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Ordinanza — n. 22628/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax court's expense compensation due to apparent lack of reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22628/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the second ground of appeal regarding the apparent lack of reasoning in the first-instance tax court's decision on expense compensation. The appellant argued that the lower court failed to explicitly state the 'serious and exceptional reasons' required by law to justify offsetting litigation costs. The court ruled that abstract formulas without concrete references to the case facts constitute a nullity, thereby allowing the appeal and remanding the case.

Regesto Legislator

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Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.; Art. 15 d.lgs. n. 546/1992: A tax court decision is null if it merely states that the case outcome requires expense compensation without explicitly articulating the specific serious and exceptional reasons justifying such offset.

Parole chiave

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apparent lack of reasoning tax expense compensation serious exceptional reasons nullity of judgment governo delle spese rimborso dell'imposta preventiva rimborso dell'IVA compensazione dei crediti

Disposizioni normative citate

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Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
Con il secondo motivosi deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza in relazione all’art.
Art. 15 d.lgs. n. 546/1992
3 c.p.c., errata applicazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992 nel «governo delle spese della fase di gravame», per aver la CTR errato nel ritenere che «l’esito» del giudizio d’appello potesse giustificare la compensazione delle spese di quel grado di giudizio.
art. 15 d.lgs. n. 546/1992
3 c.p.c., errata applicazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992 nel «governo delle spese della fase di gravame», per aver la CTR errato nel ritenere che «l’esito» del giudizio d’appello potesse giustificare la compensazione delle spese di quel grado di giudizio.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
4 c.p.c., nullità della sentenza ai sensi dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, laddove la CTR si era limita ad osservare che «L’esito della controversia impone la compensazione delle spese di questo grado», non motivando sulle ragioni di compensazione delle spese del secondo grado.
art. 92 comma 2 c.p
Soccorre anche la giurisprudenza di questa Corte formatasi sotto la vigenza dell’art. 92 comma 2 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23940 del 2018
Cass. sez. un.8053 del 2014
Cass. sez. un.8053 del 2014), a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v., ultimamente, anche Cass.
Cass. n. 7090 del 2022
un.8053 del 2014), a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v., ultimamente, anche Cass. n. 7090 del 2022).
Cass., sez. un., n. 22232 del 2016
Cass. n. 9105 del 2017
Cass. n. 12762 del 2006
Cass. n. 12762 del 2006; Cass.n.
Cass. n. 14070 del 2011
Cass. n. 25329 del 2014
14070 del 2011; Cass. n. 25329 del 2014).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3031/2018 R.G. proposto da: FRATELLI D'AMICO SNC, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato RUSSO FABIO (RSSFBA73D22B963I); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE–RISCOSSIONE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ex lege; -controricorrente- e AGENZIA DELLE ENTRATE; -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 9254/2017 depositata il 08/11/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. Rilevato che 1. La Fratelli D’Amico snc propone ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe della Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Campania che ha dichiarato inammissibile l’appello erariale e ha respinto il suo appello incidentale contro la sentenza n. 1966/2016 del 7.3.2016 e depositata il 23.3.2016 con cui la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Caserta aveva accolto il ricorso della contribuente contro cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato per il recupero di credito IVA ritenuto non spettante, compensando le spese di lite.

2. Il ricorso è fondato su quattro motivi, illustrati con memoria.

3. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate Riscossione, resta intimata l’Agenzia delle entrate. Considerato che 1. Con il primo motivosi deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546/1992 «in relazione al governo delle spese del primo grado di giudizio», laddove la CTR ha ritenuto che i primi giudici avessero fornito idonea motivazione in ordine alla regolamentazione delle spese, pur non essendo state esplicitate le «gravi ed eccezionali ragioni» che possono giustificare la compensazione.

2. Con il secondo motivosi deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza in relazione all’art. 36 d.gs. n. 546/1992, per motivazione apparente, non ave ndo la CTR esplicitato le ragioni per cui la sentenza di primo grado non meritasse riforma secondo quanto dedotto con l’appello incidentale.

3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., errata applicazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992 nel «governo delle spese della fase di gravame», per aver la CTR errato nel ritenere che «l’esito» del giudizio d’appello potesse giustificare la compensazione delle spese di quel grado di giudizio.

