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Ordinanza — n. 22639/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court rejects tax appeal, ruling regional law requires three-year pre-existence for IRAP exemption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22639/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax authority's appeal against a lower court ruling that annulled tax assessment notices. The tax authority argued the company failed to meet the three-year pre-existence requirement for a regional tax exemption, while the company contended the lower court erred in applying the law. The court held that the exemption strictly requires the company to have existed for the entire three-year reference period, not just the year of establishment, and thus upheld the annulment of the assessments.

Regesto Legislator

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Art. 15 L.R. 21/2003; The regional tax exemption for IRAP applies only to enterprises that have maintained continuous activity throughout the entire three-year reference period preceding the tax year.

Parole chiave

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IRAP tax exemption three-year pre-existence regional law Sicily tax assessment annulment fiscal benefit eligibility ripresa dell'imposta sul valore aggiunto sospensione della riscossione fiscale revisione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 15 della Legge Regionale Sicilia n. 21/2003
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e /o falsa applicazione dell’art. 15 della Legge Regionale SICILIA n. 21/2003 e violazione e/o falsa applicazione dell’art.
Art. 12 delle disposizioni preliminari al codice di procedura civile
21/2003 e violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, ex art.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25922/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, V ia dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – Contro NETWORK E COMMUNICATIONS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore. –intimata – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 1376/01/2015, depositata in data 31 marzo 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 luglio 2024 dal consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Palermo - a seguito di processo verbale di constatazione emesso dalla Guardia di Finanza, procedeva all'emissione degli avvisi di accertamento n. Avv. Acc. IRAP – ALTRO 2006 RJK030100002 e n. RJK030100003 e li notificava alla s ocietà Network e Communications S.r.l. in liquidazionein data 12 gennaio 2010; essi erano relativi al controllo della sua posizione fiscale negli anni2006 - 2007, con particolare riguardo all'IRAP. A seguito degli accertamenti, l'Agenzia recuperava, ai fini IRAP, l'imponibile di € 849.036,00 per l'anno di imposta 2006 e l'imponibile di € 191.973,00 per l'anno di imposta 2007, poiché sottratto indebitamente alla tassazione da parte della società in virtù dell'agevolazionefiscale prevista dall'art. 15 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 21; in particolare, secondo l’Ufficio, poiché la Società risultava costituita in data 22 luglio 2003, tale agevolazione fiscale nonrisultava spettante, in quanto carente del requisito soggettivo previsto dalla norma, la quale prevede, al fine della concessione di tale beneficio, che i soggetti debbano essere già in attività alla data del 31dicembre 2001.

2. Avverso gli avvisi di accertamento proponeva ricorso la società contribuente dinanzi alla C.t.p. di Palermo ; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.

3. La C.t.p., con sentenza n.80/04/2012, accoglieva il ricorso della società e annullava gli atti impositivi impugnati.

4. Contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. della Sicilia e la società contribuente non si costituiva.

5. Con sentenza n. 1376/01/ 20 15 , depositata in data 31 marzo 2015, la C.t.r. adita rigettava l’appello dell’Ufficio, confermando la pronuncia di primo grado.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo. La società contribuente è rimasta intimata. La causa è stata trattata nella camera di consiglio dell’11 luglio 2024. Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e /o falsa applicazione dell’art. 15 della Legge Regionale SICILIA n. 21/2003 e violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.» l’Ufficiolamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha riconosciuto l’applicazione dell’esenzione in discorso anche alle imprese (come la società contribuente) che avevano iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2001; l’agevolazione, al contrario, spettava alle imprese già operanti in Sicilia alla data del 31 dicembre 2003 che erano state costituite o avevano iniziato la propria attività entro il 31 dicembre 2001, e ciò al fine di determinare la media della base imponibile dichiarata per il triennio 2001 –2003, media costituente presupposto dell’agevolazione in discorso.

2. Il motivo di ricorso proposto è fondato. 2.1. L’art. 15 della L.R. Sicilia n. 21 del 2003 così dispone: « 1. Al fine di incentivare lo sviluppo dell’economia siciliana, è concessa l’esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, per i cinque periodi di imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2003, alle imprese già operanti in Sicilia per la parte di base imponibile eccedente la media di quella dichiarata nel triennio 2001-2003, ad esclusione delle industrie chimiche e petrolchimiche.

2. L’esenzione di cui al comma 1 è riconosciuta a condizione che la sede legale, gli uffici amministrativi, gli stabilimenti di produzione e/o unità operative siano ubicati nel territorio della Regione siciliana.

3. L'applicazione della presente disposizione è subordinata al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché della definizione della procedura di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

4. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si fa fronte con successivi specifici provvedimenti legislativi da emanarsi dopo la definizione positiva del procedimento di controllo comunitario. 4 - bis . Nelle more, ovvero in caso di definizione negativa delle procedure di cui al precedente comma 3, gli aiuti previsti dal presente articolo sono concessi con modalità conformi ed entro i limiti di cui al regolamento del 12 gennaio 2001, n. 69 della Commissione delle Comunità europee relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore». 2.2.

