Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 22770/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders integration of contradiction against omitted necessary co-litigant in tax appeal.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 22770/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court ordered the integration of contradiction against the omitted necessary co-litigant, Eredi Longhi Amadio s.s., within sixty days. The taxpayers appealed tax assessments against their agricultural company and partnership, arguing that the lower courts violated the principle of contradiction by failing to include all necessary parties. The court ruled that while the omission does not invalidate the appeal's admissibility, it necessitates a new hearing to ensure the omitted party can defend their interests.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 331 cod. proc. civ.; The omission of a necessary co-litigant from a cassation appeal does not render the appeal inadmissible but requires the integration of contradiction to prevent the finality of the contested judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
integration of contradiction necessary co-litigant tax appeal cassation omitted party rights principle of contradiction complicità in sottrazione d'imposta accoglimento parziale del contribuente detrazione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 331 cod. proc. civ.
Deve essere, pertanto, ordinata l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., nei confronti della società Eredi Longhi Amadio s.s., a cura dell'Agenzia ricorrente, fissando, allo scopo, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria.
Art. 111, comma 2, Cost.
In tal caso, la ricomposizione dell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, comma 2, Cost. e dagli artt.
Art. 6 and 13 CEDU
art. 274 cod. proc. civ
In via generale, questa Corte ha affermato che «l'istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall'art. 274 cod.
art. 5 d.P.R. 22/12
Va richiamato a tale riguardo il principio di diritto secondo cui «In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n.
art. 14 d.lgs. 546/92
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.
art. 331 cod. proc. civ
Deve essere, pertanto, ordinata l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., nei confronti della società Eredi Longhi Amadio s.s., a cura dell'Agenzia ricorrente, fissando, allo scopo, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 29843 del 13/12/2017
Cass. n. 3830 del 18/02/2010
Cass. n. 3789 del 15/02/2018
3830 del 18/02/2010; Cass. n. 3789 del 15/02/2018).
Cass. 29 ottobre 2021, n. 30711
Cass. 21 marzo 2019, n. 8065
Cass. 27 luglio 2018, n. 19910
Cass. 31 luglio 2013, n. 18364
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14690/2020 R.G. proposto da: LONGHI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIO VII 269, presso lo studio dell’avvocato FLAMINIA RUECA (RCUFMN57M49H501P) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PATRIZIA BRANDI (BRNPRZ54D57A944J) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

EMILIA-ROMAGNA n. 1788/2019 depositata il 04/10/2019; sul ricorso iscritto al n. 14717/2020 R.G. proposto da: LONGHI LUCA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIO VII 269, presso lo studio dell’avvocato FLAMINIA RUECA (RCUFMN57M49H501P) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PATRIZIA BRANDI (BRNPRZ54D57A944J) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

EMILIA-ROMAGNA n. 1790/2019 depositata il 04/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2024 dal Consigliere Gian Paolo Macagno FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle entrate accertava, in relazione all’anno di imposta 1993, maggiori redditi nei confronti della Agricola del Torbida s.n.c. e della società semplice Eredi Longhi Amadio, conseguentemente rettificando il reddito da partecipazione ad entrambe le società di Luca Longhi e di Paolo Longhi. 1.1. Gli avvisi di accertamento traevano origine dal recupero a tassazione del maggior reddito a carico di Co.pro.zoo. soc. coop. a r.l., della quale l’Erario aveva disconosciuto lo scopo mutualistico, con le connesse agevolazioni fiscali. 1.2.

L’Ufficio qualificava la Co.pro.zoo. soc. coop. a r.l. come società a ristretta base societaria e, quindi, applicava la presunzione di distribuzione degli utili occulti ai suoi soci, tra i quali la Agricola del Torbida s.n.c. e la società semplice Eredi Longhi Amadio, infine imputando il relativo maggiore reddito di partecipazione in capo ai soci di queste ultime.

