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Ordinanza Interlocutoria — n. 22743/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of necessary co-litigant participation and orders integration of contradiction.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 22743/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the taxpayer's cassation appeal regarding tax assessment and ordered the integration of contradiction with a necessary co-litigant. The facts show that while the taxpayer won the lower appeals, the necessary co-litigant Paolo Longhi was omitted from the cassation notification. The court ruled that such omission does not invalidate the appeal but requires the opposing party to notify the missing party within sixty days to ensure procedural fairness.

Regesto Legislator

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Art. 331 cod. proc. civ.; The omission of a necessary co-litigant from cassation notification does not render the appeal inadmissible but mandates the integration of contradiction to prevent the judgment from becoming final.

Parole chiave

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necessary co-litigant integration of contradiction cassation appeal tax assessment procedural fairness società cooperativa cooperazione economica socio

Disposizioni normative citate

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Art. 331 cod. proc. civ.
Deve essere, pertanto, ordinata l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., nei confronti di Paolo Longhi, a cura dell'Agenzia ricorrente, fissando, allo scopo, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria.
art. 331 cod. proc. civ
Deve essere, pertanto, ordinata l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., nei confronti di Paolo Longhi, a cura dell'Agenzia ricorrente, fissando, allo scopo, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria.

Giurisprudenza citata

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Cass., 29 ottobre 2021, n. 30711
Cass., 29 ottobre 2021, n. 30711; Cass., 21 marzo 2019, n.
Cass., 21 marzo 2019, n. 8065
30711; Cass., 21 marzo 2019, n. 8065; Cass., 27 luglio 2018, n.
Cass., 27 luglio 2018, n. 19910
8065; Cass., 27 luglio 2018, n. 19910; Cass., 31 luglio 2013, n.
Cass., 31 luglio 2013, n. 18364
19910; Cass., 31 luglio 2013, n. 18364).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14746/2020 R.G. proposto da: LONGHI LUCA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIO VII 269, presso lo studio dell’avvocato FLAMINIA RUECA (RCUFMN57M49H501P) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PATRIZIA BRANDI (BRNPRZ54D57A944J) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (ADS80224030587) che la rappresenta e difende avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA – ROMAGNA n. 1792/2019 depositata il 04/10/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2024 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle entrate notificava a Luca Longhi un avviso di accertamento con il quale riprendeva a tassazione maggiori redditi in relazione all’anno di imposta 1995. 1.1. L’atto impositivo traeva origine dal recupero a tassazione di un maggior reddito a carico di Co.Pro.Zoo. soc. coop. a r.l., della quale l’Erario aveva disconosciuto lo scopo mutualistico, con le connesse agevolazioni fiscali. In conseguenza di ciò, era stato emesso un avviso nei confronti della società Agricola del Torbida s.n.c., socia della predetta cooperativa, ai fini del recupero degli utili distribuiti. 1.2.

La pretesa erariale avanzata nei confronti del Longhi concerneva il fatto ch’egli era socio al 50% di Agricola del Torbida s.n.c. e, all’1,99%, di Co.Pro.Zoo. soc. coop. a r.l.

2. Luca Longhi e Agricola del Torbida impugnavano l’avviso innanzi alla CTP di Ferrara.

3. Nelle more del giudizio, la società esperiva la procedura di condono di cui all’art. 16 della l. 27 dicembre 2002, n. 289, con conseguente estinzione del processo.

4. Il ricorso del contribuente veniva invece accolto. La CTR dell’Emilia-Romagna, adìta con appello dall’Amministrazione, riformava integralmente la decisione di primo grado; sul successivo ricorso per cassazione, proposto dal contribuente, interveniva l’ordinanza n. 22794/2010 di questa Corte che dichiarava la nullità del giudizio per la parte inerente ai redditi di partecipazione nella società di persone, ravvisando una violazione del principio del contraddittorio, poiché vi avrebbero dovuto partecipare tutti i soci della stessa.

5. Il giudizio veniva riassunto innanzi alla CTP di Ferrara dal Longhi, il quale affermava che il condono esperito da Agricola del Torbida avrebbe spiegato effetto favorevole nei suoi confronti, in particolare mediante la riduzione del suo debito pro quota in misura corrispondente all’importo condonato.

6. La CTP rigettava la domanda del contribuente, il quale proponeva appello innanzi alla CTR dell’Emilia-Romagna. 6.1. Quest’ultima respingeva il gravame, ritenendo, per quanto qui ancora di interesse, che il contribuente non potesse estendere a proprio vantaggio gli effetti del condono, in quanto l’Amministrazione conservava il potere di procedere al relativo accertamento, ed anche perché difettava, nel caso di specie, il fondamentale requisito della partecipazione di tutti i soggetti coinvolti (società e soci) al relativo giudizio, vertendosi in fattispecie di litisconsorzio necessario, che in questo caso era venuto meno proprio per effetto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere nei confronti della società che aveva definito la lite mediante condono.

7. Avverso la sentenza di appello propone ricorso Luca Longhi con due motivi, illustrati con memoria difensiva. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va rilevato che il ricorso per cassazione non è stato notificato a Paolo Longhi che, come risulta dalla sentenza impugnata, era parte del giudizio di appello. 1.1. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l'omessa notifica dell'impugnazione a un litisconsorte necessario, sia nel caso di litisconsorzio sostanziale, sia nel caso di litisconsorzio processuale, non si riflette sulla ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma determina solo l'esigenza dell'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art.331 cod. proc. civ., nei confronti della parte pretermessa, anche laddove il litisconsorte necessario pretermesso non sia stato neppure indicato nell'atto di impugnazione. (cfr.

Cass., 29 ottobre 2021, n. 30711; Cass., 21 marzo 2019, n. 8065; Cass., 27 luglio 2018, n. 19910; Cass., 31 luglio 2013, n. 18364).

2. Deve essere, pertanto, ordinata l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., nei confronti di Paolo Longhi, a cura dell'Agenzia ricorrente, fissando, allo scopo, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria. Analoga necessità non va ravvisata nei confronti della società Agricola del Torbida s.a.s., che ha aderito alla definizione agevolata del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo, ordinando l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Paolo Longhi, a cura dell'Agenzia delle entrate ricorrente, nel termine di sessan