Ora, ai fini dell’applicazione della previsione in esame, questa Corte ha precisato che non è sufficiente che l’impresa preesista al 2003, ma è necessario che essa sia operativa da almeno un triennio; in mancanza, infatti, non sarebbe neppure possibile la quantificazione dell’agevolazione stessa (Cass. n. 22271/2023 e Cass. n. 18172/2022). Una tale indicazione, del resto, è coerente con il consolidato indirizzo interpretativo secondo il quale una norma intesa ad attribuire un’agevolazione (o un’esenzione) va interpretata in termini rigorosi e restrittivi (ex multis, Cass. n. 12804/2020, Cass. n. 34343/2019e Cass. n. 23081/2019). 2.3.

Pertanto, conformemente all’orientamento già espresso da questa Corte, va affermato che, con l’intervento normativo in esame, il legislatore siciliano ha inteso stimolare la creazione di nuove imprese o lo sviluppo di quelle già esistenti mediante l’introduzione di un particolare regime normativo in materia di esenzione ed agevolazioni Irap espressamente, e partitamente, regolato dagli artt. 13, 14 e 15; mentre gli artt. 13 e 14 fanno specifico riferimento ad imprese di nuova costituzione, cioè a quelle che sono sorte nel 2004 (l’art. 13 interessa l’imprenditoria giovanile e femminile, laddove l’art. 14 interessa le imprese turistiche ed alberghiere, quelle artigianali, le imprese operanti nel settore dei beni culturali, le industrie agro-alimentari e le imprese del settore dell’information technology), il successivo art. 15, che qui rileva, riconosce un’esenzione di imposta Irap, per i cinque periodi di imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2003, alle imprese già operanti in Sicilia. 2.4.

Il legislatore regionale ha specificato che il suddetto beneficio, in particolare, è riconosciuto per la parte di base imponibile eccedente la media di quella dichiarata nel triennio 2001-2003; ed è proprio tale indicazione normativa che delimita l’ambito di applicazione della disciplina di favore, poiché costituisce il necessario parametro di riferimento per definire quali imprese possano avvalersi del regime agevolativo in esame. Infatti, solo una volta verificata la media della base imponibile secondo la valutazione del periodo temporale indicato, cioè del triennio 2001- 2003, è possibile definire la misura dell’esenzione Irapper i cinque periodi di imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2003; in mancanza dello specifico parametro di riferimento, cioè il fatto che l’impresa era esistente per tutto il corso del triennio di riferimento, non sarebbe possibile determinare la base imponibile media, espressamente indicata dal legislatore con il riferimento specifico alla media “dichiarata nel triennio 2001-2003”, per il calcolo dell’eccedenza ai fini dell’esenzione parziale dell’Irap. 2.5.Nella fattispecie in esame, l’interpretazione operata dal Giudice di secondae curaesi pone al di fuori della specifica scelta normativa di limitare l’applicabilità del regime in esame al verificarsi del presupposto della presentazione della dichiarazione per il triennio 2001-2003, riducendosi ad interpretare la norma solo con riferimento al fatto, in sé solo non rilevante, della esistenza della società nell’anno 2003, ma trascurando di tenere conto anche del profilo soggettivo della esistenza della società nel corso dell’intero triennio di riferimento. 2.6.

Né, come questa Corte ha già rilevato con le decisioni più sopra menzionate, può ipotizzarsi che il mancato riconoscimento del trattamento fiscale agevolativo alle imprese che non soddisfano il requisito della preesistenza per il triennio abbia carattere discriminatorio. Come si è accennato, infatti, la previsione normativa ha lo scopo di favorire determinate imprese al rispetto di specifici parametri, limitandone l’ambito di applicazione a quelle imprese con un’attività temporalmente rilevante e, pertanto, con un onere di corresponsione dell’Irap più gravoso rispetto a quelle di nuova costituzione, le quali, invero, in modo discriminatorio nei confronti delle altre imprese già costituite per un più lungo periodo temporale, avrebbero diritto a godere dell’agevolazione in modo più favorevole, potendosi avvalere dell’agevolazione senza tenere conto in alcun modo dell’Irap dichiarata nel corso di un intero triennio, unico parametro di riferimento per individuare la sussistenza dei presupposti per potere applicare il regime di favore.

D’altro lato, non si pone un problema di costituzionalità della disposizione quanto alla previsione di un intervallo di attività minimo di tre anni, indicazione che rientra nell’ambito della discrezionalità del legislatore e che, in concreto, non appare irragionevole, ove si consideri che tale circostanza conduce a ritenere che l’impresa sia in grado di operare con efficacia sul mercato, e non, invece, meramente estemporanea o artefatta.

3. In conclusione va accolto il ricorso e, non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con il rigetto dell’originario ricorso della società contribuente. Le spese del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivomentre quelle dei gradi di merito vanno compensate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente. Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna la società contribuente a