2. Paolo Longhi e le società impugnavano i relativi atti impositivi innanzi alla CTP di Ferrara; quest’ultima, per quanto in questa sede di interesse, accoglieva il ricorso di Paolo Longhi con sentenza n. 125/2002.

3. La CTR dell’Emilia-Romagna, investita dall’appello dell’Amministrazione, riformava integralmente la decisione di primo grado; sul successivo ricorso per cassazione, proposto dal contribuente, interveniva l’ordinanza n. 22796/2010 di questa Corte, che dichiarava la nullità del giudizio per la parte inerente ai redditi di partecipazione nella società di persone, ravvisando una violazione del principio del contraddittorio, poiché vi avrebbero dovuto partecipare tutti i soci delle due società.

4. Il giudizio era riassunto innanzi alla CTP di Ferrara dal Longhi, il quale evidenziava che, medio tempore, la società Agricola del Torbida s.n.c. aveva definito il contenzioso mediante ricorso alla procedura di condono di cui all’art. 16 della l. 27 dicembre 2002, n. 289, e chiedendo l’estensione a sé dei relativi effetti, in particolare mediante la riduzione del proprio debito pro quota in misura corrispondente all’importo condonato alle società. La CTP rigettava la domanda del contribuente, il quale proponeva appello innanzi alla CTR dell’Emilia-Romagna.

5. Quest’ultima respingeva il gravame, ritenendo, per quanto qui ancora di interesse, che il contribuente non potesse estendere a proprio vantaggio gli effetti del condono operato dalla società, in quanto l’Amministrazione conservava il potere di procedere al relativo accertamento, ed anche perché difettava, nel caso di specie, il fondamentale requisito della partecipazione di tutti i soggetti coinvolti (società e soci) al relativo giudizio, vertendosi in fattispecie di litisconsorzio necessario, che in questo caso era venuto meno proprio per effetto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere nei confronti delle società che avevano definito la lite mediante condono.

6. La sentenza d’appello è impugnata dal Longhi con ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria difensiva. L’Amministrazione ha depositato controricorso.

7. L’Agenzia delle entrate notificava anche a Luca Longhi due avvisi di accertamento con i quali riprendeva a tassazione maggiori redditi in relazione all’anno di imposta 1993, anch’essi traenti origine dal recupero a tassazione del maggior reddito a carico di Co.pro.zoo. soc. coop. a r.l.

8. Come si è già evidenziato, in conseguenza di ciò, era stato emesso un avviso nei confronti delle società Agricola del Torbida s.n.c. ed Eredi Longhi Amadio s.s., socie della predetta cooperativa, ai fini del recupero degli utili distribuiti, nonché dei soci di queste ultime, in relazione ai maggiori redditi di partecipazione accertati.

9. La pretesa erariale avanzata nei confronti del Longhi concerneva il fatto ch’egli era socio al 50% di Agricola del Torbida s.n.c., al 33,3% di Eredi Longhi Amadio s.s. e, al 3,75%, di Co.pro.zoo. soc. coop. a r.l.

10. Luca Longhi e le predette società di persone impugnavano l’avviso innanzi alla CTP di Ferrara, che accoglieva i ricorsi.

11. Nelle more del successivo giudizio di appello, promosso dall’amministrazione finanziaria innanzi alla CTR dell’Emilia- Romagna, Agricola del Torbida esperiva la procedura di condono di cui all’art. 16 della l. 27 dicembre 2002, n. 289, con conseguente estinzione del processo.

12. L’appello proposto nei confronti del contribuente era invece accolto con sentenza che il contribuente impugnava con ricorso per cassazione, deciso con l’ordinanza n. 23139/2010 di questa Corte che dichiarava la nullità del giudizio, per la parte inerente ai redditi di partecipazione nelle società di persone, ravvisando una violazione del principio del contraddittorio, poiché vi avrebbero dovuto partecipare tutti i soci delle stesse.

