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Ordinanza — n. 22662/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to prove external res judicata in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22662/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the tax agency's cassation appeal inadmissible because the applicant failed to prove the external res judicata of a prior judgment in the second instance. The lower court had explicitly noted the lack of proof regarding the finality of the contested decision, and the applicant did not deposit the certified copy of that judgment at the appellate level as required. Consequently, the Court ruled that the appeal could not be examined on the merits of the alleged violation of res judicata.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.; Art. 2909 c.c.: The party invoking external res judicata must deposit the certified copy of the final judgment in the second instance; failure to do so renders the cassation appeal inadmissible.

Parole chiave

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external res judicata inadmissible appeal second instance procedure proof of finality tax collection dispute deposition of judgment procedural requirement iscrizione di un'ipoteca legale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, c.p.c.
Art. 2909 c.c.
n.3, lamenta la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
115 del 2002, art. 13, comma 1-quater,in presenza di soccombenza della parte ammessa alla pre- notazionea debito, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 - bis.
art. 2909 cod. civ
n.3, lamenta la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Civ. Sez. 5, 12/11/2015, n. 22506
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 24241 /201 7 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro AQUILANOCOSIMO PIETRO , rappresentato e difeso dall'Avv. Salva- tore Lubiana (PEC: salvatore.lubiana@avvocativibo.legalmail.it ) ed elettivamente domiciliato in Roma, Via della Conciliazione, 44, pressolo studio dell'Avv. Giuseppe lopp l o; Oggetto:giudicato esterno– deduzione tar- diva –controricorrente – nonché EQUITALIASUD S.P.A. , in persona del legale rappresentante p.t. ;

–intimata – avverso la sentenza della Corte Commissione Tributaria Regionale dellaCalabria n. 395/02/17 , depositata il 7 . 3 . 20 1 7 e non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 luglio 2024 dal consiglierePierpaolo Gori. Rilevatoche: Consentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria venivaparzialmente accolto l’appello principale proposto da Aquilano Cosimo Pietro e rigettato l’appello incidentale di Equitalia E.TR. S.p.A.avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale diVibo Valentia n. 862 / 1 /201 3 avente ad oggetto la comunicazione diiscrizione ipotecaria, notificata da ll’agente della riscossione in data 08.02.2011,per il mancato pagamento di cartelle di pagamento .

Ilcontribuente impugnava l'atto notificando il ricorso anche all’Agen- ziadelle Entrate ed eccependo : vizi della notifica delle cartelle; vio- lazionedell'art. 7, legge n. 212/2000; violazione dell'art. 50, comma 2,d.P.R. n. 600/73; decadenza dal potere impositivo . Il giudice di prime cure dichiarava il difetto di giurisdizione in rela- zioneai crediti di natura non tributaria e , nel resto, riconosceva la validitàdella notifica a mezzo posta delle cartelle di pagamento, ma accoglieva parzialmente il ricorso per la ritenuta violazione dell'art. 50,comma 2, d .P.R. n. 602/73.

Il giudice d’appello in via preliminare dichiarava di non poter tener contodel decisum della sentenza n. 358/1/10 della CTP di Vibo Va- lentiae, quindi , di non poter ritenere estinti i crediti contenuti nelle cartelle impugnate, in quanto decisione oggetto di impugnazione e non passa ta in giudicato , dichiarando che non era stata dat a prova delladefinitività della sentenza invocata. Nel merito, in parziale ac- coglimento dell'appello principale, riduce va l'importo per cui era stata iscri tta ipoteca ai crediti non prescritti o oggetto di pignora- mentopresso terzi.

Avversola sentenza d’appello propon e ricorso per cassazione l’Agen- ziadelle Entrate , affidato a d un unico motiv o . L ’agente della riscos- sioneè rimasto intimato . Consideratoche: 1.In disparte dal fatto che il controricorrente rende noto che il Co- munedi Nicotera è stato parte dei primi due gradi di giudizio e non è stato evocato in Cassazione, soggetto comunque macroscopica- menteprivo di legittimazione passiva, il Collegio constata che l ’unico motivodi ricorso, ex art.360 comma 1 cod. proc. civ. n.3, lamenta la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. .

Sarebbe statoviolato da parte della sentenza impugnata il giudicato esterno discendente dalla sentenza n. 358/1/10 della CTP di Vibo Valentia con riferimento alle cartelle di pagamento nn.1392001007938103 00000, 13920020005931475 00000, 13920020006392132 00000, 13920030005747175 00000, 13920030009784688 00000, 1392004000363232100000, 13920050006162611 00000 . Il giudi- cato è maturato in conseguenza dell’inammissibilità dell’impugna- zionedi quella sentenza, dichiarata dalla CTR con sentenza deposi- tatail 20.5.2014. 2.Il motivo è inammissibile.

Premesso che nel presente processo la sentenza di primo grado è del 2013 e quella d’appello del 2017, i l giudice d’appello ha accertato che : « Quanto all'eccezione relativa allecartelle "caducate" dalla sentenza n. 358/1/10 (impugnata) della CTP di Vibo Valentia perché prescritte o pagate (una, già elencata fraquelle prescritte), si osserva che finché la sentenza non passa in giudicatonon si possono ritenere estinti i crediti contenuti nelle car- telleimpugnate e il contribuente non ha dato prova della definitività della sentenza invocata.

» . Dunque , il giudice ha espressamente preso in considerazione il titolo giudiziale, ed ha accertato che nel processod’appello non è stata dat a prova della definitività della sen- tenzan. 358/1/10 della CTP di Vibo Valentia .

3. Non è revocabile in dubbio il fatto che, maturato nel corso del giudizio di secondo grado il giudicato sulla suddetta sentenza per mancata proposizione di impugnazione ordinaria entro i termini, il giudicatoesterno avrebbe dovuto essere invocato dalla parte inte- ressata,con deposito in quel grado di giudizio della copia della sen- tenzacon attestazione del passaggio in giudicato. In difetto di tale attività, che è onere della parte interessata attuare, non è proponi- bile il ricorso per cassazione (Cass. Civ. Sez. 5 , 12 /11/2015, n.22506).Non vi è dimostrazione nel caso di specie che la copia della sentenzamunita di attestazione della Cancelleria di passaggio in giu- dicatosia stata tempestivamente depositata davanti al giudice d’ap- pello,ad esempio attraverso la produzione in Cassazione del foliario diquel processo timbrato dalla Cancelleria, al fine di provare l’errore commessodal giudice , nei limiti in cui sia censurabile con un ricorso per Cassazione e non per revocazione .

Non basta produrre per la primavolta in Cassazione la sentenza definitiva con l’attestazione, come ritiene di poter fare l’Agenzia, perché così facendo , l’accerta- mento fattuale operato a riguardo dalla CTR con riferimento ad un fatto(il passaggio in giudicato) maturato anteriormente all’adozione dellasentenza qui impugnata non viene specificamente e utilmente censurato. 4.In conclusione, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile . Lespese di lite sono regolate come da dispositivo e seguono la soc- combenza. Sidà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater,in presenza di soccombenza della parte ammessa alla pre- notazionea debito, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 - bis.

P.Q.M.

LaCorte: dichiara inammissib