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Ordinanza — n. 22655/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to missed 20-day filing deadline and lack of new decisive facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22655/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Equitalia against a lower court ruling that dismissed a tax contribution's objection to a mortgage registration. The appellant argued procedural nullities and lack of standing, but the court found the appeal inadmissible because it was filed 20 days after the deadline expired. Furthermore, the court determined the appeal lacked new decisive facts since the lower court's reasoning remained consistent with the first instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 370 cod. proc. civ.; Art. 360 cod. proc. civ.: Appeals are inadmissible if filed after the 20-day deadline or if they fail to demonstrate new decisive facts distinct from those considered in the lower court's decision.

Parole chiave

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inadmissibility deadline missed filing period new decisive facts tax collection appeal mortgage registration procedural nullity lack of interest realizzazione del pegno immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 370 cod. proc. civ.
Art. 360 cod. proc. civ.
n.149/2022, hacomportato il collocamento all’interno dell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma, con il connesso adeguamento dei richiami, il qualeripropone la disposizione dei commi quarto e quinto dell’arti- coloabrogato e prevede l’inammissibilità del ricorso per cassazione peril motivo previsto dal n.
Art. 112 cod. proc. civ.
Art. 21 d.lgs. n.546/92
La sentenza sarebbeviziata per omessa statuizione sull'eccezione di inammissi- bilità del ricorso in primo grado per intervenuta decadenza della con- tribuente dal promuovere l'azione ex art. 21 del d.lgs.
Art. 101 cod. proc. civ.
civ., si censura la n ullit à della sentenza per violazione dell'art.112 edell'art. 101 cod.
art. 348 - ter cod. proc. civ
Infatti, l’abroga- zionedell’art. 348 - ter cod. proc. civ., già prevista dalla legge delega n.206/2021attuata per quanto qui interessa dal d.lgs.
art. 360 cod. proc. civ
n.149/2022, hacomportato il collocamento all’interno dell’art. 360 cod. proc. civ.
art. 101 cod. proc. civ
civ., si censura la n ullit à della sentenza per violazione dell'art.112 edell'art. 101 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 26774 del 22/12/2016
Il ricorrente non ha dimostrato che le ragioni difatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a basedella sentenza di rigetto dell’appello sono state tra loro diverse (cfr.Sez. 1, n. 26774 del 22/12/2016).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 4522 /201 7 R.G. proposto da EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., già Equitalia Sud S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre- sentatae difes a dall’Avv . Maria Rosaria Savoia , elettivamente domi- ciliatapresso lo studio dell’Avv. Emanuela Vergine in Roma, via De lla PinetaSacchetti, n. 482 ; –ricorrente – contro Oggetto:iscrizione ipote- caria GARGANOMARTA , rappresentata e difesa dall’Avv. Sandro C aforio (PEC: caforio.sandro@coabrindisi.legalmail.it ), elettivamente domi- ciliata presso lo studio dell’Avv.

Guariglia Antonio in Roma via Vin- cenzoTroya n.12; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sez. staccata di Lecce , n. 1870 / 22 / 1 6 , depositata l’11.7.2016e non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 luglio 2024 dal consiglierePierpaolo Gori . Rilevatoche: Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sez.staccata di Lecce, veniva rigettato l’appello proposto da Equita- liaSud S.p.a. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Pro- vincialedi Lecce n. 330 / 5 /201 2 di accoglimento de l ricors o introdut- tivoproposto da Marta Gargano .

Quest’ultimoaveva ad oggetto la comunicazione di iscrizione ipote- caria n.1955 Reg. Gen. n.380 Reg. Part . , effettuata sugli immobili sitiin Fasano (BR) identificati nel NCT al Foglio 108, particelle 51, 120e 281, per l’importo di euro 199.138,98, a garanzia del debito iscrittoa ruolo pari a euro 99.569,49, portato dalla cartella di paga- mento n.0592007007388512001, notificata in data 05.04.2007 e nonimpugnata. Lacontribuente contestava di aver ricevuto la notifica della cartella e il giudice riteneva da un lato non provata la circostanza che la cartella fosse intestata a Marta Gargano e, dall’altro, che il marito fossel’unico soggetto obbligato al pagamento de l debito considerato e,deceduto costui, la ricorrente ave va rinunciato all’eredit à del co- niuge.Il giudice d’appello confermava tale esito decisorio.

Avverso la sentenza d’appello propon e ricorso per C assazione l’agentedella r iscossione , affidato a tre motiv i . L a contribuente ha depositato in data 30.4.2024 controricorso. L ’agente della riscos- sionedeposita il 24.6.2024 memoria illustrativa . In data 2.7.2024 MartaGargano ha a sua volta depositato memoria illustrativa al con- troricorso. Consideratoche: 1.In via pregiudiziale dev’essere dichiarata l’inammissibilità del con- troricorso,depositato il 30.04.2024 a fronte dell’avvenuta perfezione della notifica zione del ricorso in data 10.2.2017 come si legge nel controricorsostesso, e dell’ avvenuta iscrizione a ruolo il 24.2.2017 .

