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Ordinanza — n. 22794/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal and self-annulment of tax assessment agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22794/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the client's withdrawal and the tax authority's subsequent self-annulment of the assessment. The taxpayer had previously challenged a tax notice regarding income from a de facto company involving alleged labor fraud. The court ruled that the withdrawal, combined with the agreement to annul the notice, satisfied the conditions for extinction under civil procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of a cassation appeal by the appellant, coupled with the self-annulment of the contested administrative act, results in the extinction of the proceedings without further judicial intervention.

Parole chiave

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withdrawal of appeal self-annulment agreement extinction of proceedings tax assessment notice civil procedure code responsabilità civile del consulente fiscale inchiesta per frode fiscale complicità in sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
Sussistendo le condizioni di cui all’art. 390 cod. proc. civ., va dichiarata l’estinzione secondo il disposto di cui all’art.
Art. 391 cod. proc. civ.
civ., va dichiarata l’estinzione secondo il disposto di cui all’art. 391 cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. n. 115 del 2002
«doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1 - quater , d.P.R.
art. 390 cod. proc. civ
Sussistendo le condizioni di cui all’art. 390 cod. proc. civ., va dichiarata l’estinzione secondo il disposto di cui all’art.
art. 391 cod. proc. civ
civ., va dichiarata l’estinzione secondo il disposto di cui all’art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 07/12/2018, n. 31732
115 del 2002, in quanto il presuppostodell’estinzione è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732); trattasi, inoltre, di norma lato sensu sanzionatoria e, comunque, eccezionale, e pertanto di stretta interpretazione (Cass.
Cass. 01/09/2022, n. 25693
31732); trattasi, inoltre, di norma lato sensu sanzionatoria e, comunque, eccezionale, e pertanto di stretta interpretazione (Cass. 01/09/2022, n. 25693, Cass.28/05/2020, n.
Cass. 28/05/2020, n. 10140
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24334/2023 R.G. proposto da : FALCINELLI MARCELLO, rappresentato e difeso dagli Avv. Roberto Tieghi e Roberto Altieri ed e lettivamente domiciliato in Roma, via Sicilia,66, presso lo studio Fantozzi Associati, –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, –resistente – avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARD IA , n. 1544 / 20 23 , depositata il 28/04/2023; IRPEFAVVISO ACCERTAMENTO Cons. est. Rosanna Angarano 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 giugno2024 dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che:

1. Marcello Falcinelli ha proposto ricor so per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle entrateavverso la sentenza in epigrafe c on la quale la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia ha rigettato l’appello principale del contribuente ed ha accolto l’appello incidentaledell’Ufficio. Il giudice di secondo grado ha confermato la legittimità del l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva accertato maggiori redditi del contribuenteassumendo una partecipazione di quest’ultimo alla società di fattoGemini Service soc. coop. e in ragione di una frode fiscale da quest’ultima perpetrata tramite interposizione fittizia di manodopera. 2.L’avvocatura erariale ha depositato «atto di costituzione», ai soli fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale,d ichiarand o di non aver proposto tempestivo controricorso, 3. Il contribuente hasuccessivamente depositato rinuncia al ricorso con istanza di compensazione delle spese. Considerato che:

1. Deve prendersi atto della rinuncia al ricorso, manifestata dai difensori delricorrente in virtù dei potersi ai medesimi espressamente conferiti con la procura speciale. I difensori, inoltre, hanno dato atto dell’annullamento inautotutela dell’avviso di accertamento impugnato a seguito di accordo intercorso con l’Ufficio. Sussistendo le condizioni di cui all’art. 390 cod. proc. civ., va dichiarata l’estinzione secondo il disposto di cui all’art. 391 cod. proc. civ.

2. Stante la mancanza di attività difensiva dell’intimata, non deve pronunciarsi sulle spese. Cons. est. Rosanna Angarano 3 In ragione del tenore della pronunzianon sussistono le condizioni per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presuppostodell’estinzione è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732); trattasi, inoltre, di norma lato sensu sanzionatoria e, comunque, eccezionale, e pertanto di stretta interpretazione (Cass. 01/09/2022, n. 25693, Cass.28/05/2020, n. 10140).

P.Q.M.

La Cortedichiara estinto il