Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22669/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22669/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22669/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

con la suindicata sentenza la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dalla suindicata Provincia, così riformando la sentenza n. 2793/20/2017 della Commissione tributaria provinciale di Milano ed annullando l’avviso di accertamento impugnato con cui il Comune di Busnago aveva richiesto il pagamento della somma di 34.049,00 € asseritamente dovuta a titolo di TASI per l’anno 2015;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 390 cod. proc. civ, art. 391 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 22669/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 2793/20/2017 della Commissione tributaria provinciale di Milano ed annullando l’avviso di accertamento impugnato con cui il Comune di Busnago aveva richiesto il pagamento della somma di 34.049,00 € asseritamente dovuta a titolo di TASI per l’anno 2015;

Parole chiave

Generato dall'IA
tassa di bollo non pagata bando di concorso per appalti pubblici diffida dell'istituzione surrogazione delle Comunità tassa per l'utilizzazione di istituti pubblici società immobiliare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 390 cod. proc. civ
alla luce di quanto precede il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 cod. proc. civ.;
art. 391 cod. proc. civ
la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia e compensa
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

i pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18000/2019 del ruolo generale, proposto DA il C OMUNE DI B USNAGO (codice fiscale 0284310156), con sede alla Piazzetta Marconi, n. 3, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce ricorso, dagli avv.ti Elena Giardina (codice fiscale GRD LNE 68T46 I 441 V) e Fabio Francesco Franco (codice fiscale FRN FFR 63P01 F152 R), quest’ultimo con studio in Roma, alla Via G.P. da Palestrina n. 19. - RICORRENTE – CONTRO la P ROVINCIA I TALIANA DELLA C ONGREGAZIONE DEI F RATELLI DI N OSTRA S IGNORA DELLA M ISERICORDIA (codice fiscale 02563520580), con sede in Roma, alla Via Cavalieri del Santo Sepolcro n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, Fratel Piercarlo Messi, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del controricorso, dagli avv.ti R INUNCIA Claudio Berliri (codice fiscale BRL CLD 36L18 H501 J) ed Alessandro Cogliati Dezza (codice fiscale CGL LSN 47D19 H501 M), con studio in Roma, alla Via Alessandro Farnese, n. 7. - CONTRORICORRENTE - per la cassazione della sentenza n. 5563/6/2018 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 20 dicembre 2018 e non notificata;

UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere Ugo Candia nella camera di consiglio del 29 aprile 2024; RILEVATO CHE :

1. con la suindicata sentenza la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dalla suindicata Provincia, così riformando la sentenza n. 2793/20/2017 della Commissione tributaria provinciale di Milano ed annullando l’avviso di accertamento impugnato con cui il Comune di Busnago aveva richiesto il pagamento della somma di 34.049,00 € asseritamente dovuta a titolo di TASI per l’anno 2015;

2. il Comune di Busnago impugnava detta pronuncia con ricorso notificato il 4/6 giugno 2019, formulando tre motivi di impugnazione;

3. la Provincia Italiana della Congregazione dei Fratelli di Nostra Signora della Misericordia resisteva con controricorso notificato il 12/17 luglio 2019, chiedendo di rigettare il ricorso;

4. con nota depositata il 22 febbraio 2024, il Comune, dando conto del sopravvenuto accordo bonario concluso tra le parti, ha dichiarato di rinunciare al ricorso e la Provincia Italiana della Congregazione dei Fratelli di Nostra Signora della Misericordia ha accettato detta rinuncia, il tutto con sottoscrizione dei legali rappresentanti delle parti e dei relativi difensori; CONSIDERATO CHE :

1. alla luce di quanto precede il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 cod. proc. civ.;

2. non resta, dunque, che dichiarare, ai sensi dell’art. 391, cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio per rinuncia con compensazione delle spese di giudizio, stante l’intervenuto accordo amichevole concluso tra la parti; 3.non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica all’ipotesi (ivi non contemplata) di estinzione del giudizio (cfr. tra le tante, da ultimo, Cass., Sez. III, 5 dicembre 2023, n. 34025); P . Q . M . la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia e compensa