Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22679/2024 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed; delegation of signature need not be attached to tax notice unless taxpayer contests signer's authority.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22679/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court dismissed the taxpayer's cassation appeal challenging the nullity of a tax assessment notice due to alleged lack of a delegation for the signing officer. The taxpayer argued the notice was invalid because the delegation was only produced in court rather than attached to the original document. The Court ruled that the tax authority bears the burden of proving the signer's authority only when the taxpayer specifically contests it, and that a delegation of signature does not require formal elements beyond the delegate's name and scope.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; The tax authority must produce a delegation of signature only upon specific contestation by the taxpayer regarding the signer's authority, and such a delegation of signature need not be attached to the tax notice.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax assessment nullity delegation of signature burden of proof signer authority contestation tax appeal dismissal comunicazione fiscale differimento dell'imposizione dichiarazione fiscale tardiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.violazione e/o errata applicazione dell’art.
Art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
civ.violazione e/o errata applicazione dell’art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per non avere il giudice di appello dichiarato la nullità dell’atto impositivo presupposto perché non sottoscritto da persona munita di delega.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
D’Aquino prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art.
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
5200), trattandosi di delega di firma e non di funzioni (art. 42 d.P.R. n. 600/1973), la quale realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando così l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante(Cass., Sez.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. V, 17 luglio 2019, n. 19190
D’Aquino delega, che è solo di firma e non di funzioni (Cass., Sez. V, 17 luglio 2019, n. 19190; Cass., Sez.
Cass., Sez. VI, 6 marzo 2018, n. 52009
19190; Cass., Sez. VI, 6 marzo 2018, n. 52009; Cass., Sez.
Cass., Sez. VI, 12 maggio 2016, n. 9736
52009; Cass., Sez. VI, 12 maggio 2016, n. 9736; Cass., Sez.
Cass., Sez. V, 2 dicembre 2015, n. 24492
9736; Cass., Sez. V, 2 dicembre 2015, n. 24492).
Cass., Sez. V, 21 giugno 2016, n. 12781
Si tratta, difatti, di un atto che non attiene alla legittimazione processuale, posto che l'avviso di accertamento ha natura sostanziale e non anche processuale(Cass., Sez. V, 21 giugno 2016, n. 12781 del 21/06/2016).
Cass., Sez. VI, 6 marzo 2018, n. 5200
19190; Cass., Sez. VI, 6 marzo 2018, n. 52009; Cass., Sez.
Cass., Sez. V, 19 aprile 2019, n. 11013
600/1973), la quale realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando così l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante(Cass., Sez. V, 19 aprile 2019, n. 11013; Cass., Sez.
Cass., Sez. VI, 8 novembre 2019, n. 28850
11013; Cass., Sez. VI, 8 novembre 2019, n. 28850).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4846/2018R.G. proposto da: SCARPELLI NATALINO (C.F. SCRNLN66R03D086L), rappresentato e difeso dall’Avv. CARMENCITA SCARPELLI (C.F. SCRCMN67C58D086M) e dall’Avv. FRANCESCO FALCONE (C.F. FLCFNC77E26D086D) in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. ANTONIO IERIO in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 287 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Oggetto: tributi – delega – allegazione all’atto impugnato - esclusione N.4846/18 R.G.

Est. F. D’Aquino Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria r egionale del la Calabria n. 2073/02/17, depositata in data 6 luglio 2017 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2024 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino. RILEVATO CHE 1. Il contribuente SCARPELLI NATALINO ha impugnato una cartella di pagamento e il sotteso avviso di accertamento, relativo a tributi del periodo di imposta 2006, deducendo omessa notificazione dell’atto presupposto e difetto di relativa sottoscrizione da parte del Direttore dell’Ufficio.

2. La CTP di Cosenza ha rigettato il ricorso , con sentenza confermata dalla CTR della Calabria, qui impugnata, che ha rigettato l’appello del contribuente , ritenendo il giudice di appello, conformemente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, che l’Ufficio ha prodotto in giudizio la delega alla sottoscrizione in favore di un impiegato della carriera direttiva.

3. Propone ricorso per cassazione il contribuente, affidato a due motivi e ulteriormente illustrato da memoria , cui resiste con controricorso l’Ufficio. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.violazione e/o errata applicazione dell’art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per non avere il giudice di appello dichiarato la nullità dell’atto impositivo presupposto perché non sottoscritto da persona munita di delega.

2. Con il secondo motivo si deduce in via gradata , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. illegittimità dell’avviso N.4846/18 R.G. Est. F. D’Aquino di accertamento, non sottoscritto dal Direttore dell’Ufficio, per non essere stata la delega allegata all’atto impositivo stesso, nonché per assenza nella delega degli elementi essenziali della stessa. 3.In relazione ai suddetti motivi, il ricorrente trascrive in parte qua l’atto presupposto (avviso di accertamento), nonché l’ordine di servizio di conferimento delle deleghe, evidenziando come la delega fosse stata prodotta solo in sede giudiziale. Osserva, inoltre, il ricorrente che l’ordine di servizio aggirerebbe, in quanto tale, la norma che prevede come atto tipico del Direttore la sottoscrizione dell’avviso, a tutela del contribuente. Deduce come la delega non possa essere in bianco e debba avere un termine di validità, oltre che le ragioni per le quali la delega viene rilasciata.

4. I due motivi, i quali possono essere trattati congiuntamente, sono infondatie ciò in disparte il giudicato interno formatos i in primo grado in ordine alla corretta notificazione dell’atto presupposto (come risulta dalla narrativa della sentenza di appello impugnata), statuizione del giudice di primo grado non oggetto di specifica censura in appello (come risulta dallo stesso ricorso), il che lascerebbe spazio in sede di giudizio di legittimità (come osservato dal controricorrente) solo a censureper vizi propri della cartella.

5. Infondata è, in primo luogo, la censura secondo cui l’atto impositivo sarebbe nullo per non essere stata allegata all’atto impositivo la relativa delega alla sua sottoscrizione , posto che tale delega deve essere prodotta in giudizio solo ove sorga specifica contestazione da parte del contribuentesui poteri della persona fisica che ha sottoscritto l’avviso. E’, difatti, solo in caso di contestazione da parte del contribuente della legittimazione del sottoscrittore dell’atto impositivo che insorge nel l'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare, in omaggio al principio di vicinanza della prova, il corretto esercizio del potere producendo, anche in grado di appello, la relativa N.4846/18 R.G.

Est. F. D’Aquino delega, che è solo di firma e non di funzioni (Cass., Sez. V, 17 luglio 2019, n. 19190; Cass., Sez. VI, 6 marzo 2018, n. 52009; Cass., Sez. VI, 12 maggio 2016, n. 9736; Cass., Sez. V, 2 dicembre 2015, n. 24492). Si tratta, difatti, di un atto che non attiene alla legittimazione processuale, posto che l'avviso di accertamento ha natura sostanziale e non anche processuale(Cass., Sez. V, 21 giugno 2016, n. 12781 del 21/06/2016).

6. Infondata è, inoltre, la censura in ordine alla nullità della delega per essere la stessa sprovvista di elementi che circoscrivano il potere del funzionario delegato (elementi che il ricorrente individua nelle ragioni della delega e in un termine di validitàdella stessa), posto che – in disparte l’inammissibilità della censura , in quanto contraria all’opposto accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello - la delega può essere retta anche da meri ordini di servizio che rechino l'indicazione del nominativo del delegato e dei limiti oggettivi della delega (Cass., Sez. VI, 6 marzo 2018, n. 5200), trattandosi di delega di firma e non di funzioni (art. 42 d.P.R. n. 600/1973), la quale realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando così l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante(Cass., Sez. V, 19 aprile 2019, n. 11013; Cass., Sez. VI, 8 novembre 2019, n. 28850). Diversamente da quanto deduce il ricorrente nella memoria depositata, sul punto non vi è più alcun contrasto nella giurisprudenza di questa Corte.

7. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 4.300,00, oltre spese N.4846/18 R.G. Est. F. D’Aquino prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il