Cassation court allows Equitalia's appeal, quashing the Regional Tax Court's decision on notification proof requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed Equitalia's appeal against the Regional Tax Court's partial annulment of a tax payment order. Equitalia argued that notification reports and role extracts were sufficient proof, while the Regional Tax Court had required the full original documents. The court ruled that the lower court erred by demanding additional evidence when the agent already provided compliant notification reports containing the necessary identification numbers.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 116 cod. proc. civ.; d.P.R. n. 602/1973, art. 26; d.l. n. 669/1996, art. 5, comma 5; Cass. n. 21533/2017; Cass. n. 23902/2017: When a taxpayer contests only the lack of notification, the collection agent's production of a notification report or receipt notice with the payment order number is sufficient proof, rendering the production of the full original document unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 108/2017R.G. proposto da Equitalia Servizi di Riscossione ( già Equitalia Sud s.p.a. ), rappresentata e difesa dall’avvocato Vincenzo Ragni ed elettivamente domiciliata in Roma, via San Giovanni in Laterano n. 226/210, presso lo studio dell’avvocato Bianca Maria Casadei, coma da procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – Contro Quarto Pietro –intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del l a Puglian. 1297/ 14 / 20 1 6 , depositata il 23 . 05 .201 6 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 giugno 20 2 4 dal Consigliere Tania Hmeljak. RILEVATO CHE -La CTP di Bari rigettava il ricorso proposto da Quarto Pietro avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e delle sottese cartelle di pagamento , relativ e a debiti di natura tributaria, relativi agli anni dal 2003 al 2007; Oggetto: Tributi–Cartella di pagamento -la C TR del l a Puglia , con la sentenza indicata in epigrafe, dopo avere dichiaratoil difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate e della Regione Puglia, accoglieva parzialmente l’appello propost o da Quarto Pietro, annullando l’atto impugnato limitatamente alle cartelle n. 01420080068485655000 e n. 01420090007983272000, in quanto le stesse non erano state prodotte in giudizio dall’agente della riscossione, unitamente alla prova dell’avvenuta notificazione, nonostante la richiesta formulata in tal senso dal contribuente e l’ordine di esibizione emesso dal primo giudice, non essendo sufficiente la produzione dell’estratto di ruolo; - Equitalia impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; -il contribuente rimaneva intimato.
CONSIDERATO CHE - C on l’unico motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 cod. proc. civ., 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 5, comma 5, del d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel ritenere che le relate di notificazione e l’estratto di ruolo, prodotti in giudizio, non fossero sufficienti per dimostrare l’avvenuta notificazione anche delle due cartelle di pagamento in ordine alle quali era stato annullato il preavviso di iscrizione ipotecaria, richiedendo la produzione delle cartelle di pagamento; -il motivo è fondato; - secondo un orientamento consolidato di questa Corte, se la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l’agente della riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa, resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti né sussiste un onere,in capo all’agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (Cass. n.21533 del 2017) ; - sempre in tema di notificazione della cartella esattoriale è stato altresì precisato che, “la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa” (Cass. n. 23902 dell’11/10/2017); - come risulta dal testo del ricorso per cassazione (pp. 5, 6 e 7, nonché pp. 17 e 18), per il principio di autosufficienza, l’agente della riscossione aveva prodotto in giudizio, in relazione alle due cartelle annullate dalla CTR, copia conforme degli avvisi di ricevimento, contenenti, oltre agli altri dati richiesti per attestare l’avvenuta notificazione, il numero della cartella di pagamento cui si riferivano; - il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche la liquidazione delle spese del presente