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Sentenza — n. 22792/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses lawsuit due to settlement via simplified procedure under Law 130/2022.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22792/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the lawsuit extinguished because the parties jointly requested termination following the completion of a simplified dispute resolution procedure under Law 130/2022. The Municipality of Avellino and the opposing party had previously contested issues regarding IMU tax declarations, but the matter was resolved through the new expedited mechanism. Consequently, the court ruled that no further litigation was necessary as the subject matter of the dispute had ceased to exist.

Regesto Legislator

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Law 31 August 2022, n. 130; Law 30 May 2002, n. 115: The simplified procedure for resolving disputes under Law 130/2022 justifies the extinction of a pending lawsuit when the parties have completed the agreed-upon resolution, rendering the subject matter of the controversy non-existent.

Parole chiave

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simplified dispute resolution extinction of lawsuit cessation of subject matter Law 130/2022 IMU tax declarations simplified procedure joint party request

Disposizioni normative citate

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Law 31 August 2022, n. 130
D.P.R. 30 May 2002, n. 115

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. III, 5 December 2023, n. 34025
Cass., Sez. Un., 20 February 2020, n. 4315
Cass., Sez. III, 19 April 2023, n. 10483

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Testo completo

sistito con controricorso notificato il 9 gennaio 2019.

5. Il Comune di Avellino è restato invece intimato.

6. questa Corte, con ordinanza n. 22936, depositata il 27 luglio 2023, ha rimesso la causa in pubblica udienza per la trattazione della controversia unitamente a quella di cui al giudizio n. 35457/2019 di ruolo generale, che verteva su analoga questione di diritto, ritenuta di particolare rilevanza, concernente l’eventuale perdita dei benefici previsti dall’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, b. 504 in caso di omessa dichiarazione IMU.

7. Con istanza congiunta depositata il 7 maggio 2024, le parti costituite hanno chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, avendo proceduto alla definizione agevolata della lite pendente ai sensi della legge 31 agosto 2022, n. 130. R AGIONI DELLA DECISIONE 1. La predetta richiesta congiunta delle parti, motivata dal perfezionamento della procedura di definizione agevolata della lite ai sensi della legge 31 agosto 2022, n. 130, giustifica l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno ogni ragione di controversia tra le parti.

2. le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 5, comma 5, seconda parte, della legge 31 agosto 2022, n. 130). 3.non sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1- quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica all’ipotesi (ivi non contemplata) di sopravvenuta cessazione della materia del contendere (cfr. tra le tante, da ultimo, Cass., Sez. III, 5 dicembre 2023, n. 34025, nonché (Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315 e Cass., Sez. III, 19 aprile 2023, n. 10483, cit.).

P.Q.M.

la Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del conten