Nonè stato rispettato i l termine previsto dall’art.370 cod. proc. civ. applicabileratione temporis , ossia il termine perentorio di 20 giorni dallascadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. Egual- mente, è inammissibile per tardività anche la memoria illustrativa depositata da Marta Gargano a ridosso dell’adunanza camerale in data2.7.2024. 2.Con il primo motivo, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., viene prospettata la nullità della sentenza per erro- nea valutazione della documentazione allegata dall'agente della ri- scossione - validità probatoria dell'estratto di ruolo e dell'avviso di ricevimento-nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 12, commi 1 e 3, e 25 del d.P.R. n.602/73; dell'art. 5, comma 5, D.L. 31/12/1996 m.669; dell'art. 1del D.M. n.321/99.

Il giudice avrebbe omesso di esaminare e valutare la documentazione prodotta da Equitalia, già nel fascicolo di parte di primo grado, errando nella sta- tuizione fondata su circostanze dedotte e non provate dalla contri- buente in primo grado.

3. Il motivo, anche nella parte in prospetta una violazione di legge, introducenel giudizio una censura motivazionale ch e, oltre ad essere inammissibile perché chiaramente diretta a rivalutare in sede di le- gittimitàil materiale probatorio, è inammissibile anche perché meri- tale. Ilmotivo, ulteriore e concorrente profilo di inammissibilità, non può trovareingresso alla luce del doppio rigetto della prospettazione di partecontribuente sia in primo sia secondo grado. Infatti, l’abroga- zionedell’art. 348 - ter cod. proc. civ., già prevista dalla legge delega n.206/2021attuata per quanto qui interessa dal d.lgs. n.149/2022, hacomportato il collocamento all’interno dell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma, con il connesso adeguamento dei richiami, il qualeripropone la disposizione dei commi quarto e quinto dell’arti- coloabrogato e prevede l’inammissibilità del ricorso per cassazione peril motivo previsto dal n. 5 dell’art. 360 citato, ossia per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti.

Il ricorrente non ha dimostrato che le ragioni difatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a basedella sentenza di rigetto dell’appello sono state tra loro diverse (cfr.Sez. 1, n. 26774 del 22/12/2016).

4. Con il secondo motivo, in rapporto all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., si deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art.112 cod. proc. civ. e dell'art.21 d.lgs. n.546/92. La sentenza sarebbeviziata per omessa statuizione sull'eccezione di inammissi- bilità del ricorso in primo grado per intervenuta decadenza della con- tribuente dal promuovere l'azione ex art. 21 del d.lgs. n.546/1992 essendostata correttamente notificata la cartella di pagamento sot- tostante l’iscrizione a ruolo.

5. Il motivo è incongruente con l’oggetto del processo oltre che de- stituito di fondamento, perché l’atto impugnato non è la cartella di pagamento tout court, bensì la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 1955 reg. gen. per un importo di euro199.138,98 a garanzia del debito iscrittoa ruolo pari ad euro 99.569,46 notificato a Marta Gar- gano in data 28.07.2010.Con riferimento a tale, atto, il ricorso in- troduttivo del giudizio in primo grado, notificato il 14.09.2010, è tempestivo.

6. Con il terzo motivo di ricorso, ex art. 360, comma 1, n.

4) cod. proc. civ., si censura la n ullit à della sentenza per violazione dell'art.112 edell'art. 101 cod. proc. civ. per aver la sentenza impu- gnata omesso di statui re sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione, con riferimento al merito della questione (formazione e trasmissione del ruolo), e sulla richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle En- trate.

7. Il motivo è inammissibile. In disparte dal fatto che la contribuente non ha neppure interesse a far valere l’omessa pronuncia del giudice di primo e di secondo grado sulla questione, dal momento che la questione è stata posta solo dall’agente della riscossione in sede di costituzione in giudizio davanti alla CTP, la questione sottostante è privadi fondamento in radice, poi ch é ai fini del decidere è oggetto di contestazione fin dal ricorso introduttivo anche la validità della notifica della cartella di pagamento, attività certamente di compe- tenza dell’agente della riscossione che , quindi , ha piena legittima- zionea contraddire. 8.In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e, considerato che la controricorrente non si è tempestivamente costituita, nessun provvedimentodev’essere adottato sulle spese di lite.

P.Q.M.

LaCorte: rigettail ricorso. Sidà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sus