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Ordinanza — n. 22676/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows material error correction for omitted lawyer fee deduction in tax litigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22676/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court granted a request to correct a material error in a prior judgment regarding the omission of lawyer fee deduction. The court found that the lower decision ordered the taxpayer to pay costs but failed to specify the deduction for the opposing counsel as requested. Relying on procedural rules for correcting clerical mistakes, the court integrated the missing deduction clause into the original text.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288 c.p.c.; In the absence of specific legislative guidance, the remedy for an omitted pronouncement on lawyer fee deduction is the material error correction procedure, not ordinary appeal means.

Parole chiave

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material error correction lawyer fee deduction omitted pronouncement tax litigation costs Corte di Cassazione correzione di errore materiale risarcimento per errore giudiziario recupero delle spese esecutive

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
Art. 93, comma 2, c.p.c.
La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c.
Art. 391-bis c.p.c.
art. 391-bis c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 12437 del 2017
(in tal senso Cass. n. 12437 del 2017: « In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt.
Cass., n. 5082 del 2024
Cass., sez. un., n. 4353 del 2023
Cass., n. 15302 del 2023
Cass., n. 36579 del 2022
15302 del 2023; contra Cass., n. 36579 del 2022).
Cass., sez. un., n. 9438 del 2022
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., n. 9438 del 2022).
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 844/2022 R.G. proposto da: CENTORE PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TUSCOLANA 16, presso lo studio dell’avvocato STUDIO LEGALE CARAVELLA (-) rappresentato e difeso dall'avvocato CENTORE PAOLO (CNTPLA72E29B963H); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE; -intimato- avverso SENTENZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 40010/2021depositata il 14/12/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE L’avv.

Paolo Centore ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza n. 40010/2021 di questa Corte, depositata in data 14/12/2021, nell’ambito del giudizio al RG n. 24640/2015 tra l’Agenzia delle entrate e il contribuente Marco Paparo, difeso dall’avv. Centore, laddove in dispositivo si era condannata l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in euro 5.600,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, esborsi per euro 200,00 ed altri accessori di legge e non si era disposta la distrazione a favore del difensore come richiesto in controricorso e in memoria.

Il ricorso per correzione di errore materiale è stato notificato all’Agenzia delle entrate che nulla ha dedotto. CONSIDERATO CHE L’istanza è fondata. Va premesso che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. (in tal senso Cass. n. 12437 del 2017: « In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.

La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. - che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione»; v. anche Cass.,n. 5082 del 2024;

Cass., sez. un. , n. 4353 del 2023). Questa Corte ritiene, inoltre, di dover dare continuità all’indirizzo secondo cui il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della Suprema Corte per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese non deve essere notificato anche alla parte difesa dall'avvocato antistatario, atteso che il difensore agisce, ex art. 287 e ss. c.p.c., in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguere una proposizione "in proprio" dell'istanza di distrazione avanzata dal difensore (tale da imporre la notificazione della richiesta di correzione anche alla parte rappresentata) da una proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all'originaria procura (Cass., n. 15302 del 2023; contra Cass., n. 36579 del 2022).

In questo caso, dalla lettura del controricorso e della memoria depositata in vista della decisione risulta che venne chiesta la distrazione delle spese a favore del difensore («..condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite ed onorari di difesa con distrazione al sottoscritto procuratore antistatario»); con la sentenza n. 40010/21 questa Corte ha disposto sulle spese omettendo, però, di provvedere alla distrazione a favore del difensore della parte vittoriosa. Sussistono, quindi, i presupposti per la correzione del dispositivo della sentenza n. 40010/21 come richiesto.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., n. 9438 del 2022). p.q.m. accoglie il ricorso e, per l’effetto, dispone che il dispositivo della sentenza n. 40010/21 di questa Corte, pronunziata il 26.10.2021 e depositata il 14.12.2021, sia integrato come segue: dopo le parole “accessori di legge” si aggiunga “con distrazione a favore del difensore antistatario della parte controricorrente che ne ha fatto richiesta”; manda alla cancelleria per la p