va rapportata alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa, ovvero ad un loro multiplo, nei limiti segnati ad ogni modo da ragionevolezza (v. già Cass., 30 novembre 2012, n. 21570 cui adde Cass., 21 novembre 2017, n. 27623; v., altresì , Cass., 4 agosto 2021, n. 22208;

Cass., 18 novembre 2019, n. 29812 nonché Corte Cost., 6 giugno 2019, n. 139).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso ; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore delcontroricorrente Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla, delle spese del presente giudizio di legittimità - che si liquidano nella somma di euro 500,00, edeuro 200,00 per spese vive , oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge- nonché, ai sensi dell’art. 96, c omma 3, cod. proc. civ., della ulteriore somma di €500,00; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a q