Ordinanza — n. 22702/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori impugnava il silenzio- rifiuto formatosi su due sue istanze volte ad ottenere il rimborso degli importi versati per il canone di depurazione delle acque. Dopo alterni esiti dei gradi di merito, la Cassazione, con ordinanza n. 5487 del 3.3.2017, accoglieva il ricorso proposto dalla contribuente, escludendo l’obbligo di riassunzione del giudizio dinanzi alla CTP di Milano, ricordando che, con precedente sentenza n. 8318/2011, era già stato affermato il diritto della Fondazione ad essere rimborsata per un altro periodo ed invitando il giudice del rinvio a tener conto del giudicato esterno formatosi, con la predetta pronuncia, sulla circostanza di fatto della insussistenza, nei periodi di cui si trattava, di un impianto centralizzato di depurazione acque da parte del Comune di Milano.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22702/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Con il primo motivo la ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per non aver la CTR rilevato che la cartella esattoriale per l’anno 2002 era stata regolarmente impugnata.
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to la seguente ORDINANZA sulricorso 3327 1 / 20 1 9 propost i da: FONDAZIONE IRCCS - ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI (C.F.: 80018230153),in persona del Presidente Dott. Marco Votta, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ezio Antonini di Milano (C.F.: NTZ ZEI 35H20 F205A; PEC: ezio.antonini@milano.pecavvocati.it) e Gabriele Pafundi di Roma (C.F.: PFNGRL57B09H501K ; fax : 06.3212646 ; PEC : gabrielepafundi@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, al Viale GiulioCesare n. 14, come da procura in calce alricorso; -ricorrente - contro COMUNE DI MILANO (C.F.: 0119925015 8), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso , come da procura speciale in calce a l controricorso, dagli A vv. ti Antonello Mandarano ( C.F.:
Silenzio-rifiuto istanza rimborso importi versati per canone depurazione acque –Rinuncia ricorso MNDNNL65H15E919Y), Ruggero Meroni (C.F.: MRNRGR54 L 817091), Irma Marinelli (C.F.: MRNRM160C48F839H), Donatella Silvia ( C.F.: SLVDTL67L4114411) e Anna Tavano (C.F.: TVNNNA69P42F205R) dell'Avvocatura Comunale di Milano, nonché dall'Avv. Giuseppe Lepore di Roma (C.F.: LPRGPP65B14H501X), presso il cui studio è elettivamente domiciliato inRoma, alla Via Polibio n. 15 ; - controricorr ente - - avverso l a sente nza n. 3047 / 20 1 9 emessa dalla C TR L ombardia in data 11/07/2019e notif icata il 03/09/2019 ; -udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.
Andrea Penta . Rilevato che:
1. La Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori impugnava il silenzio- rifiuto formatosi su due sue istanze volte ad ottenere il rimborso degli importi versati per il canone di depurazione delle acque.
2. Dopo alterni esiti dei gradi di merito, la Cassazione, con ordinanza n. 5487 del 3.3.2017, accoglieva il ricorso proposto dalla contribuente, escludendo l’obbligo di riassunzione del giudizio dinanzi alla CTP di Milano, ricordando che, con precedente sentenza n. 8318/2011, era già stato affermato il diritto della Fondazione ad essere rimborsata per un altro periodo ed invitando il giudice del rinvio a tener conto del giudicato esterno formatosi, con la predetta pronuncia, sulla circostanza di fatto della insussistenza, nei periodi di cui si trattava, di un impianto centralizzato di depurazione acque da parte del Comune di Milano.
3. La CTR della Lombardia rigettava il ricorso in riassunzione proposto dalla contribuente, ritenendo, per quanto qui rileva, che la stessa fosse incorsa in decadenza per non aver impugnato tempestivamente la cartella di pagamento in relazione al cui pagamento aveva chiesto il rimborso e non potendo l’istanza di rimborso eludere la decadenza.
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori sulla base di tre motivi. Il Comune di Milano ha resistito con controricorso.Considerato che:
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per non aver la CTR rilevato che la cartella esattoriale per l’anno 2002 era stata regolarmente impugnata.
2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la Violazione e falsa applicazione norme di diritto (art. 360, 1° comma n. 3 e n. 5 c.p.c.). Mancata applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008 , per non aver la CTR considerato che, come chiarito dalla Consulta, il canone di depurazione non è un tributo, bensì un corrispettivo contrattuale, che non può essere richiesto se il servizio non viene reso.
3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la Violazione e falsa applicazione norme di diritto (art. 360, 1° comma n. 3 c.p.c.). Mancata applicazione alla fattispecie degli artt. 16 e 17 l. 319/76 , per non aver la CTR considerato che l’art. 8 sexiesdella l. n. 13/2009 non interferiva con la normativa, applicabile ratione temporis, in vigore nel periodo precedente.
4. La Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, premesso che, a seguito di nuovi contatti intervenuti dopo la notifica del ricorso, le parti hanno raggiunto un accordo per la risoluzione dell'intero contenzioso residuo (canone di depurazione acque 2000 -2001 - 2002) e che tale accordo prevede, fra l'altro, la rinuncia al ricorso, ha formalizzato tale rinuncia, chiedendo la compensazione delle spese. Il Comune di Milano, dal suo canto, ha accettato la rinuncia con la totale compensazione delle spese di causa. La rinuncia è rituale e va dichiarata l’estinzione del giudizio.
Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti, avuto riguardo alle ragioni della rinuncia al ricorso, formulata per definizione stragiudiziale e conciliativa della rescontroversa. Non ricorrono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui addeCass., 28 maggio 2020, n. 10140;
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio;compensa, tra le parti, le spese di lite . C