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Ordinanza — n. 22776/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares appeal null due to lack of necessary co-litigation between tax authority and all partners.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22776/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax authority's appeal null and void for violating the principle of necessary co-litigation. The lower court had previously annulled a judgment because the other partner, Luca Longhi, was not included in the proceedings. The Court ruled that the appeal against the second-instance judgment was invalid because it was filed solely against Paolo Longhi, omitting the other necessary party.

Regesto Legislator

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Art. 5 DPR n. 917/1986; In tax matters concerning the unitary assessment of income for partnerships and partners, necessary co-litigation is required between the partnership and all partners; absence of such co-litigation renders the judgment radically null.

Parole chiave

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necessary co-litigation tax partnership assessment radical nullity unitary income tax tax appeal procedure accoglimento parziale del contribuente categoria contributiva assegno per l'azienda

Disposizioni normative citate

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Art. 5 DPR n. 917 del 1986
In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento del maggior reddito delle società di persone e dei soci delle stesse, ex art. 5 del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6-5, n. 1472 del 22/01/2018
Cass. Sez. U, n. 14815 del 04/06/2008
1472 del 22/01/2018; Cass. Sez. U, n. 14815 del 04/06/2008).
Cass. Sez. U, n. 25941/2008
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4527/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro LONGHI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIO VII 269, presso lo studio dell’avvocato FLAMINIA RUECA (RCUFMN57M49H501P) rappresentato e difeso dall'avvocato PATRIZIA BRANDI (BRNPRZ54D57A944J) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA-ROMAGNA n. 2529/2016 depositata il 12/10/2016;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2024 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. Per quanto ancora qui rileva, l’Agenzia delle entrate accertava, in relazione all’anno di imposta 1995, maggiori redditi nei confronti della società Agricola del Torbida s.n.c., conseguentemente rettificando il reddito da partecipazione di Paolo Longhi, socio per la quota del 50%. 1.1. Gli avvisi di accertamento traevano origine dal recupero a tassazione del maggior reddito a carico di Co.pro.zoo. soc. coop. a r.l., della quale l’Erario aveva disconosciuto lo scopo mutualistico, con le connesse agevolazioni fiscali.

L’Ufficio qualificava la Co.pro.zoo. soc. coop. a r.l. come società a ristretta base societaria e, quindi, applicava la presunzione di distribuzione degli utili occulti ai suoi soci, tra i quali la Agricola del Torbida s.n.c., infine imputando il relativo maggiore reddito di partecipazione in capo ai soci di quest’ultima. Gli atti impositivi erano vittoriosamente impugnati dalla società e dal socio innanzi alla CTP di Ferrara.

2. Proposti separati appelli da parte dell’Amministrazione finanziaria, nelle more del giudizio inerente alla società quest’ultima provvedeva a definire il contenzioso ai sensi dell’art. 16 della l. 27 dicembre 2002, n. 289, con conseguente declaratoria di estinzione da parte della CTR dell’Emilia-Romagna; il giudizio, proseguito nei confronti di Paolo Longhi, si concludeva con sentenza favorevole all’Ufficio, che il contribuente impugnava con ricorso per cassazione. Questa Corte, con ordinanza n. 27058/2009, dichiarava la nullità dell’intero giudizio per violazione del principio del contraddittorio, non essendo mai stato convenuto in lite l’altro socio Luca Longhi, e rimetteva la causa innanzi al primo giudice.

3. Il giudizio, riassunto da Paolo Longhi innanzi alla CTP di Ferrara nei confronti della società Agricola del Torbida s.n.c., dell’altro socio Luca Longhi e dell’Agenzia delle entrate, si concludeva con l’accoglimento della domanda del contribuente. Ritenevano i giudici di prossimità, richiamando a conforto la sentenza n. 25941/2008 delle Sezioni Unite di questa Corte, che il condono usufruito dalla società, avente carattere unitario, andasse imputato pro quota anche ai soci, quantunque estranei alla procedura di condono, con conseguente modifica degli atti impositivi emessi nei loro confronti.

4. L’appello proposto dall’Amministrazione innanzi alla CTR dell’Emilia-Romagna veniva respinto.

5. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di tre motivi. L’intimato resiste con controricorso, illustrato con successiva memoria difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, va rilevata la violazione del litisconsorzio necessario. 1.1. In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento del maggior reddito delle società di persone e dei soci delle stesse, ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, comporta un litisconsorzio necessario tra società e soci, in difetto del quale la sentenza, anche di appello, è affetta da radicale nullità (Cass. Sez. 6- 5, n. 1472 del 22/01/2018; Cass. Sez. U, n. 14815 del 04/06/2008).

2. Nel caso di specie, a seguito della dichiarazione di nullità dell’intero processo, il giudizio è stato correttamente riassunto da parte di Paolo Longhi nei confronti degli altri litisconsorti. Il ricorso di appello, invece, è stato notificato dalla Agenzia delle entrate nei confronti del solo socio Paolo Longhi.

3. L'accertato difetto di integrità del contradditorio verificatosi in appello, rilevabile d'ufficio da questa Corte, comporta la declaratoria di nullità del relativo grado di giudizio, con cassazione della sentenza impugnate e rimessione degli atti alla Corte di giustizia di secondo grado della Emilia-Romagna, per nuovo esame dei ricorsi riuniti e per provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara la nullità del giudizio di appello, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Emilia-Romag