13. Il giudizio veniva riassunto innanzi alla CTP di Ferrara da Luca Longhi, il quale affermava che il condono esperito da Agricola del Torbida avrebbe spiegato effetto favorevole nei suoi confronti, in particolare mediante la riduzione del suo debito pro quota in misura corrispondente all’importo condonato.

14. La CTP rigettava la domanda del contribuente, che proponeva appello innanzi alla CTR dell’Emilia-Romagna. Quest’ultima respingeva il gravame, ritenendo, per quanto qui ancora di interesse, che il contribuente non potesse estendere a proprio vantaggio gli effetti del condono.

15. La sentenza d’appello è impugnata dal Longhi con ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Amministrazione ha depositato controricorso, illustrati da successiva memoria difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente deve essere disposta la riunione del ricorso n. 14717/2020 R.G. al presente, recante il n. 14690/2020 R.G. 1.1. In via generale, questa Corte ha affermato che «l'istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall'art. 274 cod. proc. civ., in quanto volto a garantire l'economia ed il minor costo dei giudizi, oltre alla certezza del diritto, risulta applicabile anche in sede di legittimità, in relazione a ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi, in ossequio al precetto costituzionale della ragionevole durata del processo, cui è funzionale ogni opzione semplificatoria ed acceleratoria delle situazioni processuali che conducono alla risposta finale sulla domanda di giustizia, ed in conformità dal ruolo istituzionale della Corte di cassazione, che, quale organo supremo di giustizia, è preposta proprio ad assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, nonché l'unità del diritto oggettivo nazionale» (Cass.

Sez. U, n. 18125 del 13/09/2005 e successive conformi). 1.2. Con specifico riguardo alla esigenza del rispetto del principio dell'unità dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone o delle associazioni di cui all'art. 5 DPR n. 917/86 e dei soci delle medesime, si osserva che, nel caso di specie, a seguito delle dichiarazione della nullità di entrambi i giudizi per violazione del principio del contraddittorio, i soci hanno provveduto alla riassunzione nei confronti delle parti necessarie (rispettivamente l’altro socio e la società). 1.3.

Va richiamato a tale riguardo il principio di diritto secondo cui «In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.

29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio». 1.4. Nel caso di specie, peraltro, si osserva che a seguito della pronuncia di annullamento i giudizi, pur riassunti separatamente, sono stati entrambi celebrati nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, e che dunque non vi è stata sostanziale violazione del contraddittorio. 1.5. Va inoltre evidenziato che «Nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da:

1) identità oggettiva quanto a "causa petendi" dei ricorsi;

2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese;

3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito;

4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione dell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, comma 2, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio (Cass. n. 29843 del 13/12/2017; Cass.n. 3830 del 18/02/2010; Cass. n. 3789 del 15/02/2018).

2. Tanto rilevato ai fini del rispetto del contraddittorio nei gradi di merito, va comunque rilevato che i ricorsi per cassazione non sono stati notificati alla società Eredi Longhi Amadio s.s. che, come risulta dalle sentenze, era parte in entrambi i giudizi di appello. 2.1. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l'omessa notifica dell'impugnazione a un litisconsorte necessario, sia nel caso di litisconsorzio sostanziale, sia nel caso di litisconsorzio processuale, non si riflette sulla ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma determina solo l'esigenza dell'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art.331 cod. proc. civ., nei confronti della parte pretermessa, anche laddove il litisconsorte necessario pretermesso non sia stato neppure indicato nell'atto di impugnazione. (cfr. Cass., 29 ottobre 2021, n. 30711; Cass., 21 marzo 2019, n. 8065; Cass., 27 luglio 2018, n. 19910; Cass., 31 luglio 2013, n. 18364).

3. Deve essere, pertanto, ordinata l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., nei confronti della società Eredi Longhi Amadio s.s., a cura dell'Agenzia ricorrente, fissando, allo scopo, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo, ordinando l'in