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Ordinanza — n. 22659/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax notice notification via PEC from non-registered sender address.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22659/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court allowed the appeal against a regional tax court decision that had declared tax payment notices invalid due to the sender's PEC address not being in public registers. The lower courts had rejected the notices because the sending address lacked registry inclusion, whereas the tax authority only provided delivery receipts for the recipient's address. The court ruled that the specific tax notification law requires the recipient's address to be registered, but does not mandate the sender's address be in the public registry, thus validating the notices.

Regesto Legislator

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Art. 26 comma 2 d.P.R. n. 602/1973; Art. 3-bis L. n. 53/1994: The requirement for PEC notification in tax matters applies strictly to the recipient's address in the INI-PEC registry, while the sender's address need only be a certified email from public lists, rendering notices valid even if the sender is not registered.

Parole chiave

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tax notification validity PEC registry requirement sender address regulation administrative procedure law Cassation appeal outcome notificazione viziata notifica del cambiamento d'indirizzo comunicazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 26 comma 2 d.P.R. n. 602 del 1973
Il primo ed unico motivo deduce la v iolazione e/o falsa applicazione dell'art. 26 del d.P.R.
Art. 3-bis comma 1 L. n. 53 del 1994
602 del 1973, nonché dell'art. 3-bis della legge n.
Art. 6-bis D.Lgs. n. 82 del 2005
23620/2018, l’entrata in vigore dall'art. 66, comma 5, del D.
Art. 6-quater D.Lgs. n. 82 del 2005
23620/2018, l’entrata in vigore dall'art. 66, comma 5, del D.
Art. 62 D.Lgs. n. 82 del 2005
Art. 16 comma 12 D.Lgs. n. 82 del 2005
Art. 16 comma 6 D.L. n. 185 del 2008

Giurisprudenza citata

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Cass. 3 luglio 2023 n. 18684
Cass. 20 febbraio 2023 n. 523
Cass. 14 febbraio 2023 n. 4576
Cass. 24 gennaio 2023 n. 2130
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Testo completo

sigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9347/2022proposto da: Agenzia delle Entrate - Riscossione, nella persona del Presidente pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro Green Motors s.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Alessandro Bacchi. Pec: alessandro.bacchi@avvocatiperugiapec.it -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLAZIO, n.4508/2021, depositata in data 12 ottobre 2021 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 luglio2024 da l C ons igliere Lunella Caradonna ;

RITENUTO CHE 1. La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello proposto dalla società Green Motors s.r.l. avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso limitatamente ad una cartella di pagamento (rigettandolo per le restanti sei cartelle sottostanti l’avviso di intimazione impugnato), ritenendo non provata la notifica, avendo l’Ente di riscossione prodotto solo un avviso di mancata consegna Pec del 20 novembre 2017. 2.I giudici di secondo grado, in particolare, hanno ritenuto la notifica delle cartelle inesistente perché effettuata a mezzo PEC da un indirizzo non presente nei pubblici registri , con conseguente illegittimità dell’intimazione di pagamento le cui cartelle di pagamento erano il presupposto. 3.L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo.

4. La società Green Motors s.r.l. resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. Il primo ed unico motivo deduce la v iolazione e/o falsa applicazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, nonché dell'art. 3-bis della legge n. 53 del 1994, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., con riferimento alla validità della notifica PEC della cartella di pagamento proveniente da indirizzo univocamente riconducibile all'Agente della riscossione. La Commissione tributaria regionale aveva violato l’art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, il cui tenore letterale era univoco nel prevedere che la necessaria inclusione nel pubblico registro INI-PEC fosse riferita al solo indirizzo del destinatario e non anche a quello del mittente.

Inoltre, i giudici di secondo grado avevano invocato l’art. 3-bis, comma 1, della legge n. 53 del 1994, che si riferiva alla «Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali».La Commissione tributaria regionale avrebbe dovuto accertare e dichiarare che le notificazioni compiute via PEC dagli indirizzi indicati in sentenza erano avvenute nel pieno rispetto della disciplina di legge vigente, allo specifico indirizzo PEC del destinatario, come attestato dalle «ricevute di avvenuta consegna» in atti, già debitamente esaminate dal giudice del merito. 1.1Il motivo è fondato. 1.2 Le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato che, in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC e che la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese» sottrae rilevanza all’ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all’oggetto dell’impugnazione (Cass., Sez.

U., 18 maggio 2022, n. 15979; Cass., 28 settembre 2018, n. 23620).1.3 Più di recente questa Corte ha precisato che « In relazione alle modalità di notificazione a mezzo di posta elettronica delle cartelle esattoriali, la giurisprudenza elaborata da questa Corte prende le mosse dalla previsione di cui all’art. 3-bis della l. 21 gennaio 1994, n. 53, che consente tale forma di notificazione degli «atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali» e contiene previsioni specifiche concernenti il mittente e il destinatario dell’atto.

Il primo comma della disposizione in parola, in particolare, stabilisce che «la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi». Come questa Corte ha poi recentemente osservato (cfr.

Cass. n. 2460/2021), sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 23620/2018, l’entrata in vigore dall'art. 66, comma 5, del D. Lgs. n. 217 del 2017, ha previsto che, a decorrere dal 15.12.2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6- quater e 62 del D. Lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del D.

L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, nonché il Re.G.Ind.E, registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia» (cfr. Cass. , 3 luglio 2023, n. 18684, in motivazione). 1.4Sicché tale essendo il tessuto normativo di riferimento, l’obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-Pec appare testualmente riferito al destinatario della notifica, mentre con riguardo al notificante è previsto unicamente l’utilizzo «di un indirizzo di posta elettronica certificata […] risultante da pubblici elenchi», con il conseguente corollario che «la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell’Agente della riscossione differisce dalla previsione generale di cui al citato articolo 3 bis della legge n. 53/1994 solo con riferimento al soggetto che riceve la notificazione e siffatta diversità di trattamento normativo, non configura alcuna disparità di trattamento; le prescrizioni che ineriscono all’indirizzo del mittente non vanno, infatti, assoggettate alle stesse regole previste per il destinatario dell’atto, con riguardo al quale va fatta applicazione della disciplina propria dell’elezione di domicilio, cui dev’essere equiparato l’indirizzo di p.e.c. inserito, diversamente da quanto accade per il mittente»(cfr.

Cass. , 3 luglio 2023, n. 18684, citata, in motivazione). 1.5Ciò è, peraltro, coerente con le pronunce di legittimità secondo cui la possibilità di denuncia di vizi dell’attività del giudice fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione, ovvero il diritto al rispetto delle regole del processo è riconosciuto nella misura in cui la violazione di dette regole comporti un concreto pregiudizio alla sfera giuridica dell’interessato (Cass., 20 febbraio 2023 n. 523;

Cass., 14 febbraio 2023, n. 4576; Cass., 24 gennaio 2023, n. 2130). 1.6Dai principi esposti, ne deriva che la previsione della notifica delle cartelle di pagamento a mezzo PEC tutela il diritto di ciascun contribuente a ricevere la notificazione di atti impositivi a indirizzi PEC sicuramente a lui riconducibili, risultanti dal registro INI-PEC, in modo che possa essergli garantita la piena conoscenza dell'atto, diversamente dall'indirizzo dell'ente emittente, in assenza di norme specifiche che prevedano la nullità della notificazione da parte dell'Amministrazione finanziaria in quanto proveniente da indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri.1.7La sentenza impugnata non è conforme ai principi suesposti.

2. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia trib