4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza ai sensi dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, laddove la CTR si era limita ad osservare che «L’esito della controversia impone la compensazione delle spese di questo grado», non motivando sulle ragioni di compensazione delle spese del secondo grado.

5. Va respinta l’eccezione di difetto di autosufficienza del ricorso, sollevata dalla controricorrente, perché l’atto contiene tutti gli elementi occorrenti per comprendere e valutare le censure rivolte alla sentenza impugnata (Cass. n. 12481 del 2022); nel merito, è prioritario, anche s ulla scorta de l criterio della ragione più liquida, l’esame delsecondo motivo che è fondato , cosicché gli altri restano assorbiti. 5.1. Va premesso che nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 156 del 2015 («Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate»), è consentita esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità (Cass. n. 9312 del 2024 e altra giurisprudenza ivi citata). 5.2.

Soccorre anche la giurisprudenza di questa Corte formatasi sotto la vigenza dell’art. 92 comma 2 c.p.c. anteriforma del 2014 e post riforma del 2009 (l. n. 69/2009), che dispone: « Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate in motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti». In proposito si è spiegato che quella delle “gravi ed eccezionali ragioni” costituisce una nozione elastica, in cui rientra la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso (Cass. n. 15495 del 2022;

Cass. n. 21157 del 2019), aggiungendosi che la formula motivazionale non soddisfa il precetto normativo ove non superi la soglia della genericità (cfr., Cass. nn. 221 del 2016, 11217 del 2016, 14411 del 2016, 2310 del 2017) e,proprio perché si tratta di soddisfare una specifica regola normativa, il giudizio è censurabile in cassazione (Cass. n. 23059 del 2018). Tuttavia, il “peso” della “gravità” e della “eccezionalità” non può essere sindacato in questa sede al di fuori dell’ipotesi della motivazione apparente e oltre le ipotesi in cui all’affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o la giurisprudenza consolidata (Cass. n. 15495 del 2022). 5.3.

In questo caso, la CTR ha confermato la statuizione del giudice di primo grado «per aver i primi Giudici fornito idonea motivazione in ordine alla regolamentazione delle spese facendo riferimento alla qualità, squisitamente giudica, delle questioni trattate e la obiettiva difficoltà interpretativa delle stesse». I primi giudici, a loro volta, avevano compensato le spese osservando che «La qualità della questione e le difficoltà interpretative ad essa sottese consigliano l’integrale compensazione delle spese di lite». La CTR conferma il giudizio espresso dalla CTP, adottando le stesse formule che nulla dicono, in concreto, sulle specifiche questioni esaminate e non offrono alcun elemento in grado di apprezzare “qualità” e “difficoltà interpretativa” dei temi sottoposti al loro esame, e non prende in esame le doglianze dell’appellante, il quale aveva osservato tra l’altro che «la giurisprudenza posta a base del deciso è anteriore alla notifica dell’atto impugnato». 5.4.

Non essendo più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata (Cass. n. 23940 del 2018;

Cass. sez. un.8053 del 2014), a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v., ultimamente, anche Cass. n. 7090 del 2022). Questa Corte ha, altresì, precisato che «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., sez. un., n. 22232 del 2016; v. anche Cass. n. 9105 del 2017, secondo cui ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica in modo da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento). 5.5.

E’ evidente che quelle formule astratte, prive di concreti riferimenti alla causa, non consentono alcun controllo sulla decisione della CTR né è possibile dare contenuto e sostanza alla motivazione riferendosi al resto della sentenza che non rivela elementi di “qualità” giuridica e “difficoltà interpretativa” tali da integrare le “gravi” ed “eccezionali” ragioni che possono giustificare la compensazione: secondo quanto risulta dalla pronuncia impugnata, « I primi Giudici hanno rilevato l’illegittimità della cartella perché emessa senza un precedente avviso motivato di rettifica e senza una preventiva provocazione al contraddittorio» e si tratta di tema su cui non mancano precise indicazioni nella giurisprudenza diquesta Corte ( v.

Cass. n. 12762 del 2006; Cass.n. 14070 del 2011; Cass. n. 25329 del 2014).

6. Conclusivamente, il secondo motivo deve essere accolto , assorbiti gli altri,con rinvio al giudice del merito.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso , assorbiti gli altri, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione,